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Il contributo unificato del processo civile dipende dal valore della causa e dal grado di giudizio: si applica la tabella dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; in appello l'importo aumenta della metà, in Cassazione raddoppia (comma 1-bis). Inserisci il valore e il grado: il calcolo è immediato e non salva nulla.
Inserisci il valore della causa o segna «valore indeterminabile».
Importi in euro del primo grado (art. 13, comma 1, d.P.R. 115/2002), con l'appello (+50%) e la Cassazione (doppio).
| Valore della causa | Primo grado | Appello | Cassazione |
|---|---|---|---|
| Fino a 1.100 € (lett. a) | 43 € | 64,50 € | 86 € |
| Oltre 1.100 e fino a 5.200 € (lett. b) | 98 € | 147 € | 196 € |
| Oltre 5.200 e fino a 26.000 € (lett. c) | 237 € | 355,50 € | 474 € |
| Oltre 26.000 e fino a 52.000 € (lett. d) | 518 € | 777 € | 1.036 € |
| Oltre 52.000 e fino a 260.000 € (lett. e) | 759 € | 1.138,50 € | 1.518 € |
| Oltre 260.000 e fino a 520.000 € (lett. f) | 1.214 € | 1.821 € | 2.428 € |
| Oltre 520.000 € (lett. g) | 1.686 € | 2.529 € | 3.372 € |
| Valore indeterminabile (lett. d) | 518 € | 777 € | 1.036 € |
Il calcolatore copre il processo civile di cognizione. Hanno regole proprie, che vanno lette nell'art. 13:
Se l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, chi l'ha proposta versa un ulteriore importo pari al contributo dell'impugnazione (comma 1-quater). All'iscrizione a ruolo si aggiunge l'anticipazione forfettaria di 27 euro (art. 30).
Nei processi civili di valore indeterminabile il contributo unificato è di 518 euro in primo grado (art. 13, comma 1, lett. d, d.P.R. 115/2002), aumentato della metà in appello e raddoppiato in Cassazione.
Nei giudizi di impugnazione il contributo è aumentato della metà rispetto all’importo del primo grado per lo stesso valore (art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002). Per esempio, per una causa fino a 26.000 euro si pagano 355,50 euro invece di 237.
Nei processi dinanzi alla Corte di cassazione il contributo è raddoppiato rispetto all’importo del primo grado (art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002). Se l’impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta deve versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per l’impugnazione (comma 1-quater).
Sì: la parte che per prima si costituisce o deposita il ricorso introduttivo anticipa in modo forfettario 27 euro per diritti, indennità di trasferta e spese di notificazione (art. 30 d.P.R. 115/2002), salvo i processi esclusi dalla stessa norma.
Sì. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali del libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e per le controversie individuali di lavoro o di pubblico impiego, salvo i casi di esenzione (art. 13, comma 3, d.P.R. 115/2002). Questo calcolatore non copre questi casi.
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Fonte: art. 13 e art. 30 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia), nel testo vigente al 21 ottobre 2026. Il calcolo è indicativo e non sostituisce la verifica dell'avvocato sul caso concreto.