Domanda di mediazione (d.lgs. 28/2010): materie obbligatorie, contenuto e primo incontro
In breve. Nelle materie elencate dall’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 (condominio, diritti reali, successioni, locazione, responsabilità sanitaria, contratti bancari e assicurativi e altre) la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La domanda si deposita presso un organismo del luogo del giudice competente e indica organismo, parti, oggetto e ragioni; la condizione si avvera se il primo incontro si chiude senza accordo.
Quando la mediazione è obbligatoria
Chi vuole agire in giudizio per una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con la stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura deve prima esperire la mediazione (art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010). L’elenco è chiuso; fuori da queste materie la mediazione è condizione di procedibilità solo se la prevede una clausola del contratto, dello statuto o dell’atto costitutivo (art. 5-sexies, su eccezione di parte entro la prima udienza) o se la dispone il giudice (art. 5-quater).
La mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio (art. 5, comma 2). L’improcedibilità va eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza; se la mediazione manca o non è conclusa, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata dell’art. 6 e, se la condizione non è soddisfatta, dichiara improcedibile la domanda.
Anche fuori dalle materie obbligatorie il giudice, pure in appello e fino a quando fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, può disporre la mediazione con ordinanza motivata: la mediazione demandata è anch’essa condizione di procedibilità (art. 5-quater).
Quando non serve
- Nel procedimento per decreto ingiuntivo e nell’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5, comma 6, lett. a).
- Nella convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito dell’art. 667 c.p.c.
- Nella consulenza tecnica preventiva dell’art. 696-bis c.p.c.
- Nei procedimenti possessori, fino ai provvedimenti dell’art. 703, terzo comma, c.p.c.
- Nelle opposizioni e negli incidenti di cognizione dell’esecuzione forzata, nei procedimenti in camera di consiglio, nell’azione civile nel processo penale e nelle azioni inibitorie del codice del consumo.
La mediazione non impedisce mai i provvedimenti urgenti e cautelari né la trascrizione della domanda giudiziale (art. 5, comma 5).
L’opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere è del creditore (art. 5-bis)
Se il credito in materia obbligatoria è stato chiesto con decreto ingiuntivo, nel giudizio di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha chiesto il decreto. Alla prima udienza il giudice decide sulla provvisoria esecuzione e, se la mediazione manca, fissa l’udienza successiva; se a quella data la mediazione non è stata esperita, dichiara improcedibile la domanda del ricorrente, revoca il decreto e provvede sulle spese (art. 5-bis).
Per chi si oppone è quindi un errore avviare di propria iniziativa la mediazione: l’inerzia del creditore porta alla revoca del decreto.
Dove si deposita e che cosa deve contenere
- Organismo: nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; la competenza è derogabile per accordo delle parti. Se ci sono più domande per la stessa lite, conta la prima depositata (art. 4, comma 1).
- Parti: istante e chiamati, con i recapiti per le comunicazioni dell’organismo e gli avvocati che li assistono.
- Oggetto: la controversia, la materia dell’art. 5, comma 1, in cui rientra e, se c’è, il valore.
- Ragioni della pretesa: i fatti essenziali e ciò che si chiede (art. 4, comma 2).
- Documenti utili al mediatore e, se il caso lo richiede, la richiesta di un esperto (art. 8, comma 7).
- Sottoscrizione della parte e dell’avvocato.
Al conferimento dell’incarico l’avvocato informa l’assistito, chiaramente e per iscritto, della possibilità di ricorrere alla mediazione e delle agevolazioni fiscali; il documento firmato dall’assistito va allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio, e la violazione rende annullabile il contratto con l’avvocato (art. 4, comma 3).
Il primo incontro e la presenza personale
Il responsabile dell’organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito, salvo diversa indicazione concorde delle parti (art. 8, comma 1). Da quando la comunicazione arriva a conoscenza delle parti, la domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta (art. 8, comma 2).
Le parti partecipano personalmente. Solo per giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per comporre la controversia; società ed enti partecipano tramite rappresentanti o delegati con gli stessi requisiti (art. 8, comma 4). La delega si conferisce con atto a firma non autenticata che contiene gli estremi del documento d’identità del delegante; la firma autenticata da un pubblico ufficiale è prevista per i casi dell’art. 11, comma 7 (art. 8, comma 4-bis). Nelle materie obbligatorie e nella mediazione demandata le parti sono assistite dall’avvocato (art. 8, comma 5).
La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro si conclude senza accordo (art. 5, comma 4).
Durata ed esiti
- Durata: sei mesi dal deposito della domanda, prorogabili prima della scadenza per periodi non superiori a tre mesi; quando il giudice rileva la mancata mediazione (art. 5, comma 2) o la dispone (art. 5-quater), sei mesi dal deposito dell’ordinanza, prorogabili una sola volta di tre mesi. Il termine non è soggetto a sospensione feriale e la proroga risulta da accordo scritto (art. 6, come riscritto dal d.lgs. 216/2024).
- Accordo: se tutte le parti sono assistite da avvocati, l’accordo firmato da parti e avvocati, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, è titolo esecutivo; altrimenti va omologato dal presidente del tribunale (art. 12).
- Assenza ingiustificata al primo incontro: il giudice può trarne argomenti di prova (art. 116, secondo comma, c.p.c.) e, se la mediazione era condizione di procedibilità, condanna la parte costituita assente a versare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato (art. 12-bis).
- Proposta rifiutata: se la sentenza corrisponde interamente alla proposta, la parte vincitrice che l’ha rifiutata non recupera le spese successive e paga quelle dell’altra parte (art. 13).
Gli errori più frequenti
- Citare in giudizio in materia obbligatoria senza aver depositato la domanda di mediazione, o depositarla presso un organismo di un luogo diverso senza accordo delle parti.
- Mandare al primo incontro il solo avvocato con la procura alle liti, senza giustificati motivi dell’assenza e senza i poteri necessari per comporre la lite.
- Richiamare l’art. 5, comma 1-bis, o l’art. 8, comma 4-bis, nel testo anteriore (che oggi regola la delega), sulle conseguenze dell’assenza: dal 30 giugno 2023 le materie stanno nell’art. 5, comma 1, e le conseguenze dell’assenza nell’art. 12-bis.
- Eccepire l’improcedibilità dopo la prima udienza: l’eccezione è decaduta.
- Dimenticare di allegare all’atto introduttivo l’informativa firmata dal cliente (art. 4, comma 3).
Domande frequenti
In quali materie la mediazione è obbligatoria?
In quelle elencate dall’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010: tra le altre condominio, diritti reali, divisione, successioni, locazione, comodato, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, franchising, opera, somministrazione e società di persone.
Basta presentarsi al primo incontro per poter andare dal giudice?
Sì: la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione (art. 5, comma 4). Le parti devono però partecipare personalmente o, per giustificati motivi, tramite un delegato con i poteri necessari (art. 8, comma 4).
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo chi deve avviare la mediazione?
La parte che ha chiesto il decreto ingiuntivo. Se non la esperisce, il giudice dichiara improcedibile la sua domanda e revoca il decreto opposto (art. 5-bis d.lgs. 28/2010).
Quanto dura la mediazione?
Sei mesi dal deposito della domanda, prorogabili per accordo scritto; se è disposta dal giudice, sei mesi dal deposito dell’ordinanza con una sola proroga di tre mesi. Il termine non si sospende nel periodo feriale (art. 6).
Che cosa rischia chi non si presenta al primo incontro?
Il giudice può trarne argomenti di prova e, nelle mediazioni obbligatorie o demandate, condanna la parte costituita assente senza giustificato motivo al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato (art. 12-bis).
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Fonti: Artt. 4, 5, 5-bis, 5-quater, 6, 8, 12, 12-bis e 13 d.lgs. 28/2010, nel testo vigente dopo il d.lgs. 149/2022 e il correttivo d.lgs. 216/2024. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.