Pignoramento presso terzi (artt. 543-554 c.p.c.): contenuto, iscrizione a ruolo e assegnazione
In breve. Con il pignoramento presso terzi il creditore, con titolo esecutivo e precetto, colpisce i crediti del debitore verso un terzo, come la banca o il datore di lavoro, o le sue cose in mano al terzo. L’atto si notifica a entrambi, va iscritto a ruolo entro 30 giorni dalla consegna e l’avviso di iscrizione va notificato al terzo entro l’udienza, a pena di inefficacia.
Quando si usa e quale giudice è competente
Si pignorano così i crediti del debitore verso terzi e le cose del debitore in possesso di terzi (art. 543, primo comma, c.p.c.): lo stipendio presso il datore di lavoro, il saldo del conto presso la banca, la pensione presso l’ente che la paga, il canone presso il conduttore. Servono un titolo esecutivo e un precetto notificati; il precetto perde efficacia se l’esecuzione non inizia entro 90 giorni dalla sua notificazione (art. 481).
Per l’espropriazione di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26-bis, secondo comma). Se il debitore è una pubblica amministrazione fra quelle dell’art. 413, quinto comma, è competente, salvo leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26-bis, primo comma). L’iscrizione a ruolo si fa presso il tribunale competente per l’esecuzione (art. 543, quarto comma).
Che cosa deve contenere l’atto
- Ingiunzione al debitore prevista dall’art. 492, richiamata dall’art. 543, secondo comma.
- Credito, titolo esecutivo e precetto per i quali si procede (n. 1).
- Cose o somme dovute dal terzo, indicate almeno genericamente, con l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice (n. 2).
- Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune sede del giudice competente e indirizzo PEC del creditore procedente (n. 3).
- Citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione dell’art. 547 al creditore entro dieci giorni, per raccomandata o PEC, e l’avvertimento che, se non la comunica e poi non compare all’udienza o non la rende, il credito o il possesso indicati dal creditore si considerano non contestati (n. 4).
- Udienza di comparizione fissata nel rispetto del termine di dieci giorni dell’art. 501 (art. 543, terzo comma).
- Se il credito pignorato è garantito da pegno, l’intimazione a chi detiene la cosa di non riconsegnarla senza ordine del giudice; se è garantito da ipoteca, l’annotazione del pignoramento nei libri fondiari (art. 544).
Dopo la notifica: iscrizione a ruolo e avviso al terzo
Eseguita l’ultima notifica, l’ufficiale giudiziario consegna al creditore l’originale dell’atto. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro 30 giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento; la conformità delle copie la attesta l’avvocato del creditore (art. 543, quarto comma).
Entro la data dell’udienza indicata nell’atto il creditore notifica al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con il numero di ruolo, e deposita l’avviso notificato nel fascicolo. Senza notifica o senza deposito il pignoramento è inefficace; se i terzi sono più, l’inefficacia colpisce solo quelli verso cui l’avviso manca, e senza avviso gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza (art. 543, quinto comma).
Se il creditore è pagato prima della scadenza del termine per l’iscrizione a ruolo, lo comunica subito al debitore e al terzo; l’obbligo del terzo cessa dalla ricezione della comunicazione (art. 543, sesto comma).
Gli obblighi del terzo e i limiti di pignorabilità
- Vincolo: dalla notifica il terzo ha gli obblighi del custode sulle somme e sulle cose dovute, nei limiti del credito precettato aumentato di 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro, di 1.600 euro per quelli da 1.100,01 a 3.200 euro e della metà per quelli superiori (art. 546, primo comma). Con pignoramenti presso più terzi il debitore può chiedere la riduzione proporzionale o l’inefficacia di alcuni di essi; il giudice provvede entro venti giorni dall’istanza.
- Stipendi e salari dovuti da privati: pignorabili nella misura di un quinto per i tributi dovuti a Stato, province e comuni e in pari misura per ogni altro credito; per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice delegato; per il concorso di più cause non oltre la metà (art. 545, terzo, quarto e quinto comma).
- Pensioni: impignorabili fino al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; l’eccedenza segue i limiti del terzo, quarto e quinto comma (art. 545, settimo comma).
- Somme accreditate sul conto a titolo di stipendio o pensione: se l’accredito è anteriore al pignoramento, pignorabili solo per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale; se è contestuale o successivo, nei limiti dei commi terzo, quarto, quinto e settimo (art. 545, ottavo comma; art. 546, primo comma).
- Il pignoramento oltre i limiti è parzialmente inefficace e il giudice lo rileva anche d’ufficio (art. 545, nono comma). Restano ferme le limitazioni delle leggi speciali e l’impignorabilità dei crediti alimentari, salvo per cause di alimenti, e dei sussidi del secondo comma.
La dichiarazione del terzo: resa, mancata, contestata
Il terzo, personalmente o tramite procuratore speciale o difensore con procura speciale, dichiara per raccomandata o PEC al creditore quali somme o cose deve o possiede e quando deve pagarle o consegnarle, e indica sequestri, cessioni e pignoramenti precedenti (artt. 547 e 550).
Se all’udienza il creditore dichiara di non averla ricevuta, il giudice fissa con ordinanza una nuova udienza, da notificare al terzo almeno dieci giorni prima. Se il terzo non compare o rifiuta di dichiarare, il credito o il possesso indicati dal creditore si considerano non contestati, purché l’allegazione del creditore consenta di identificarli (art. 548, secondo comma).
Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, o se senza dichiarazione il credito non è esattamente identificabile, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, compie gli accertamenti in contraddittorio con il terzo e decide con ordinanza, che vale per quel procedimento e per l’esecuzione fondata sull’assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini dell’art. 617 (art. 549).
Assegnazione, intervento ed efficacia del pignoramento
- Somme esigibili subito o entro 90 giorni: il giudice le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti; se esigibili più tardi, o se si tratta di rendite e censi, si vendono come le cose mobili quando i creditori non ne chiedono d’accordo l’assegnazione (art. 553, primo e secondo comma). Le cose del debitore si assegnano o vendono secondo gli artt. 529 e seguenti (art. 552).
- Notifica dell’ordinanza di assegnazione: va accompagnata dalla dichiarazione con i dati per il pagamento previsti dall’art. 169-septies disp. att.; da quella notifica decorre l’obbligo di pagamento del terzo. Se non è notificata entro 90 giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione, il credito assegnato smette di produrre interessi fino alla notifica (art. 553, primo e quarto comma). L’ordinanza pronunciata entro il termine dell’art. 551-bis diventa inefficace se non è notificata al terzo entro sei mesi dalla scadenza di quel termine (art. 553, quinto comma).
- Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dispone a chi affidare la cosa, sentite le parti; se è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l’atto di vendita si annota nei libri fondiari (art. 554).
- Intervento di altri creditori: secondo gli artt. 525 e seguenti; agli effetti dell’art. 526 non oltre la prima udienza di comparizione (art. 551).
- Dieci anni: se non è stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione, il pignoramento di crediti perde efficacia dopo dieci anni dalla notifica al terzo, salvo la dichiarazione di interesse notificata nei due anni precedenti la scadenza e depositata entro dieci giorni dall’ultima notifica (art. 551-bis).
Gli errori più frequenti
- Lasciar passare i 30 giorni per l’iscrizione a ruolo, o dimenticare la notifica e il deposito dell’avviso al terzo entro l’udienza: il pignoramento è inefficace (art. 543).
- Fissare l’udienza senza rispettare i dieci giorni dell’art. 501.
- Indicare il credito del terzo in modo così vago da non permetterne l’identificazione: la non contestazione per mancata dichiarazione non opera (art. 548).
- Contestare la dichiarazione del terzo fuori dal procedimento dell’art. 549, o impugnare la relativa ordinanza oltre i venti giorni dell’opposizione agli atti (art. 617).
- Pignorare stipendio o pensione oltre i limiti dell’art. 545, o trattare come accrediti futuri le somme già presenti sul conto prima del pignoramento.
- Iniziare l’esecuzione oltre i 90 giorni dalla notifica del precetto (art. 481).
Domande frequenti
Entro quanto tempo va iscritto a ruolo il pignoramento presso terzi?
Entro 30 giorni dalla consegna dell’originale dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario, depositando copie conformi di atto, titolo e precetto, a pena di inefficacia del pignoramento (art. 543, quarto comma, c.p.c.).
Che cosa succede se il terzo non rende la dichiarazione?
Il giudice fissa una nuova udienza con ordinanza notificata al terzo almeno dieci giorni prima; se il terzo non compare o rifiuta, il credito indicato dal creditore si considera non contestato, se l’allegazione consente di identificarlo, e il giudice provvede all’assegnazione o alla vendita (art. 548 c.p.c.).
Quanto si può pignorare dello stipendio?
Di regola un quinto, per i tributi e per ogni altro credito; per i crediti alimentari la misura autorizzata dal giudice; con più cause concorrenti non oltre la metà (art. 545, terzo, quarto e quinto comma, c.p.c.).
Si può pignorare la pensione accreditata sul conto?
Le somme accreditate prima del pignoramento sono pignorabili solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale; quelle accreditate dal pignoramento in poi nei limiti dell’art. 545, compreso il minimo impignorabile della pensione (art. 545, settimo e ottavo comma, c.p.c.).
Come si contesta l’ordinanza che accerta il credito del terzo?
Con l’opposizione agli atti esecutivi, nelle forme e nei termini dell’art. 617 c.p.c. (art. 549 c.p.c.).
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Fonti: Artt. 26-bis, 481, 501, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 551-bis, 552, 553 e 554 c.p.c., nel testo vigente. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.