Appello penale contro la sentenza di primo grado (artt. 581, 585 e 593 c.p.p.): termini e motivi

In breve. L’appello contro la sentenza di primo grado si propone entro 15, 30 o 45 giorni secondo i tempi di deposito della motivazione, aumentati di 15 per il difensore dell’imputato giudicato in assenza. I motivi devono indicare, a pena di inammissibilità, capi e punti della decisione, prove, richieste e i rilievi critici puntuali alle ragioni della sentenza.

Chi può appellare e quali sentenze sono inappellabili

L’imputato può appellare le sentenze di condanna e quelle di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo le assoluzioni perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (art. 593, commi 1 e 2, c.p.p.). Il pubblico ministero appella la condanna solo se modifica il titolo del reato, esclude un’aggravante a effetto speciale o stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria; non può appellare il proscioglimento per i reati a citazione diretta dell’art. 550, commi 1 e 2.

Sono in ogni caso inappellabili le condanne alla sola ammenda o al solo lavoro di pubblica utilità sostitutivo, e i proscioglimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (art. 593, comma 3). Restano fermi i limiti propri del giudizio abbreviato (art. 443) e del patteggiamento (art. 448, comma 2).

L’imputato impugna personalmente o per mezzo di procuratore speciale; può impugnare anche il difensore che lo assiste al deposito del provvedimento o quello nominato a tal fine (art. 571, commi 1 e 3). Serve sempre un interesse concreto (art. 568, comma 4).

I termini: 15, 30 o 45 giorni, e da quando decorrono

  • 15 giorni se la motivazione è contestuale al dispositivo (art. 544, comma 1) o per i provvedimenti emessi in camera di consiglio: decorrono dalla lettura in udienza o, per la camera di consiglio, dalla notifica o comunicazione dell’avviso di deposito (art. 585, commi 1, lett. a, e 2, lett. a-b).
  • 30 giorni se la motivazione è depositata entro il quindicesimo giorno dalla pronuncia (art. 544, comma 2).
  • 45 giorni se il giudice ha indicato nel dispositivo un termine più lungo, fino a novanta giorni (art. 544, comma 3).
  • Nei casi di 30 e 45 giorni il termine decorre dalla scadenza del termine per il deposito; se la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il termine più lungo indicato dal giudice, dalla notifica o comunicazione dell’avviso di deposito (art. 585, comma 2, lett. c, e art. 548, comma 2).

Se la decorrenza è diversa per l’imputato e per il difensore, vale per entrambi il termine che scade per ultimo (art. 585, comma 3). I termini sono stabiliti a pena di decadenza (comma 5). L’atto si deposita con modalità telematiche nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza; le parti private possono anche depositarlo personalmente o tramite incaricato (art. 582, commi 1 e 1-bis).

L’imputato giudicato in assenza

Per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza i termini sono aumentati di 15 giorni (art. 585, comma 1-bis): diventano 30, 45 o 60.

Se il difensore è d’ufficio, con l’atto va depositato, a pena di inammissibilità, uno specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, con la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato per la notifica del decreto di citazione (art. 581, comma 1-quater). Il comma 1-ter, che chiedeva in ogni caso la dichiarazione o l’elezione di domicilio con l’atto, è stato abrogato dalla l. 114/2024.

L’aumento dei termini e il mandato a impugnare valgono per le impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (art. 89, comma 3, del decreto); la limitazione del mandato al solo difensore d’ufficio viene dalla l. 114/2024.

I motivi: specificità a pena di inammissibilità

L’atto indica il provvedimento impugnato, la data e il giudice, con l’enunciazione specifica dei capi o punti della decisione impugnati, delle prove di cui si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione, delle richieste anche istruttorie e dei motivi, con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (art. 581, comma 1, c.p.p.).

L’appello è inammissibile per mancanza di specificità quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alle ragioni di fatto o di diritto della sentenza (art. 581, comma 1-bis). Riproporre la tesi del primo grado senza confrontarsi con la motivazione non basta. L’inammissibilità è dichiarata con ordinanza, anche d’ufficio, ed è ricorribile per cassazione (art. 591).

Il giudice d’appello conosce solo dei punti ai quali si riferiscono i motivi (art. 597, comma 1): ciò che non si impugna passa in giudicato. Motivi nuovi possono essere presentati fino a 15 giorni prima dell’udienza, ma cadono se l’appello è inammissibile (art. 585, comma 4).

Come si decide: udienza camerale o partecipata

Di regola la corte decide in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, su motivi, richieste e memorie; fino a 15 giorni prima dell’udienza si presentano motivi nuovi e memorie, fino a 5 giorni prima le repliche (art. 598-bis, comma 1). Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni (art. 601, comma 3).

L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza entro 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione, a pena di decadenza; la richiesta è irrevocabile e la parte privata la presenta solo tramite il difensore (art. 598-bis, comma 2). La corte dispone comunque l’udienza partecipata se rinnova l’istruzione (comma 4).

Nei motivi nuovi o nelle memorie l’imputato può esprimere, personalmente o con procuratore speciale, il consenso alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva (art. 598-bis, comma 1-bis).

Reformatio in peius, concordato e rinnovazione istruttoria

  • Divieto di reformatio in peius: se appella il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere per una causa meno favorevole né revocare benefici; può però dare al fatto una definizione giuridica più grave entro la competenza del primo giudice (art. 597, comma 3). Se è accolto il motivo su circostanze o reati concorrenti, la pena complessiva va diminuita (comma 4).
  • Concordato in appello: le parti possono concordare l’accoglimento di alcuni motivi con rinuncia agli altri, indicando la pena concordata; dichiarazione e rinuncia si presentano a pena di decadenza fino a 15 giorni prima dell’udienza, e perdono effetto se la corte decide in modo difforme (art. 599-bis, commi 1 e 3-ter).
  • Rinnovazione dell’istruzione: va chiesta nell’atto di appello o nei motivi nuovi; il giudice la dispone se non è in grado di decidere allo stato degli atti, e per le prove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado nei limiti dell’art. 495, comma 1 (art. 603, commi 1 e 2). Sull’appello del pubblico ministero contro il proscioglimento per la valutazione di prove dichiarative valgono le regole del comma 3-bis.

La struttura dell’atto

  1. Intestazione alla corte d’appello competente, con deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza.
  2. Appellante: l’imputato e il difensore, con la procura speciale o, per l’assente con difensore d’ufficio, il mandato a impugnare.
  3. Provvedimento impugnato: giudice, data, numero, dispositivo, data del deposito della motivazione e tempestività (15, 30 o 45 giorni, più 15 se assente).
  4. Capi e punti impugnati, elencati uno per uno.
  5. Motivi: per ciascuno, il passo della sentenza criticato, il vizio, le prove travisate o non valutate, la ragione giuridica e la richiesta che ne deriva.
  6. Richieste istruttorie per la rinnovazione, con la prova, la circostanza e il motivo per cui è decisiva.
  7. Conclusioni: assoluzione con la formula, in subordine riqualificazione, attenuanti, riduzione della pena, pene sostitutive, sospensione condizionale e non menzione.
  8. Luogo, data, sottoscrizione e indice degli allegati.

Gli errori che fanno perdere l’appello

  • Motivi generici o che ripetono la difesa di primo grado senza confrontarsi con la motivazione: inammissibilità (art. 581, comma 1-bis).
  • Sbagliare il termine: contarlo dalla lettura del dispositivo quando la motivazione è stata riservata, o dimenticare l’aumento di 15 giorni per l’assente.
  • Per l’imputato assente con difensore d’ufficio, non depositare il mandato a impugnare successivo alla sentenza con l’elezione di domicilio (art. 581, comma 1-quater).
  • Lasciare fuori un capo o un punto: il giudice d’appello non può occuparsene (art. 597, comma 1).
  • Appellare una sentenza inappellabile, per esempio la condanna alla sola ammenda (art. 593, comma 3): il mezzo è il ricorso per cassazione (art. 568, comma 2).
  • Lasciar scadere i 15 giorni per chiedere l’udienza partecipata quando serve discutere la causa.
  • Citare sentenze non verificate: ogni massima va riportata con i suoi estremi e attribuita alla Corte.

Domande frequenti

Entro quanto tempo si propone l’appello penale?

Entro 15 giorni se la motivazione è contestuale, 30 se è depositata entro il quindicesimo giorno, 45 se il giudice ha fissato un termine più lungo (art. 585, comma 1, c.p.p., in relazione all’art. 544). Per il difensore dell’imputato giudicato in assenza i termini aumentano di 15 giorni (comma 1-bis).

Quando l’appello è inammissibile per genericità dei motivi?

Quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alle ragioni di fatto o di diritto della sentenza, con riferimento ai capi e punti impugnati (art. 581, comma 1-bis, c.p.p.).

Il giudice d’appello può aumentare la pena se appella solo l’imputato?

No. Non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, né applicare misure di sicurezza nuove o più gravi, né revocare benefici; può soltanto dare al fatto una definizione giuridica più grave entro la competenza del primo giudice (art. 597, comma 3, c.p.p.).

Come si ottiene l’udienza con la discussione orale?

Con richiesta di partecipazione presentata dal difensore entro 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione, a pena di decadenza (art. 598-bis, comma 2, c.p.p.). Altrimenti la corte decide in camera di consiglio sugli scritti.

Entro quando si propone il concordato in appello?

Fino a 15 giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza, con la rinuncia agli altri motivi e l’indicazione della pena concordata (art. 599-bis, comma 1, c.p.p.).

Fallo scrivere ad AGAMENNONE

Descrivi il caso e allega il fascicolo: AGAMENNONE scrive la bozza della appello penale con la struttura giusta, i termini controllati e le citazioni verificate su oltre 750.000 massime. La revisione finale resta dell'avvocato.

Prova con il tuo caso

Prova di 14 giorni: 5 documenti, senza carta di credito.

Strumenti gratuiti: Conta giorni tra due date · tutti gli strumenti

Altri atti: Opposizione alla richiesta di archiviazione · Ricorso per decreto ingiuntivo · Opposizione a decreto ingiuntivo · Atto di precetto · Querela · Atto di citazione

Fonti: Artt. 544, 568, 571, 581, 582, 585, 591, 593, 597, 598-bis, 599, 599-bis, 601 e 603 c.p.p., nel testo vigente dopo il d.lgs. 150/2022 e la l. 114/2024. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.