Appello civile (artt. 339-359 c.p.c., in particolare 342): termini e specificità dei motivi

In breve. L’appello civile si propone con citazione entro 30 giorni dalla notifica della sentenza o, in mancanza, entro sei mesi dalla pubblicazione. Per ciascun motivo, a pena di inammissibilità, l’atto deve individuare il capo della decisione impugnato e indicare le censure ai fatti e le violazioni di legge, con la loro rilevanza per la decisione.

Contro quali sentenze e davanti a quale giudice

Sono appellabili le sentenze pronunciate in primo grado, salvo che l’appello sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti previsto dall’art. 360, secondo comma (art. 339 c.p.c.). È inappellabile la sentenza pronunciata secondo equità a norma dell’art. 114; le sentenze del giudice di pace rese secondo equità ai sensi dell’art. 113, secondo comma, sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia.

Contro le sentenze del giudice di pace l’appello va al tribunale, contro quelle del tribunale alla corte di appello, nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 341).

Le regole sull’appello come modificate dalla riforma Cartabia si applicano alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 4, d.lgs. 149/2022). Il correttivo (d.lgs. 164/2024) si applica, salvo diversa previsione, ai procedimenti introdotti dopo la stessa data.

I termini: 30 giorni o sei mesi

Il termine breve è di 30 giorni (art. 325 c.p.c.) e decorre dalla notificazione della sentenza, sia per chi notifica sia per il destinatario, dal momento in cui la notifica si perfeziona per il destinatario (art. 326). È perentorio.

Se la sentenza non è notificata, vale il termine lungo: l’appello non si può proporre dopo sei mesi dalla pubblicazione (art. 327). Il termine lungo non si applica al contumace che dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della sua notificazione.

I termini sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto (art. 1 l. 742/1969), salvo le materie escluse dall’art. 3 della stessa legge, tra cui le controversie di lavoro.

L’appello si notifica nel luogo o all’indirizzo PEC indicato dalla parte nell’atto di notificazione della sentenza; altrimenti presso il procuratore costituito, all’indirizzo PEC da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio. Dopo un anno dalla pubblicazione si notifica personalmente alla parte (art. 330).

Il contenuto: motivi specifici, capo per capo (art. 342)

L’appello si propone con citazione che contiene le indicazioni dell’art. 163 c.p.c. e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascun motivo, a pena di inammissibilità, l’atto deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a quel capo, indicare:

  • le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
  • le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il motivo che regge

Il motivo parte dal capo della sentenza: si riporta in sintesi che cosa ha deciso il giudice e con quale ragione, poi si dice dove sbaglia e perché. Una critica che non si aggancia a un capo preciso, o che ripete le difese di primo grado senza confrontarsi con la motivazione, espone all’inammissibilità.

Per la violazione di legge non basta indicare la norma: va spiegato perché, applicata correttamente, la decisione su quel capo sarebbe stata diversa. È la rilevanza che l’art. 342 chiede espressamente.

Le domande e le eccezioni non accolte in primo grado vanno riproposte espressamente: altrimenti si intendono rinunciate (art. 346 c.p.c.). Vale anche per la parte vittoriosa che vuole conservare le difese assorbite.

Domande, eccezioni e prove nuove (art. 345)

  • Domande nuove: non ammesse, e il giudice le dichiara inammissibili d’ufficio. Si possono chiedere solo interessi, frutti e accessori maturati dopo la sentenza e il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza.
  • Eccezioni nuove: non ammesse, salvo quelle rilevabili anche d’ufficio.
  • Nuovi mezzi di prova e nuovi documenti: non ammessi, salvo che la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrre in primo grado per causa a sé non imputabile. Il giuramento decisorio si può sempre deferire.

Se si chiede una prova nuova, la causa non imputabile va dimostrata nell’atto, non solo affermata.

Termini a comparire, costituzione e improcedibilità

Tra la notifica della citazione e la prima udienza devono intercorrere almeno 90 giorni liberi se la notifica avviene in Italia, 150 se all’estero (art. 342, secondo comma).

L’appellante si costituisce nelle forme e nei termini dei procedimenti davanti al tribunale (art. 347), cioè entro dieci giorni dalla notifica della citazione (art. 165), e deve inserire nel fascicolo copia della sentenza appellata. Se non si costituisce in termini, l’appello è improcedibile, anche d’ufficio; lo è anche se non compare né alla prima udienza né a quella di rinvio (art. 348).

L’appellato si costituisce almeno 20 giorni prima dell’udienza indicata nella citazione o di quella differita ai sensi dell’art. 349-bis (art. 347). Davanti alla corte di appello il presidente o l’istruttore può differire la prima udienza fino a 45 giorni (art. 349-bis).

Appello incidentale

L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine dell’art. 347, cioè almeno 20 giorni prima dell’udienza (art. 343). Se l’interesse nasce dall’impugnazione di una parte diversa dall’appellante principale, si propone nella prima udienza successiva.

L’appellato può proporre appello incidentale tardivo anche se per lui il termine è scaduto o ha fatto acquiescenza; ma se l’appello principale è dichiarato inammissibile o improcedibile, quello incidentale tardivo perde ogni efficacia (art. 334).

Il filtro: inammissibilità o manifesta infondatezza

Quando l’impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale e decide con sentenza ai sensi dell’art. 281-sexies, motivata in forma sintetica, anche col solo riferimento al punto risolutivo o a precedenti conformi (artt. 348-bis, 350 e 350-bis c.p.c.). Può seguire la stessa strada se l’appello appare manifestamente fondato o la causa è semplice o urgente.

Se c’è anche un appello incidentale, la decisione semplificata è possibile solo se i presupposti ricorrono per entrambe le impugnazioni (art. 348-bis, secondo comma).

La sospensione dell’esecutività (artt. 283 e 351)

L’istanza si propone con l’appello (principale o incidentale). Il giudice sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare manifestamente fondata oppure se dall’esecuzione può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, anche per una condanna al pagamento di denaro e anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti (art. 283). L’istanza si può proporre o riproporre in corso di causa solo per mutamenti nelle circostanze, da indicare specificamente a pena di inammissibilità.

Si decide con ordinanza non impugnabile alla prima udienza; con ricorso si può chiedere una decisione anticipata e, per giusti motivi di urgenza, la sospensione immediata con decreto (art. 351). Un’istanza inammissibile o manifestamente infondata può costare una pena pecuniaria da 250 a 10.000 euro (art. 283, terzo comma).

La struttura dell’atto

  1. Intestazione al tribunale o alla corte di appello competente (art. 341), con gli estremi della sentenza impugnata.
  2. Parti: appellante e appellato con i dati dell’art. 163 c.p.c., difensore e procura.
  3. Tempestività: data di pubblicazione e, se c’è, di notifica della sentenza; termine applicato (30 giorni o sei mesi), tenendo conto della sospensione feriale.
  4. Svolgimento del processo di primo grado, in sintesi: domande, difese, decisione.
  5. Motivi, uno per ciascun capo impugnato: capo della decisione, censure in fatto, violazioni di legge e loro rilevanza.
  6. Riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte o assorbite (art. 346).
  7. Istanze istruttorie solo nei limiti dell’art. 345, con la prova della causa non imputabile.
  8. Istanza di sospensione dell’esecutività, se serve (art. 283).
  9. Conclusioni: riforma dei capi impugnati e decisione nel merito, con le spese dei due gradi.
  10. Vocatio in ius: udienza nel rispetto dei 90 o 150 giorni liberi e invito a costituirsi almeno 20 giorni prima (artt. 342 e 347); luogo, data e sottoscrizione.

Gli errori che fanno perdere l’appello

  • Motivi che non individuano il capo della decisione o non spiegano la rilevanza della violazione di legge: inammissibilità (art. 342).
  • Calcolare il termine breve dalla comunicazione di cancelleria invece che dalla notificazione della sentenza, o dimenticare che la notifica fatta dal proprio cliente fa decorrere il termine anche per lui (art. 326).
  • Non riproporre espressamente le domande e le eccezioni assorbite: si intendono rinunciate (art. 346).
  • Chiedere prove o produrre documenti nuovi senza dimostrare la causa non imputabile (art. 345).
  • Costituirsi in ritardo o non depositare la sentenza appellata: improcedibilità (artt. 347 e 348).
  • Proporre l’appello incidentale fuori dalla comparsa depositata nel termine: decadenza (art. 343).
  • Dimenticare che il contributo unificato per l’appello è aumentato della metà (art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002) e che, se l’impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile si paga un ulteriore importo pari a quello dovuto per l’appello (comma 1-quater).
  • Citare sentenze non verificate: ogni massima va riportata con i suoi estremi e attribuita alla Corte.

Domande frequenti

Entro quanto tempo si propone l’appello civile?

Entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza (artt. 325 e 326 c.p.c.); se la sentenza non è notificata, entro sei mesi dalla pubblicazione (art. 327). I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto, salvo le materie escluse (l. 742/1969).

Che cosa deve contenere ogni motivo d’appello?

A pena di inammissibilità, lo specifico capo della decisione impugnato e, per quel capo, le censure alla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge con la loro rilevanza per la decisione (art. 342 c.p.c.).

Si possono produrre documenti nuovi in appello?

Solo se la parte dimostra di non averli potuti produrre in primo grado per causa a essa non imputabile; si può sempre deferire il giuramento decisorio (art. 345, terzo comma, c.p.c.).

Entro quando si costituisce l’appellato e come propone appello incidentale?

Almeno 20 giorni prima dell’udienza indicata nella citazione o di quella differita (art. 347 c.p.c.). L’appello incidentale va proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata in quel termine (art. 343).

Quando il giudice d’appello sospende l’esecutività della sentenza?

Su istanza proposta con l’appello, se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, anche per le condanne al pagamento di denaro (art. 283 c.p.c.). Decide con ordinanza non impugnabile (art. 351).

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Fonti: Artt. 283, 325, 326, 327, 330, 333, 334, 339, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348-bis, 349-bis, 350, 350-bis, 351, 352 e 354 c.p.c.; art. 35 d.lgs. 149/2022; art. 1 l. 742/1969; art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002, nel testo vigente dopo il d.lgs. 164/2024. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.