Opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.): termine, mediazione, esecuzione provvisoria
In breve. Con l’opposizione il debitore contesta il decreto ingiuntivo e apre un giudizio ordinario di cognizione. Si propone davanti all’ufficio giudiziario del giudice che ha emesso il decreto, di regola entro 40 giorni dalla notifica. Se non si fa opposizione nel termine, o l’opponente non si costituisce, il decreto viene dichiarato esecutivo.
Termine e giudice competente
Il termine è quello indicato nel decreto: di regola 40 giorni dalla notifica, che il giudice può ridurre fino a 10 o aumentare fino a 60 giorni; per chi risiede in un altro Stato dell’Unione europea è di 50 giorni (art. 641 c.p.c.).
L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario del giudice che ha emesso il decreto; l’atto si notifica al ricorrente e, in seguito, il giudizio segue le norme del processo di cognizione (art. 645 c.p.c.).
La mediazione: chi la deve avviare
Nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità (condominio, diritti reali, locazione, contratti bancari e assicurativi e le altre dell’art. 5 d.lgs. 28/2010), nel giudizio di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sul creditore che ha chiesto il decreto, non sull’opponente (art. 5-bis d.lgs. 28/2010).
Esecuzione provvisoria e sospensione
- Se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria in prima udienza; deve concederla per le somme non contestate, salvo che l’opposizione riguardi vizi procedurali (art. 648 c.p.c.).
- Se il decreto è già provvisoriamente esecutivo per titolo (art. 642), l’opponente può chiederne la sospensione per gravi motivi (art. 649).
La struttura dell’opposizione
- Ufficio giudiziario del giudice che ha emesso il decreto, numero del decreto e data della notifica (tempestività).
- Parti: l’opponente con il difensore, il creditore opposto.
- Motivi: perché il credito non esiste, non è esigibile o è diverso; le eccezioni (pagamento, prescrizione, inadempimento della controprestazione) e le eventuali domande riconvenzionali.
- Prove: documenti e richieste istruttorie.
- Istanze: sospensione dell’esecuzione provvisoria, se concessa ai sensi dell’art. 642.
- Conclusioni: revoca del decreto, accertamento negativo del credito o sua riduzione, spese.
- Luogo, data, sottoscrizione e procura.
Gli errori che costano il giudizio
- Lasciar scadere il termine: il decreto diventa esecutivo e l’opposizione non si può più proporre, salvo l’opposizione tardiva (artt. 647 e 650).
- Notificare l’opposizione ma non costituirsi: anche questo porta alla dichiarazione di esecutività (art. 647).
- Contestazioni generiche: sulle somme non contestate il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria del decreto (art. 648).
- Avviare la mediazione credendola a carico dell’opponente: l’onere è del creditore (art. 5-bis d.lgs. 28/2010).
Domande frequenti
Entro quanti giorni si fa opposizione a decreto ingiuntivo?
Nel termine indicato nel decreto, di regola 40 giorni dalla notifica; il giudice può ridurlo fino a 10 giorni o aumentarlo fino a 60 (art. 641 c.p.c.).
Si può fare opposizione dopo il termine?
Sì, se l’intimato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore; non più dopo dieci giorni dal primo atto di esecuzione (art. 650 c.p.c.).
Chi deve avviare la mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo?
Il creditore che ha chiesto il decreto, nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria (art. 5-bis d.lgs. 28/2010).
Il contributo unificato per l’opposizione a decreto ingiuntivo è ridotto?
Sì, è ridotto alla metà: l’art. 13, comma 3, d.P.R. 115/2002 vi comprende espressamente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
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Fonti: Artt. 641, 645, 647, 648, 649 e 650 c.p.c.; art. 5-bis d.lgs. 28/2010; art. 13, comma 3, d.P.R. 115/2002, nel testo vigente. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.