Accesso agli atti (artt. 22-25 l. 241/1990), accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) e ricorso al TAR (art. 116 c.p.a.)

In breve. L’accesso documentale spetta a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento e richiede un’istanza motivata; l’accesso civico spetta a chiunque, senza motivazione. Contro il diniego, espresso o tacito (trenta giorni di silenzio per l’accesso documentale), si ricorre al TAR entro trenta giorni, notificando all’amministrazione e ad almeno un controinteressato (art. 116 c.p.a.).

Accesso documentale: chi può chiederlo e che cosa

Il diritto di accesso è il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (art. 22, comma 1, lett. a), l. 241/1990). Spetta agli interessati: i privati, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento (lett. b).

Si accede a documenti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse (lett. d); non alle informazioni che non hanno forma di documento (comma 4). L’accesso si esercita verso le pubbliche amministrazioni, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici e i gestori di pubblici servizi (art. 23).

I limiti: esclusioni, differimento e accesso difensivo

  • Esclusioni (art. 24, comma 1): segreto di Stato e altri segreti o divieti di legge; procedimenti tributari; atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione; nei procedimenti selettivi, documenti con informazioni psicoattitudinali relative a terzi.
  • Niente controllo generalizzato: sono inammissibili le istanze preordinate a un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione (comma 3).
  • Differimento prima del diniego: l’accesso non può essere negato se basta differirlo (comma 4).
  • Accesso difensivo: va comunque garantito l’accesso ai documenti la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici; per i dati sensibili e giudiziari, nei limiti dello stretto indispensabile (comma 7).

L’istanza e il silenzio dopo trenta giorni

La richiesta deve essere motivata e rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente (art. 25, comma 2). L’esame dei documenti non ha costi; la copia richiede solo il rimborso della riproduzione, salvi bollo e diritti di ricerca e visura (comma 1). Rifiuto, differimento e limitazione vanno motivati con i casi dell’art. 24 (comma 3).

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta (art. 25, comma 4). Da quel momento corre il termine per reagire.

Difensore civico e Commissione per l’accesso

Contro il diniego, espresso o tacito, o il differimento, invece di ricorrere subito al TAR si può chiedere il riesame, nello stesso termine: al difensore civico competente per gli atti di comuni, province e regioni (o, se non istituito, a quello dell’ambito superiore); alla Commissione per l’accesso per gli atti delle amministrazioni statali (art. 25, comma 4).

Il riesame va deciso entro trenta giorni; se scade senza esito, il ricorso si intende respinto. Se il diniego è ritenuto illegittimo e l’amministrazione non lo conferma con provvedimento motivato entro trenta giorni, l’accesso è consentito. In questo caso il termine per il TAR decorre dal ricevimento dell’esito del riesame.

Accesso civico semplice e generalizzato

  • Semplice (art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013): chiunque può chiedere documenti, informazioni o dati che l’amministrazione doveva pubblicare e non ha pubblicato.
  • Generalizzato (comma 2): chiunque può accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli da pubblicare, nei limiti dell’art. 5-bis (pregiudizio concreto a interessi pubblici o privati, come la protezione dei dati personali o i segreti commerciali; divieti di legge, compresi i casi dell’art. 24, comma 1, l. 241/1990).
  • Nessuna legittimazione da dimostrare e nessuna motivazione: l’istanza identifica soltanto ciò che si chiede (comma 3).
  • Controinteressati: se ci sono, ricevono copia dell’istanza e possono opporsi motivatamente entro dieci giorni; il termine per provvedere resta sospeso fino all’eventuale opposizione; la comunicazione non è dovuta per i dati a pubblicazione obbligatoria (comma 5).
  • Trenta giorni per un provvedimento espresso e motivato (comma 6). Contro il diniego totale o parziale o la mancata risposta si chiede il riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro venti giorni (comma 7); per gli atti di regioni ed enti locali si può ricorrere anche al difensore civico (comma 8).
  • Contro la decisione dell’amministrazione o, se c’è stato riesame, contro quella del responsabile si ricorre al TAR ai sensi dell’art. 116 c.p.a. (comma 7).

Il ricorso al TAR: trenta giorni e notifica

Contro le determinazioni e il silenzio sulle istanze di accesso, e per l’accesso civico legato all’inadempimento degli obblighi di trasparenza, il ricorso si propone entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione o dalla formazione del silenzio, notificandolo all’amministrazione e ad almeno un controinteressato; si applica l’art. 49 sull’integrazione del contraddittorio. Anche ricorso incidentale e motivi aggiunti hanno trenta giorni (art. 116, comma 1, c.p.a.).

Il giudizio si tratta in camera di consiglio (art. 87, comma 2, lett. c) e i termini processuali sono dimezzati, tranne, in primo grado, quelli per notificare ricorso, ricorso incidentale e motivi aggiunti (art. 87, comma 3): il deposito del ricorso notificato, che ordinariamente ha trenta giorni (art. 45, comma 1), va fatto quindi in quindici. Ad agosto i termini sono sospesi (art. 54, comma 2).

Il giudice decide con sentenza in forma semplificata e, se ne ricorrono i presupposti, ordina l’esibizione (e, ove previsto, la pubblicazione) dei documenti entro un termine di norma non superiore a trenta giorni (art. 116, comma 4). Le stesse regole valgono nei giudizi di impugnazione (comma 5).

In pendenza di un giudizio cui la richiesta è connessa, il ricorso può essere proposto con istanza depositata nella segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notifica all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. L’istanza è decisa con ordinanza separata o con la sentenza che definisce il giudizio (art. 116, comma 2).

Difesa, costi e atti di gara

  • Nei giudizi in materia di accesso e trasparenza la parte può stare in giudizio personalmente, senza difensore (art. 23 c.p.a.); l’amministrazione può farsi difendere da un proprio dipendente autorizzato (art. 116, comma 3).
  • Contributo unificato di 300 euro per i ricorsi dell’art. 116; non è dovuto per i ricorsi contro il diniego di accesso all’informazione ambientale del d.lgs. 195/2005 (art. 13, comma 6-bis, lett. a), d.P.R. 115/2002).
  • Gare d’appalto: l’accesso agli atti delle procedure si esercita in modalità digitale, con i differimenti dell’art. 35, comma 2, d.lgs. 36/2023; le decisioni sull’oscuramento delle offerte si impugnano con il rito dell’art. 116 ma con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione (art. 36, comma 4).

La struttura del ricorso

  1. Intestazione: TAR competente; ricorrente con codice fiscale, difensore con PEC e procura, se la parte non sta in giudizio personalmente.
  2. Parti: l’amministrazione e almeno un controinteressato, cioè chi dall’accesso vedrebbe compromessa la propria riservatezza (art. 22, comma 1, lett. c, l. 241/1990).
  3. Oggetto: l’istanza (data, documenti chiesti, tipo di accesso) e il diniego impugnato o la data di formazione del silenzio.
  4. Fatto: l’interesse e il collegamento con i documenti, con la prova della presentazione dell’istanza.
  5. Diritto: motivi specifici contro le ragioni del diniego, partendo dall’art. 24 l. 241/1990 o dall’art. 5-bis d.lgs. 33/2013; per l’accesso difensivo, perché i documenti sono necessari alla difesa.
  6. Conclusioni: annullamento del diniego, accertamento del diritto e ordine di esibizione entro un termine, spese.
  7. Sottoscrizione e documenti numerati.

Gli errori più frequenti

  • Usare i sessanta giorni del ricorso ordinario: per l’accesso il termine è di trenta, anche per ricorso incidentale e motivi aggiunti.
  • Lasciar scadere il termine e ripresentare la stessa istanza per farlo ripartire: il diniego non impugnato rischia di restare fermo.
  • Motivare in modo generico l’accesso difensivo, senza spiegare il legame fra il documento e l’interesse da difendere.
  • Confondere i due accessi: quello documentale chiede motivazione e interesse, quello civico no, ma incontra i limiti dell’art. 5-bis; nell’istanza conviene dire quale si esercita.
  • Non notificare ad almeno un controinteressato, o depositare il ricorso oltre i quindici giorni.
  • Per l’accesso civico, ignorare il riesame facoltativo del responsabile della trasparenza: se lo si chiede, si impugna al TAR la sua decisione (art. 5, comma 7).

Domande frequenti

Entro quanto tempo si ricorre al TAR contro il diniego di accesso?

Entro 30 giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio, con notifica all’amministrazione e ad almeno un controinteressato (art. 116, comma 1, c.p.a.). Se si è chiesto il riesame al difensore civico o alla Commissione per l’accesso, il termine decorre dal ricevimento dell’esito (art. 25, comma 4, l. 241/1990).

Serve una motivazione per l’accesso civico?

No. L’accesso civico, semplice e generalizzato, spetta a chiunque e l’istanza deve solo identificare dati e documenti richiesti (art. 5, comma 3, d.lgs. 33/2013); il generalizzato incontra però i limiti dell’art. 5-bis.

Serve un avvocato per il ricorso sull’accesso?

Non è obbligatorio: nei giudizi in materia di accesso e trasparenza la parte può stare in giudizio personalmente (art. 23 c.p.a.). Il contributo unificato è di 300 euro (art. 13, comma 6-bis, lett. a), d.P.R. 115/2002).

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Fonti: Artt. 22, 23, 24 e 25 l. 241/1990; artt. 5 e 5-bis d.lgs. 33/2013; artt. 23, 45, 49, 54, 87 e 116 del codice del processo amministrativo; artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023; art. 13, comma 6-bis, lett. a), d.P.R. 115/2002, nel testo vigente. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.