Strumenti gratuiti · senza registrazione · aggiornato al 21 ottobre 2026
Inserisci la data di partenza (notificazione, pubblicazione, udienza) e scegli il termine: il calcolatore dà la scadenza e mostra ogni passaggio, con la proroga per sabato e festivi e la sospensione feriale di agosto. Il calcolo avviene nel tuo browser e non salva nulla.
Scegli una data fra il 01/01/2015 e il 31/12/2099.
Il giorno iniziale non si conta. I termini a mesi seguono il calendario comune: se nel mese di scadenza manca il giorno corrispondente, il termine finisce l’ultimo giorno del mese. Per i termini a mesi che attraversano agosto si aggiungono, giorno per giorno, i giorni di sospensione caduti nel periodo. La scadenza che cade in giorno festivo, o di sabato per gli atti da compiere fuori dell’udienza, passa al primo giorno seguente non festivo.
Conta giorni · Interessi legali · Contributo unificato
Secondo l’art. 155 c.p.c.: nei termini a giorni si esclude il giorno iniziale; i termini a mesi o ad anni seguono il calendario comune; i giorni festivi si computano nel termine; se l’ultimo giorno è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Sì per i termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza, come la notifica dell’appello o il deposito di un reclamo: l’art. 155, quinto comma, c.p.c. estende a loro la proroga al primo giorno seguente non festivo. Il sabato resta lavorativo per le udienze e le altre attività giudiziarie (sesto comma).
Il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprende alla fine del periodo; se il termine comincia durante agosto, l’inizio è differito alla fine della sospensione (art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742). Non si applica alle cause indicate nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario (fra cui alimenti, procedimenti cautelari, sfratto, opposizione all’esecuzione) e alle controversie di lavoro e di previdenza (art. 3 della stessa legge).
Si parte dal giorno dell’udienza, che non si conta, e si contano i giorni all’indietro: settanta per la comparsa di risposta (art. 166 c.p.c.), quaranta, venti e dieci per le memorie dell’art. 171-ter. Il calcolo salta il mese di agosto se la materia non è esclusa dalla sospensione. Se il giorno trovato è sabato o festivo, il calcolatore non lo sposta in avanti e consiglia di anticipare al giorno lavorativo precedente.
L’art. 163-bis c.p.c. chiede che fra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione intercorrano termini liberi non minori di centoventi giorni, o di centocinquanta se il luogo della notificazione si trova all’estero: non si contano né il giorno della notificazione né quello dell’udienza. Il calcolatore indica l’ultimo giorno utile per notificare.
AGAMENNONE scrive atti civili, penali e amministrativi a partire dal tuo caso e dai documenti del fascicolo, con citazioni di giurisprudenza controllate su oltre 750.000 massime.
Prova con il tuo caso: 5 documenti gratuiti in 14 giorniNessuna carta di credito richiesta.
Computo dei termini: art. 155 c.p.c. Termini: artt. 163-bis, 166, 171-ter, 325, 326, 327, 480, 481, 482, 617, 641 e 669-terdecies c.p.c. Sospensione feriale: artt. 1 e 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742, e art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. Festività: art. 2 legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modifiche, compresa la legge 8 ottobre 2025, n. 151 (4 ottobre dal 2026); non è compreso il santo patrono. Il calcolo è indicativo e non sostituisce la verifica dell'avvocato sul caso concreto.