Atto di citazione (artt. 163-165 c.p.c.): contenuto, nullità e termini a comparire
In breve. Con l’atto di citazione si propone la domanda nel processo ordinario davanti al tribunale. Va notificato almeno 120 giorni liberi prima dell’udienza (150 se la notifica avviene all’estero); deve invitare il convenuto a costituirsi 70 giorni prima dell’udienza, con i tre avvertimenti del n. 7 dell’art. 163. L’attore si costituisce entro 10 giorni dalla notifica.
Quando si usa la citazione e quando il rito semplificato
Nel processo ordinario di cognizione la domanda si propone con citazione a comparire a udienza fissa (art. 163, primo comma, c.p.c.): è l’attore a scegliere la data, fra i giorni che il presidente del tribunale destina alla prima comparizione delle parti.
Se i fatti non sono controversi, se la domanda è fondata su prova documentale, è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il giudizio si introduce invece con ricorso nelle forme del procedimento semplificato (art. 281-decies, primo comma). Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica il rito semplificato si può scegliere anche senza quei presupposti (secondo comma). Se la causa promossa con citazione ha i presupposti del primo comma, il giudice può disporre il passaggio al rito semplificato già con le verifiche preliminari (art. 171-bis, quarto comma).
Che cosa deve contenere
L’art. 163, terzo comma, c.p.c. elenca il contenuto della citazione:
- n. 1: il tribunale davanti al quale la domanda è proposta.
- n. 2: nome, cognome, residenza e codice fiscale dell’attore; nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio o dimora del convenuto e il suo indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; per persone giuridiche, associazioni non riconosciute e comitati, la denominazione o ditta e l’organo che le rappresenta in giudizio.
- n. 3: la determinazione della cosa oggetto della domanda.
- n. 3-bis: se la domanda è soggetta a una condizione di procedibilità, l’indicazione di come è stata assolta.
- n. 4: l’esposizione chiara e specifica dei fatti e degli elementi di diritto che fondano la domanda, con le conclusioni.
- n. 5: l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione.
- n. 6: il difensore e la procura, se già rilasciata.
- n. 7: il giorno dell’udienza; l’invito al convenuto a costituirsi almeno 70 giorni prima dell’udienza nelle forme dell’art. 166 e a comparire davanti al giudice designato; l’avvertimento che la costituzione tardiva comporta le decadenze degli artt. 38 e 167, che la difesa tecnica è obbligatoria (salvo art. 86 o leggi speciali) e che la parte può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Le nullità: vocatio in ius ed editio actionis
Vizi della chiamata in giudizio (art. 164, primo comma, c.p.c.): la citazione è nulla se manca o è assolutamente incerto uno dei requisiti dei nn. 1 e 2, se manca la data dell’udienza, se il termine a comparire è inferiore a quello di legge o se manca l’avvertimento del n. 7. Se il convenuto non si costituisce, il giudice ordina la rinnovazione entro un termine perentorio e gli effetti della domanda restano fermi dalla prima notifica; se non si rinnova, la causa è cancellata dal ruolo e il processo si estingue. La costituzione del convenuto sana il vizio, ma se lamenta il termine a comparire o l’avvertimento mancante il giudice fissa una nuova udienza.
Vizi della domanda (art. 164, quarto e quinto comma): la citazione è nulla anche se l’oggetto (n. 3) è omesso o assolutamente incerto o se manca l’esposizione dei fatti (n. 4). Il giudice assegna un termine perentorio per rinnovare o integrare la domanda, ma restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti prima: qui la sanatoria non retroagisce.
La struttura dell’atto
- Intestazione: tribunale competente e parti con tutti i dati del n. 2, compresa la PEC del convenuto dai pubblici elenchi.
- Condizione di procedibilità, se prevista per la materia: come e quando è stata assolta.
- Fatti, in ordine cronologico, ciascuno con il documento che lo prova.
- Diritto: le norme e le ragioni che reggono ogni domanda, una per una.
- Prove: documenti numerati e, se servono, capitoli di prova e testimoni.
- Vocatio in ius: data dell’udienza, invito a costituirsi 70 giorni prima e i tre avvertimenti del n. 7, riportati per intero.
- Conclusioni principali e subordinate, con la dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato (art. 14, comma 2, d.P.R. 115/2002).
- Sottoscrizione del difensore (art. 125 c.p.c.) e procura.
Termini e scadenze
- 120 giorni liberi fra la notifica e l’udienza se il luogo della notifica è in Italia, 150 se è all’estero (art. 163-bis, primo comma, c.p.c.). Se l’attore assegna un termine più lungo, il convenuto costituito può chiedere al presidente di anticipare l’udienza (terzo comma).
- 10 giorni dalla notifica: l’attore si costituisce iscrivendo la causa a ruolo e depositando citazione, procura e documenti (art. 165); se i convenuti sono più, l’originale va depositato entro 10 giorni dall’ultima notifica. Chi per primo si costituisce paga il contributo unificato (art. 14 d.P.R. 115/2002).
- 70 giorni prima dell’udienza: il convenuto si costituisce con la comparsa di risposta (art. 166), nella quale propone a pena di decadenza domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili d’ufficio e chiamata del terzo (art. 167), e l’eccezione di incompetenza (art. 38).
- 15 giorni dopo la scadenza del termine del convenuto: il giudice compie le verifiche preliminari e, con decreto, conferma l’udienza o la differisce fino a 45 giorni, indicando le questioni rilevabili d’ufficio da trattare nelle memorie (art. 171-bis).
- Memorie integrative (art. 171-ter), a pena di decadenza: 40 giorni prima dell’udienza per precisare o modificare domande ed eccezioni (e, per l’attore, chiedere di chiamare un terzo); 20 giorni prima per replicare, indicare i mezzi di prova e produrre documenti; 10 giorni prima per replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.
Gli errori più frequenti
- Contare i 120 giorni come giorni semplici: sono termini liberi, senza il giorno della notifica né quello dell’udienza.
- Scrivere l’invito a costituirsi con il vecchio termine o in astratto: il n. 7 vuole 70 giorni prima dell’udienza e tutti e tre gli avvertimenti.
- Omettere il codice fiscale delle parti o la PEC del convenuto dai pubblici elenchi.
- Fatti generici o rinviati ai documenti: l’art. 163 chiede un’esposizione chiara e specifica, e la mancanza dei fatti rende nulla la domanda con le decadenze già maturate.
- Indicare le prove in modo generico contando sulle memorie: la seconda memoria dell’art. 171-ter è l’ultimo momento utile per le prove, a pena di decadenza.
- Dimenticare la condizione di procedibilità quando la materia la richiede.
Domande frequenti
Quanti giorni devono passare fra la notifica della citazione e l’udienza?
Almeno 120 giorni liberi se il luogo della notifica è in Italia e 150 se è all’estero (art. 163-bis c.p.c., nel testo dopo il d.lgs. 149/2022).
Entro quando si deve costituire il convenuto?
Almeno 70 giorni prima dell’udienza di comparizione indicata nella citazione, depositando la comparsa di risposta con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti (art. 166 c.p.c.).
Cosa succede se nella citazione manca l’avvertimento al convenuto?
La citazione è nulla (art. 164, primo comma, c.p.c.). Se il convenuto non si costituisce, il giudice ordina la rinnovazione entro un termine perentorio; se si costituisce e lamenta il vizio, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.
Quando si depositano le memorie integrative dell’art. 171-ter?
A 40, 20 e 10 giorni prima dell’udienza di comparizione, quella fissata nella citazione o quella stabilita dal giudice con il decreto delle verifiche preliminari (art. 171-bis, ultimo comma).
Si può introdurre la causa con ricorso invece che con citazione?
Sì, nelle forme del procedimento semplificato, quando i fatti non sono controversi, la prova è documentale o la causa è di pronta soluzione o di istruzione non complessa; nelle cause di competenza del tribunale in composizione monocratica anche senza questi presupposti (art. 281-decies c.p.c.).
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Fonti: Artt. 38, 163, 163-bis, 164, 165, 166, 167, 168-bis, 171-bis, 171-ter, 183, 281-decies e 281-undecies c.p.c., nel testo vigente dopo il d.lgs. 149/2022 e il d.lgs. 164/2024; art. 14 d.P.R. 115/2002. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.