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Calcolo degli interessi legali

Calcola gli interessi legali su un capitale tra due date. Il periodo è diviso anno per anno con il tasso dell'art. 1284 c.c. in vigore in ciascun anno (dal 1° gennaio 2026: 1,60%). Se è stata proposta domanda giudiziale, puoi applicare dal giorno della domanda il tasso dell'art. 1284, comma 4. Il calcolo avviene nel tuo browser e non salva nulla.

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Tabella dei tassi degli interessi legali

Misura del saggio degli interessi legali (art. 1284 c.c.) dal 1997 a oggi, come fissata dai decreti annuali.

In vigore dalFino alTasso annuo
01/01/2026oggi1,6%
01/01/202531/12/20252%
01/01/202431/12/20242,5%
01/01/202331/12/20235%
01/01/202231/12/20221,25%
01/01/202131/12/20210,01%
01/01/202031/12/20200,05%
01/01/201931/12/20190,8%
01/01/201831/12/20180,3%
01/01/201731/12/20170,1%
01/01/201631/12/20160,2%
01/01/201531/12/20150,5%
01/01/201431/12/20141%
01/01/201231/12/20132,5%
01/01/201131/12/20111,5%
01/01/201031/12/20101%
01/01/200831/12/20093%
01/01/200431/12/20072,5%
01/01/200231/12/20033%
01/01/200131/12/20013,5%
01/01/199931/12/20002,5%
01/01/199731/12/19985%

Domande frequenti

Qual è il tasso degli interessi legali nel 2026?

Dal 1° gennaio 2026 il saggio degli interessi legali è l’1,60% in ragione d’anno, fissato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 dicembre 2025 (G.U. n. 289 del 13 dicembre 2025). Nel 2025 era il 2%.

Come si calcolano gli interessi legali su più anni?

Si divide il periodo in tratti, uno per ogni anno con il suo tasso, e per ciascun tratto si moltiplica il capitale per il tasso e per i giorni diviso 365. La somma dei tratti dà gli interessi. Gli interessi non si sommano al capitale (nessuna capitalizzazione, art. 1283 c.c.).

Che cosa dice l’art. 1284, comma 4, c.c.?

Se le parti non hanno determinato la misura degli interessi, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La regola vale per i procedimenti iniziati dall’11 dicembre 2014 (art. 17 del d.l. 132/2014) e si applica anche alla domanda di arbitrato.

Da quando decorrono gli interessi legali?

I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto (art. 1282 c.c.). Negli altri casi la decorrenza dipende dal titolo del credito e, per il risarcimento, dalla mora del debitore: va verificata sul caso concreto.

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Fonti: art. 1284 c.c. e decreti annuali del Ministero dell'economia e delle finanze; art. 5 d.lgs. 231/2002 per il comma 4. Tassi aggiornati al 21 ottobre 2026. Il calcolo è indicativo e non sostituisce la verifica dell'avvocato sul caso concreto.