Atto di precetto (artt. 479-482 c.p.c.): contenuto obbligatorio e termini
In breve. Il precetto è l’intimazione al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, con l’avvertimento che altrimenti si procederà a esecuzione forzata. Deve essere notificato insieme o dopo il titolo e perde efficacia se l’esecuzione non inizia entro 90 giorni dalla notifica.
Titolo esecutivo e notifica
L’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo, in copia attestata conforme o come duplicato informatico, e del precetto (art. 479 c.p.c.). Il titolo si notifica alla parte personalmente; il precetto può essere scritto di seguito al titolo e notificato con esso, purché la notifica sia fatta alla parte personalmente.
Che cosa deve contenere
- L’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo entro un termine non minore di dieci giorni, con l’avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata (art. 480, comma 1).
- A pena di nullità, l’indicazione delle parti e della data di notificazione del titolo se questa è fatta separatamente, oppure la trascrizione integrale del titolo quando la legge la richiede (art. 480, comma 2).
- L’avvertimento che il debitore può porre rimedio al sovraindebitamento con un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice (art. 480).
La struttura del precetto
- Creditore procedente con il difensore e debitore intimato.
- Titolo esecutivo: quale (sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, cambiale…), data e data della sua notifica.
- Somme dovute, voce per voce: capitale, interessi con il periodo e il tasso, spese liquidate nel titolo, spese successive e compenso del precetto.
- Intimazione a pagare entro il termine (almeno dieci giorni) con l’avvertimento dell’esecuzione forzata.
- Avvertimento sul sovraindebitamento (art. 480).
- Luogo, data, sottoscrizione.
Termini da rispettare
- 10 giorni: non si può iniziare l’esecuzione prima che sia decorso il termine del precetto e comunque prima di dieci giorni dalla notifica; se c’è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale può autorizzare l’esecuzione immediata, con o senza cauzione (art. 482).
- 90 giorni: il precetto diventa inefficace se entro novanta giorni dalla notifica non è iniziata l’esecuzione; se è proposta opposizione, il termine resta sospeso (art. 481).
Gli errori più frequenti
- Omettere la data di notifica del titolo o la sua trascrizione, quando richiesta: è nullità (art. 480, comma 2).
- Indicare un termine ad adempiere inferiore a dieci giorni senza l’autorizzazione dell’art. 482.
- Somme non distinte o interessi calcolati male: il debitore può contestarle con l’opposizione.
- Lasciar passare i 90 giorni senza iniziare l’esecuzione: il precetto va rinnovato.
Domande frequenti
Quanto dura l’efficacia del precetto?
Novanta giorni dalla notificazione: se entro questo termine non è iniziata l’esecuzione, il precetto diventa inefficace; il termine resta sospeso se è proposta opposizione (art. 481 c.p.c.).
Dopo quanti giorni dal precetto si può pignorare?
Non prima della scadenza del termine indicato nel precetto e comunque non prima di dieci giorni dalla notifica, salvo autorizzazione all’esecuzione immediata per pericolo nel ritardo (art. 482 c.p.c.).
Il precetto si può notificare insieme al titolo esecutivo?
Sì: può essere redatto di seguito al titolo e notificato con esso, purché la notifica sia fatta alla parte personalmente (art. 479 c.p.c.).
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Fonti: Artt. 479, 480, 481 e 482 c.p.c., nel testo vigente. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.