Risarcimento per responsabilità medica (l. 24/2017): struttura, medico, conciliazione obbligatoria e prescrizione

In breve. Per il danno da cure sbagliate la struttura sanitaria risponde come debitore contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.), il medico che vi opera risponde per fatto illecito (art. 2043 c.c.), salvo un contratto diretto col paziente. Prima della causa è obbligatorio il ricorso per consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.) o, in alternativa, la mediazione; fallita la conciliazione, il ricorso di merito va depositato entro 90 giorni.

Chi risponde e a quale titolo

La struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte dolose o colpose dei sanitari di cui si avvale, anche se scelti dal paziente e non dipendenti (art. 7, comma 1, l. 24/2017). La regola vale anche per la libera professione intramuraria, la sperimentazione, la convenzione con il Servizio sanitario nazionale e la telemedicina (art. 7, comma 2).

Il medico e ogni esercente la professione sanitaria che opera nella struttura risponde invece ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 7, comma 3). Nel liquidare il danno il giudice tiene conto della sua condotta in rapporto alle linee guida e alle buone pratiche (artt. 5 l. 24/2017 e 590-sexies c.p.).

Il danno si liquida sulla base delle tabelle degli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (art. 7, comma 4). Le regole dell’art. 7 sono norme imperative (art. 7, comma 5).

Che cosa va provato

  • Contro la struttura (art. 1218 c.c.): il paziente prova il rapporto di cura e il danno e allega l’inadempimento; il debitore si libera solo provando che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Secondo la giurisprudenza di legittimità il nesso causale resta a carico del paziente, con il criterio del «più probabile che non».
  • Contro il medico (art. 2043 c.c.): il danneggiato prova il fatto, la colpa, il danno ingiusto e il nesso causale.
  • Il danno: va descritto voce per voce (biologico temporaneo e permanente, sofferenza, spese, perdita di reddito), senza duplicare le stesse conseguenze sotto nomi diversi, con la documentazione sanitaria e una consulenza medico-legale di parte.

La conciliazione obbligatoria prima della causa

Chi intende agire davanti al giudice civile per il risarcimento da responsabilità sanitaria deve prima proporre ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. davanti al giudice competente: è condizione di procedibilità della domanda (art. 8, commi 1 e 2, l. 24/2017). In alternativa si può esperire la mediazione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010; non si applica invece la negoziazione assistita dell’art. 3 d.l. 132/2014.

L’improcedibilità va eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza; il giudice assegna allora quindici giorni per presentare l’istanza di consulenza preventiva o completare il procedimento (art. 8, comma 2).

La partecipazione alla consulenza preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che devono formulare un’offerta di risarcimento o motivare perché non la formulano. Chi non partecipa è condannato, qualunque sia l’esito del giudizio, alle spese di consulenza e di lite e a una pena pecuniaria in favore della parte comparsa (art. 8, comma 4).

La consulenza tecnica preventiva e il passaggio al merito

Il consulente accerta e quantifica il credito e, prima di depositare la relazione, tenta la conciliazione. Se le parti si conciliano, il verbale riceve con decreto del giudice efficacia di titolo esecutivo; se non si conciliano, ciascuna parte può chiedere che la relazione sia acquisita nel giudizio di merito (art. 696-bis c.p.c.). Nel testo vigente, introdotto dal d.l. 19/2026, il conferimento dell’incarico o il giuramento del consulente sospende il procedimento fino al deposito del verbale o della consulenza, e comunque per non più di sei mesi.

Se la conciliazione non riesce o il procedimento non si chiude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diventa procedibile. Gli effetti della domanda sono salvi se entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza dei sei mesi si deposita, presso il giudice che ha trattato la consulenza preventiva, il ricorso dell’art. 281-undecies c.p.c., e la causa prosegue con il rito semplificato di cognizione (art. 8, comma 3, l. 24/2017).

La prescrizione

  • Contro la struttura: responsabilità contrattuale, prescrizione ordinaria di dieci anni (art. 2946 c.c.).
  • Contro il medico che risponde ex art. 2043: cinque anni dal giorno del fatto (art. 2947, primo comma, c.c.); se il fatto è reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, si applica questa anche all’azione civile (art. 2947, terzo comma).
  • Decorrenza: la prescrizione corre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); per il danno alla salute la giurisprudenza la fa partire da quando il danno si manifesta ed è percepibile come conseguenza della condotta sanitaria.
  • Interruzione: la domanda di mediazione, comunicata alla controparte, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale (art. 8, comma 2, d.lgs. 28/2010); una richiesta scritta di risarcimento alla struttura e al medico va comunque inviata subito.

L’assicurazione

Fatto salvo l’art. 8, il danneggiato può agire direttamente contro l’assicuratore della struttura o del sanitario indicato dall’art. 10, comma 2 (libero professionista o legato al paziente da contratto), entro il massimale; nel giudizio la struttura o il sanitario assicurato è litisconsorte necessario e l’azione si prescrive nello stesso termine di quella verso l’assicurato (art. 12, commi 1, 4 e 5, l. 24/2017). La norma si applica dall’entrata in vigore del decreto sui requisiti minimi delle polizze (art. 12, comma 6). La struttura e l’assicuratore devono comunicare al sanitario, entro quarantacinque giorni, l’instaurazione del giudizio (art. 13).

La struttura dell’atto

  1. Ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (o domanda di mediazione) al giudice competente, contro la struttura, il sanitario e, se si agisce direttamente, l’assicuratore.
  2. Fatti: ricovero o prestazione, date, operatori, decorso, danno lamentato, con la cartella clinica.
  3. Profili di responsabilità: per la struttura l’inadempimento, per il medico la colpa, e il nesso causale per entrambi.
  4. Quesito al consulente: accertare le condotte, il nesso causale, i postumi temporanei e permanenti, le spese, e quantificare il danno.
  5. Conclusioni: nomina del collegio (medico legale e specialista della disciplina, art. 15 l. 24/2017) e tentativo di conciliazione.
  6. Dopo il fallimento della conciliazione: ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. entro novanta giorni, con domanda di risarcimento, rivalutazione e interessi dal fatto.

Gli errori più frequenti

  • Notificare la citazione senza aver proposto il ricorso ex art. 696-bis o la mediazione: la domanda è improcedibile (art. 8, comma 2, l. 24/2017).
  • Lasciar passare i novanta giorni dell’art. 8, comma 3, o richiamare ancora l’art. 702-bis c.p.c. invece dell’art. 281-undecies.
  • Confondere i due regimi: citare il medico dipendente come debitore contrattuale, o applicare alla struttura la prescrizione di cinque anni.
  • Agire contro l’assicuratore senza chiamare in giudizio la struttura o il sanitario assicurato (art. 12, comma 4).
  • Chiedere danno biologico, morale ed esistenziale come voci separate senza descrivere pregiudizi diversi.
  • Dimenticare nelle conclusioni rivalutazione e interessi.

Domande frequenti

La struttura sanitaria e il medico rispondono allo stesso modo?

No. La struttura risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., anche per i medici non dipendenti; il medico risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia assunto un’obbligazione contrattuale con il paziente (art. 7, commi 1 e 3, l. 24/2017).

Prima della causa per malasanità serve un passaggio obbligatorio?

Sì: il ricorso per consulenza tecnica preventiva dell’art. 696-bis c.p.c. o, in alternativa, la mediazione sono condizione di procedibilità della domanda di risarcimento (art. 8, commi 1 e 2, l. 24/2017).

Che cosa succede se la conciliazione non riesce?

La domanda diventa procedibile, e gli effetti della domanda sono salvi se entro novanta giorni dal deposito della relazione, o dalla scadenza dei sei mesi dal ricorso, si deposita il ricorso dell’art. 281-undecies c.p.c. presso lo stesso giudice (art. 8, comma 3, l. 24/2017).

In quanto tempo si prescrive il risarcimento per responsabilità medica?

In dieci anni contro la struttura, che risponde a titolo contrattuale (art. 2946 c.c.); in cinque anni contro il medico che risponde per fatto illecito (art. 2947 c.c.), salvo la prescrizione più lunga se il fatto è reato.

L’assicurazione può non partecipare alla consulenza preventiva?

No: la partecipazione è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che devono fare un’offerta o motivare il rifiuto; chi non partecipa paga spese di consulenza e di lite e una pena pecuniaria, qualunque sia l’esito (art. 8, comma 4, l. 24/2017).

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Fonti: Artt. 7, 8, 12 e 13 l. 24/2017; artt. 1218, 1228, 2043, 2935, 2946 e 2947 c.c.; artt. 696-bis e 281-undecies c.p.c.; art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, nel testo vigente. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.