Istanza di rigetto anticipato contro le cause temerarie sulla partecipazione pubblica (d.lgs. 194/2026)
In breve. Nelle cause civili instaurate dopo l’8 novembre 2026, con implicazioni transfrontaliere promosse contro chi partecipa al dibattito pubblico, il convenuto chiede il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate con istanza depositata entro i termini di costituzione. L’attore risponde in trenta giorni; il giudice decide nelle forme dell’art. 281-sexies c.p.c. e, su istanza del convenuto, può imporgli una cauzione.
Quando si applica
Il decreto tutela le persone fisiche e giuridiche convenute in ragione della loro partecipazione pubblica contro domande manifestamente infondate e procedimenti giudiziari abusivi in materia civile e commerciale, anche cautelare e anche con domanda riconvenzionale (artt. 1 e 3, comma 1, d.lgs. 194/2026).
Serve un’implicazione transfrontaliera: il procedimento davanti al giudice italiano non la presenta se attore e convenuto sono entrambi domiciliati in Italia, con il domicilio determinato secondo il regolamento (UE) n. 1215/2012 (art. 3, commi 3 e 4). Restano fuori la materia penale, fiscale, doganale e amministrativa, la responsabilità dello Stato per atti di pubblico potere, l’arbitrato e l’azione civile nel processo penale (art. 3, comma 2).
Le norme si applicano ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore, cioè iniziati dopo l’8 novembre 2026 (art. 17).
Partecipazione pubblica e indici di abuso
È partecipazione pubblica ogni dichiarazione o attività svolta nell’esercizio della libertà di espressione e di informazione, delle arti e delle scienze, di riunione e di associazione, con gli atti preparatori o di sostegno direttamente collegati, su una questione di interesse pubblico: diritti fondamentali, salute, sicurezza, ambiente e clima, attività di figure di rilievo pubblico, questioni all’esame di organi legislativi, esecutivi o giudiziari (per questi ultimi, non se coperte da segreto o oggetto di altro procedimento pendente), accuse di corruzione, frode o altro illecito relative a tali questioni (art. 2, comma 1, lett. a e b).
Il procedimento è abusivo quando presenta domande infondate e ha come finalità principale prevenire, restringere o penalizzare la partecipazione pubblica (art. 2, comma 1, lett. c). Sono indici di abusività, tra gli altri:
- la misura sproporzionata o eccessiva della domanda, compreso il valore della controversia;
- la pluralità di procedimenti dell’attore o di soggetti a lui associati per domande uguali o analoghe;
- condotte di intimidazione, molestia o minaccia prima o durante il procedimento;
- l’uso in mala fede di tattiche processuali, come la scelta pretestuosa del foro o l’abbandono della causa in fase avanzata (art. 2, comma 2).
L’istanza di rigetto anticipato: termini e contenuto
- Termine: entro i termini di costituzione dell’art. 166 o dell’art. 281-undecies c.p.c.; se la causa nasce da domanda riconvenzionale, entro trenta giorni dalla notificazione della comparsa che la contiene (art. 6, commi 1 e 2).
- Notifica alla controparte entro dieci giorni dal deposito (art. 6, comma 3).
- Contenuto: i motivi della manifesta infondatezza della domanda (art. 6, comma 4).
- Nel cautelare uniforme (artt. 669-bis ss. c.p.c.): l’istanza si propone nella prima difesa ed è decisa con l’ordinanza che definisce il procedimento (art. 9, comma 1).
La trattazione e la decisione
L’attore deposita memoria difensiva entro trenta giorni dalla notificazione dell’istanza, prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti e indicando i mezzi di prova; il giudice fissa l’udienza di discussione entro i successivi trenta giorni (art. 7).
All’udienza il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale, compie gli atti di istruzione indispensabili e decide nelle forme dell’art. 281-sexies c.p.c. (art. 8). La sentenza è impugnabile nei modi ordinari (art. 12); se è impugnata, il procedimento principale resta sospeso per le domande dipendenti fino al giudicato (art. 11).
Su istanza di chi ha chiesto il rigetto, valutata anche la capacità patrimoniale delle parti, il giudice può imporre all’attore una cauzione in denaro per le spese e per l’eventuale condanna dell’art. 96, primo o terzo comma, c.p.c. (art. 10).
Associazioni, spese e risarcimento
- Intervento a sostegno: associazioni, sindacati ed enti che tutelano chi partecipa al dibattito pubblico possono intervenire ai sensi dell’art. 105, secondo comma, c.p.c., con comparsa depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di discussione e notificata entro cinque giorni; l’intervento richiede il consenso del convenuto, revocabile fino alla rimessione in decisione (art. 5).
- Ritiro della domanda: la modifica o la rinuncia dell’attore non fanno venir meno, salvo accordo, le domande di rimborso delle spese e di risarcimento (art. 4).
- Spese e danno: le spese seguono gli artt. 91, 92, 93 e 96 c.p.c.; accertato il carattere abusivo, il giudice condanna anche d’ufficio il soccombente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, e può ordinare la pubblicazione della sentenza (art. 13).
- Cause all’estero: chi risiede in Italia ed è convenuto davanti al giudice di un paese terzo da un soggetto domiciliato fuori dall’Unione può chiedere il risarcimento al tribunale del proprio luogo di residenza, domicilio o sede (art. 14).
Gli errori più frequenti
- Chiedere il rigetto anticipato in una causa fra parti tutte domiciliate in Italia: manca l’implicazione transfrontaliera (art. 3, comma 3).
- Depositare l’istanza dopo il termine di costituzione o dimenticare la notifica nei dieci giorni (art. 6).
- Limitarsi a dire che la domanda è infondata senza argomentarne la manifesta infondatezza e senza mostrare che la domanda colpisce la partecipazione pubblica (art. 6, commi 1 e 4); gli indici di abuso servono per la condanna dell’art. 13, comma 2.
- Applicare il decreto a cause iniziate fino all’8 novembre 2026 compreso (art. 17).
Domande frequenti
Che cos’è una causa SLAPP?
È un procedimento giudiziario che presenta domande infondate e ha come finalità principale prevenire, restringere o penalizzare la partecipazione pubblica, cioè dichiarazioni o attività su questioni di interesse pubblico (art. 2, comma 1, d.lgs. 194/2026).
Il d.lgs. 194/2026 vale anche per le cause tra parti domiciliate in Italia?
No: il procedimento davanti al giudice italiano non presenta implicazioni transfrontaliere se attore e convenuto sono entrambi domiciliati in Italia, e in quel caso il decreto non si applica (art. 3, comma 3).
Entro quando si chiede il rigetto anticipato?
Entro i termini di costituzione dell’art. 166 o dell’art. 281-undecies c.p.c.; l’istanza va notificata alla controparte entro dieci giorni dal deposito (art. 6). Nel procedimento cautelare si propone nella prima difesa (art. 9).
Il giudice può chiedere una cauzione all’attore?
Sì: su istanza di chi ha chiesto il rigetto anticipato, valutata ogni circostanza anche patrimoniale, può imporre all’attore una cauzione in denaro a copertura delle spese e dell’eventuale condanna per responsabilità aggravata (art. 10).
Da quando si applica?
Il decreto entra in vigore l’8 novembre 2026 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a quella data (art. 17).
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Fonti: Artt. 1-17 d.lgs. 8 ottobre 2026, n. 194 (attuazione della direttiva (UE) 2024/1069), in vigore dall’8 novembre 2026; artt. 96, 105, 120, 166, 281-sexies e 281-undecies c.p.c. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.