Ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.: presupposti, procedimento e reclamo
In breve. Con il ricorso ex art. 700 c.p.c. si chiede al giudice un provvedimento d’urgenza per un diritto che, nel tempo del giudizio ordinario, rischia un pregiudizio imminente e irreparabile. È residuale: si usa solo se nessuna misura cautelare tipica copre il caso. Si propone prima o durante la causa di merito; il reclamo va proposto entro 15 giorni.
I presupposti: diritto, pericolo e residualità
L’art. 700 c.p.c. consente di chiedere con ricorso i provvedimenti d’urgenza a chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. Il giudice concede i provvedimenti che, secondo le circostanze, appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito: il contenuto della misura non è fissato dalla legge, va chiesto e costruito sul caso.
Il ricorso deve quindi reggere due pilastri. Il fumus boni iuris: il diritto che si farà valere nel merito, esposto con fatti, norme e documenti. Il periculum in mora: un pregiudizio che è insieme imminente (non ipotetico né lontano) e irreparabile (non rimediabile dalla sentenza di merito che arriverà dopo).
Il rimedio è residuale: l’art. 700 opera «fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni» dello stesso capo. Se la situazione rientra in una misura cautelare tipica, per esempio un sequestro o la denuncia di nuova opera o di danno temuto, si chiede quella e non il provvedimento d’urgenza.
Prima della causa o in corso di causa: il giudice competente
- Prima della causa di merito (ante causam): la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito (art. 669-ter, primo comma, c.p.c.). Se il giudice italiano non è competente per il merito, si propone al giudice competente per materia o valore del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito (terzo comma). Depositato il ricorso, il presidente del tribunale designa il magistrato che lo tratta (quarto comma).
- In corso di causa: la domanda va proposta al giudice della causa pendente (art. 669-quater, primo comma). In tribunale si propone all’istruttore oppure, se non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente (secondo comma).
- Fra una sentenza e l’impugnazione: finché pendono i termini per impugnare, la domanda si propone al giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 669-quater, quarto comma).
- La forma è sempre il ricorso al giudice competente (art. 669-bis).
Il procedimento: contraddittorio o decreto inaudita altera parte
Di regola il giudice sente le parti, omette ogni formalità non essenziale al contraddittorio, compie gli atti di istruzione indispensabili e decide con ordinanza di accoglimento o di rigetto (art. 669-sexies, primo comma, c.p.c.).
Se la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, il giudice provvede con decreto motivato, assunte se occorre sommarie informazioni (secondo comma). Con lo stesso decreto fissa l’udienza di comparizione entro un termine non superiore a 15 giorni e assegna al ricorrente un termine perentorio non superiore a 8 giorni per notificare ricorso e decreto. All’udienza conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza. Se la notifica va fatta all’estero, i termini sono triplicati (terzo comma).
Con l’accoglimento, la conferma o la modifica il giudice può imporre al ricorrente una cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni (art. 669-undecies); se la cauzione non è versata, il provvedimento perde efficacia (art. 669-novies, terzo comma).
Dopo l’accoglimento: la causa di merito non è obbligatoria
Per le misure cautelari in genere, l’ordinanza concessa prima della causa fissa un termine perentorio non superiore a 60 giorni per iniziare il merito, e in mancanza il termine è comunque di 60 giorni (art. 669-octies, primo e secondo comma); se il merito non inizia o si estingue, la misura perde efficacia (art. 669-novies, primo comma).
L’art. 669-octies, sesto comma, esclude queste regole per i provvedimenti d’urgenza emessi ai sensi dell’art. 700 e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito: il merito non è un onere a pena di inefficacia, ma ciascuna parte può iniziarlo. In questi casi, se il provvedimento è emesso prima della causa, il giudice provvede sulle spese del procedimento cautelare (settimo comma), e l’estinzione del giudizio di merito non rende inefficace la misura (ottavo comma).
Restano due limiti. L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo (art. 669-octies, ultimo comma). E la misura perde efficacia se una sentenza, anche non passata in giudicato, dichiara inesistente il diritto cautelato (art. 669-novies, terzo comma).
Reclamo, revoca e modifica
- Reclamo (art. 669-terdecies c.p.c.): contro l’ordinanza che concede o nega il provvedimento, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pronuncia in udienza oppure dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Contro il provvedimento del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, di cui non può far parte il giudice che l’ha emesso; contro quello della Corte d’appello, ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d’appello più vicina.
- Nel reclamo si seguono gli artt. 737 e 738; le circostanze e i motivi sopravvenuti si fanno valere nello stesso procedimento, il giudice del reclamo può assumere informazioni e acquisire documenti nuovi e non può rimettere al primo giudice. Decide con ordinanza non impugnabile, non oltre 20 giorni dal deposito del ricorso, confermando, modificando o revocando la misura.
- Il reclamo non sospende l’esecuzione; il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo può sospenderla, o subordinarla a una cauzione, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno.
- Revoca e modifica (art. 669-decies): salvo che sia stato proposto reclamo, nel corso dell’istruzione le chiede al giudice istruttore del merito la parte che allega mutamenti nelle circostanze o fatti anteriori conosciuti dopo il provvedimento, provando quando ne è venuta a conoscenza. Se il merito non è iniziato o si è estinto, si chiedono al giudice che ha provveduto, esaurito l’eventuale reclamo.
- Dopo il rigetto (art. 669-septies): l’istanza si può riproporre solo se mutano le circostanze e si deducono nuove ragioni di fatto o di diritto; l’ordinanza di incompetenza non impedisce di riproporre la domanda. Se il rigetto o l’incompetenza arrivano prima della causa di merito, il giudice provvede definitivamente sulle spese, con condanna immediatamente esecutiva.
L’attuazione del provvedimento
Le misure che riguardano somme di denaro si attuano nelle forme dell’espropriazione, artt. 491 e seguenti c.p.c., in quanto compatibili. Le misure che impongono obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare si attuano sotto il controllo del giudice che le ha emesse, che ne stabilisce le modalità e, se sorgono difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito (art. 669-duodecies).
Ne segue un consiglio pratico: già nel ricorso conviene indicare come il provvedimento dovrà essere eseguito, così che il giudice possa fissarne subito le modalità.
La struttura dell’atto
- Intestazione: il giudice competente (per il merito, ante causam; quello della causa, in corso di causa) e le parti (art. 125 c.p.c.).
- Competenza: la causa di merito che si intende proporre o che è pendente, da cui discende il giudice adito.
- Fatti, in ordine cronologico, ciascuno con il documento che lo prova.
- Fumus boni iuris: il diritto da tutelare, con le norme e le ragioni che lo sorreggono.
- Periculum in mora: perché il pregiudizio è imminente e perché è irreparabile, con fatti concreti e non con formule.
- Residualità: perché nessuna misura cautelare tipica è adatta al caso.
- Misura richiesta: il provvedimento preciso, idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione, con le modalità di attuazione.
- Istanza di decreto inaudita altera parte, se serve: perché la convocazione della controparte pregiudicherebbe l’attuazione (art. 669-sexies, secondo comma).
- Conclusioni, comprese le spese, ed elenco dei documenti.
- Sottoscrizione del difensore, che indica il proprio codice fiscale (art. 125), e procura.
Gli errori più frequenti
- Un periculum generico o di stile: il pregiudizio deve essere imminente e irreparabile, e va dimostrato con i fatti del caso.
- Chiedere il provvedimento d’urgenza quando la situazione è regolata da una misura cautelare tipica: l’art. 700 vale solo fuori di quei casi.
- Una misura vaga o che va oltre quanto serve ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.
- Sbagliare giudice: ante causam decide la competenza per il merito; in corso di causa è competente il giudice della causa.
- Lasciar scadere il termine perentorio (non superiore a 8 giorni) fissato per notificare ricorso e decreto emesso senza contraddittorio.
- Contare male i 15 giorni del reclamo, che decorrono dalla pronuncia in udienza oppure dalla comunicazione o notificazione, se anteriore.
- Chiedere la revoca senza fatti nuovi o senza provare quando se ne è avuta conoscenza.
Domande frequenti
Dopo l’ordinanza ex art. 700 bisogna iniziare la causa di merito entro 60 giorni?
No, per i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 e per gli altri provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza: l’art. 669-octies, sesto comma, c.p.c. esclude l’obbligo, ma ciascuna parte può iniziare il merito. La misura perde comunque efficacia se una sentenza, anche non definitiva, dichiara inesistente il diritto (art. 669-novies, terzo comma).
Il giudice può decidere senza sentire la controparte?
Sì, con decreto motivato, quando la convocazione potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento. Fissa l’udienza entro 15 giorni e un termine perentorio non superiore a 8 giorni per notificare ricorso e decreto; all’udienza conferma, modifica o revoca con ordinanza (art. 669-sexies, secondo comma, c.p.c.).
Entro quanto si propone il reclamo?
Nel termine perentorio di 15 giorni dalla pronuncia in udienza oppure dalla comunicazione o notificazione, se anteriore. Il reclamo è ammesso sia contro l’ordinanza che concede sia contro quella che nega il provvedimento (art. 669-terdecies c.p.c.).
A quale giudice si presenta il ricorso prima della causa?
Al giudice competente a conoscere del merito; se il giudice italiano non è competente per il merito, a quello competente per materia o valore del luogo in cui il provvedimento va eseguito (art. 669-ter c.p.c.).
Se il ricorso è rigettato, si può ripresentare?
Sì, ma solo se mutano le circostanze e si deducono nuove ragioni di fatto o di diritto; in alternativa si propone reclamo entro 15 giorni. Se il rigetto arriva prima della causa di merito, il giudice provvede definitivamente sulle spese (art. 669-septies c.p.c.).
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