Costituzione di parte civile nel processo penale (artt. 74-82 c.p.p.): termine e contenuto

In breve. Con la costituzione di parte civile chi ha subito un danno dal reato, o il suo successore universale, chiede nel processo penale restituzioni e risarcimento contro l’imputato e il responsabile civile. Si deposita o si presenta in udienza entro il termine dell’art. 79 c.p.p., a pena di decadenza, con il contenuto dell’art. 78 a pena di inammissibilità.

Chi può costituirsi: danneggiato e persona offesa

Ogni reato obbliga alle restituzioni e, se ha cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, al risarcimento da parte del colpevole e delle persone che per legge rispondono per il fatto di lui (art. 185 c.p.). Questa azione si esercita nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno o dai suoi successori universali, contro l’imputato e il responsabile civile (art. 74 c.p.p.), e si esercita costituendosi parte civile, anche a mezzo di procuratore speciale (art. 76).

Il danneggiato non coincide necessariamente con la persona offesa. La persona offesa ha i diritti e le facoltà dell’art. 90 c.p.p. (presentare memorie, indicare elementi di prova) anche senza costituirsi; per chiedere restituzioni e risarcimento deve però costituirsi parte civile. Se la persona offesa è morta in conseguenza del reato, i suoi diritti e facoltà spettano ai prossimi congiunti o al convivente stabile (art. 90, comma 3); l’azione civile, invece, spetta ai successori universali o a chi ha subito un danno proprio dal reato (art. 74).

Chi non ha il libero esercizio dei diritti si costituisce solo se rappresentato, autorizzato o assistito nelle forme previste per le azioni civili; in mancanza del rappresentante o in caso di conflitto di interessi può essere nominato un curatore speciale e, in caso di assoluta urgenza, per l’incapace per infermità di mente o minore età l’azione può essere esercitata dal pubblico ministero (art. 77).

Il termine e la decadenza

La costituzione può avvenire per l’udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Quando l’udienza preliminare manca, è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti dell’art. 484 (controllo della costituzione delle parti prima del dibattimento) o dell’art. 554-bis, comma 2 (accertamenti sulla costituzione delle parti nell’udienza di comparizione predibattimentale dopo citazione diretta) (art. 79, comma 1, c.p.p.).

Questi termini sono stabiliti a pena di decadenza (art. 79, comma 2). Quando la costituzione è consentita fino agli adempimenti dell’art. 484 ma avviene dopo il termine dell’art. 468, comma 1 (deposito delle liste almeno sette giorni prima del dibattimento), la parte civile non può presentare le liste di testimoni, periti o consulenti tecnici (art. 79, comma 3).

Forma e contenuto a pena di inammissibilità (art. 78 c.p.p.)

  • le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce, con le generalità del legale rappresentante;
  • le generalità dell’imputato contro cui si esercita l’azione civile, o le altre indicazioni che valgono a identificarlo;
  • il nome e cognome del difensore e l’indicazione della procura;
  • l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili;
  • la sottoscrizione del difensore.

Tutti questi elementi sono richiesti a pena di inammissibilità (art. 78, comma 1, c.p.p.). La dichiarazione è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.

Deposito, notifica e procura speciale

Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione va notificata a cura della parte civile alle altre parti e produce effetto per ciascuna dal giorno della notificazione (art. 78, comma 2). Il deposito degli atti avviene con modalità telematiche (art. 111-bis c.p.p.), secondo la disciplina di applicazione dettata dall’art. 87, comma 5, d.lgs. 150/2022.

La parte civile sta in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata; può essere apposta in calce o a margine della dichiarazione, e allora il difensore certifica l’autografia della firma (art. 100, commi 1 e 2). Si presume conferita per un solo grado, se l’atto non dice altro (art. 100, comma 3), e il domicilio della parte si intende eletto presso il difensore (art. 100, comma 5).

Se la procura non è in calce o a margine, va depositata o presentata in udienza insieme alla dichiarazione (art. 78, comma 3). La procura speciale deve indicare, a pena di inammissibilità, l’oggetto per cui è conferita e i fatti ai quali si riferisce (art. 122, comma 1) ed è depositata in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, conservando l’originale (art. 122, comma 2-bis). Il difensore con procura speciale può conferire al sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione, salvo volontà contraria della parte (art. 78, comma 1-bis).

Rapporti con l’azione davanti al giudice civile

  • Trasferimento: l’azione già proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito, anche non definitiva; il trasferimento comporta rinuncia agli atti del giudizio civile e il giudice penale provvede anche sulle spese di quel giudizio (art. 75, comma 1).
  • Prosecuzione: l’azione prosegue in sede civile se non è trasferita o se è stata iniziata quando la costituzione di parte civile non era più ammessa (art. 75, comma 2).
  • Sospensione: se l’azione è proposta in sede civile contro l’imputato dopo la costituzione di parte civile o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla sentenza penale non più impugnabile, salve le eccezioni di legge (art. 75, comma 3).

Esclusione e revoca

  • Esclusione su richiesta: pubblico ministero, imputato e responsabile civile possono chiederla con richiesta motivata (art. 80, comma 1). Se la costituzione è avvenuta per l’udienza preliminare, la richiesta va proposta, a pena di decadenza, non oltre gli accertamenti sulla costituzione delle parti nell’udienza preliminare o nel dibattimento; se è avvenuta negli atti preliminari o introduttivi del dibattimento, si propone oralmente a norma dell’art. 491, comma 1. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza (art. 80, commi 2-4).
  • L’esclusione ordinata nell’udienza preliminare non impedisce una nuova costituzione fino agli adempimenti dell’art. 484 (art. 80, comma 5).
  • Esclusione d’ufficio: fino all’apertura del dibattimento di primo grado il giudice esclude con ordinanza la parte civile se mancano i requisiti, anche se la richiesta di esclusione era stata rigettata nell’udienza preliminare (art. 81).
  • Revoca espressa: in ogni stato e grado, con dichiarazione personale o del procuratore speciale in udienza, o con atto scritto depositato e notificato alle altre parti (art. 82, comma 1).
  • Revoca tacita: la costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell’art. 523 o se promuove l’azione davanti al giudice civile (art. 82, comma 2). La revoca non impedisce l’azione in sede civile (art. 82, comma 4).

Citazione del responsabile civile

Il responsabile civile per il fatto dell’imputato può essere citato a richiesta della parte civile, da proporre al più tardi per il dibattimento (art. 83, commi 1 e 2). La citazione è ordinata con decreto del giudice che procede, che indica fra l’altro le domande fatte valere contro il responsabile civile; il decreto è notificato a cura della parte civile al responsabile civile, al pubblico ministero e all’imputato (art. 83, commi 3 e 4). La citazione perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o esclusa (art. 83, comma 6).

Conclusioni scritte, condanna e provvisionale

Nella discussione la parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando si chiede il risarcimento, la determinazione dell’ammontare dei danni (art. 523, comma 2). Con la condanna il giudice decide sulla domanda e, se condanna al risarcimento, provvede alla liquidazione (art. 538); se le prove non consentono la liquidazione pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile (art. 539, comma 1). Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022 il giudice decide sulla domanda civile anche quando proscioglie per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

A richiesta della parte civile l’imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova (art. 539, comma 2), che è immediatamente esecutiva; la condanna alle restituzioni e al risarcimento è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta, quando ricorrono giustificati motivi (art. 540). Con la sentenza che accoglie la domanda l’imputato e il responsabile civile sono condannati in solido alle spese in favore della parte civile, salva compensazione (art. 541, comma 1).

La struttura dell’atto

  1. Intestazione: giudice che procede, numero del procedimento, imputato, data dell’udienza.
  2. Parte che si costituisce: generalità, o denominazione dell’ente con le generalità del legale rappresentante; titolo della legittimazione (danneggiato o successore universale).
  3. Imputato: generalità o altre indicazioni che lo identificano; eventuale responsabile civile da citare.
  4. Difensore e procura: nome e cognome, indicazione della procura speciale e di dove si trova (in calce, a margine o atto separato depositato insieme).
  5. Ragioni della domanda agli effetti civili: il fatto contestato, il danno subito per ciascuna voce, il nesso con il reato.
  6. Domande: restituzioni, risarcimento, eventuale richiesta di provvisionale e di provvisoria esecuzione, spese.
  7. Luogo, data e sottoscrizione del difensore; se l’atto è depositato fuori udienza, notifica alle altre parti.

Gli errori più frequenti

  • Costituirsi dopo gli accertamenti sulla costituzione delle parti nell’udienza preliminare, o dopo gli adempimenti degli artt. 484 o 554-bis, comma 2: il termine è a pena di decadenza.
  • Omettere uno degli elementi dell’art. 78, comma 1, in particolare le ragioni della domanda agli effetti civili o l’indicazione della procura: l’atto è inammissibile.
  • Procura speciale senza l’oggetto e i fatti a cui si riferisce (art. 122), o rilasciata in atto separato e non depositata con la dichiarazione (art. 78, comma 3).
  • Depositare fuori udienza e non notificare alle altre parti: la costituzione produce effetto per ciascuna solo dalla notificazione.
  • Non presentare le conclusioni scritte con la quantificazione del danno: la costituzione si intende revocata (art. 82, comma 2).
  • Promuovere l’azione davanti al giudice civile mentre si è parte civile: vale come revoca.
  • Costituirsi tardi nel dibattimento e perdere le liste testimoniali (art. 79, comma 3).

Domande frequenti

Fino a quando ci si può costituire parte civile?

Per l’udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti sulla costituzione delle parti; se l’udienza preliminare manca, fino agli adempimenti dell’art. 484 o dell’art. 554-bis, comma 2, c.p.p. I termini sono a pena di decadenza (art. 79).

La persona offesa è automaticamente parte civile?

No. La persona offesa ha i diritti dell’art. 90 c.p.p., ma per chiedere restituzioni e risarcimento nel processo penale deve costituirsi parte civile (artt. 74 e 76). Può costituirsi chiunque abbia subito un danno dal reato, anche se non è la persona offesa.

Gli eredi della vittima possono costituirsi?

Sì: l’azione civile spetta anche ai successori universali del danneggiato (art. 74 c.p.p.). Chi ha subito un danno proprio dal reato può costituirsi in proprio.

Che cosa succede se non presento le conclusioni scritte?

La costituzione si intende revocata (art. 82, comma 2, c.p.p.) e il giudice penale non decide sulla domanda civile. Le conclusioni devono indicare anche l’ammontare del danno, quando si chiede il risarcimento (art. 523, comma 2). L’azione resta proponibile in sede civile (art. 82, comma 4).

Che cos’è la provvisionale?

È una somma che, a richiesta della parte civile, il giudice pone a carico dell’imputato e del responsabile civile nei limiti del danno già provato (art. 539, comma 2, c.p.p.). È immediatamente esecutiva (art. 540, comma 2).

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Fonti: Art. 185 c.p.; artt. 74-83, 90, 100, 111-bis, 122, 468, 484, 523, 538-541, 554-bis e 576 c.p.p., nel testo vigente dopo il d.lgs. 150/2022. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.