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Calcolo della prescrizione dei diritti (civile)

Scegli il tipo di diritto e la data da cui decorre la prescrizione, aggiungi se ci sono gli atti interruttivi (costituzione in mora, riconoscimento, domanda giudiziale): il calcolatore indica il giorno in cui il diritto si prescrive, con i passaggi e le norme del codice civile. Solo prescrizione civile. Il calcolo avviene nel tuo browser e non salva nulla.

art. 2946 c.c.

Il giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).

Atti interruttivi (facoltativi)

Per gli atti notificati o inviati, indica la data in cui sono giunti al destinatario.

Scegli il tipo di diritto e la data da cui decorre la prescrizione.

Sospensione: il calcolatore non la considera

La prescrizione rimane sospesa (artt. 2941 e 2942 c.c.):

  • tra i coniugi (art. 2941, n. 1; Corte cost. n. 7/2026: anche tra i conviventi di fatto)
  • tra chi esercita la responsabilità genitoriale e le persone che vi sono sottoposte (n. 2)
  • tra il tutore e il minore o l’interdetto, finché non sia reso e approvato il conto finale (n. 3)
  • tra il curatore e il minore emancipato o l’inabilitato (n. 4)
  • tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario (n. 5)
  • tra le persone i cui beni sono sottoposti all’amministrazione altrui e chi la esercita, finché non sia reso e approvato definitivamente il conto (n. 6)
  • tra le persone giuridiche e i loro amministratori in carica, per le azioni di responsabilità (n. 7; Corte cost. nn. 322/1998, 262/2015, 86/2025: anche s.a.s., s.n.c. e associazioni non riconosciute)
  • tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia scoperto (n. 8)
  • contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi dopo la nomina o la cessazione dell’incapacità (art. 2942, n. 1)
  • in tempo di guerra, contro i militari in servizio e chi si trova al seguito delle forze armate (art. 2942, n. 2)

Se ricorre uno di questi casi, o un'altra causa di sospensione prevista dalla legge, la data indicata non è attendibile.

Termini di prescrizione del codice civile

I termini usati dal calcolatore, con la norma da cui sono presi.

DirittoTermineNorma
Prescrizione ordinaria (salvi i casi in cui la legge dispone diversamente)10 anniart. 2946 c.c.
Risarcimento del danno da fatto illecito5 anniart. 2947, primo comma, c.c.
Risarcimento del danno da circolazione dei veicoli di ogni specie2 anniart. 2947, secondo comma, c.c.
Annualità delle rendite perpetue o vitalizie5 anniart. 2948, n. 1, c.c.
Capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore5 anniart. 2948, n. 1-bis, c.c.
Annualità delle pensioni alimentari5 anniart. 2948, n. 2, c.c.
Pigioni delle case, fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni5 anniart. 2948, n. 3, c.c.
Interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi5 anniart. 2948, n. 4, c.c.
Indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro5 anniart. 2948, n. 5, c.c.
Diritti che derivano dai rapporti sociali (società iscritta nel registro delle imprese)5 anniart. 2949, primo comma, c.c.
Azione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori5 anniart. 2949, secondo comma, c.c.
Diritto del mediatore al pagamento della provvigione1 annoart. 2950 c.c.
Diritti derivanti dal contratto di spedizione o di trasporto1 annoart. 2951, primo comma, c.c.
Spedizione o trasporto con inizio o termine fuori d’Europa18 mesiart. 2951, secondo comma, c.c.
Diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea (art. 1679)1 annoart. 2951, quarto comma, c.c.
Pagamento delle rate di premio1 annoart. 2952, primo comma, c.c.
Altri diritti dal contratto di assicurazione o di riassicurazione (non vita)2 anniart. 2952, secondo comma, c.c.
Diritti dal contratto di assicurazione sulla vita10 anniart. 2952, secondo comma, c.c.
Diritto a prescrizione breve con sentenza di condanna passata in giudicato10 anniart. 2953 c.c.
Albergatori e osti per alloggio e vitto; chi dà alloggio con o senza pensione (presuntiva)6 mesiart. 2954 c.c.
Insegnanti, per le lezioni impartite a mesi, a giorni o a ore (presuntiva)1 annoart. 2955, n. 1, c.c.
Prestatori di lavoro, per retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (presuntiva)1 annoart. 2955, n. 2, c.c.
Convitti e case di educazione e d’istruzione, per pensione e istruzione (presuntiva)1 annoart. 2955, n. 3, c.c.
Ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti (presuntiva)1 annoart. 2955, n. 4, c.c.
Commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio (presuntiva)1 annoart. 2955, n. 5, c.c.
Farmacisti, per il prezzo dei medicinali (presuntiva)1 annoart. 2955, n. 6, c.c.
Prestatori di lavoro, per retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (presuntiva)3 anniart. 2956, n. 1, c.c.
Professionisti, per il compenso dell’opera e il rimborso delle spese (presuntiva)3 anniart. 2956, n. 2, c.c.
Notai, per gli atti del loro ministero (presuntiva)3 anniart. 2956, n. 3, c.c.
Insegnanti, per le lezioni impartite a tempo più lungo di un mese (presuntiva)3 anniart. 2956, n. 4, c.c.

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Domande frequenti

Da quando decorre la prescrizione?

Dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Alcune norme fissano una decorrenza propria: per il danno da fatto illecito il giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947), per i premi di assicurazione le singole scadenze (art. 2952), per le prescrizioni presuntive la scadenza della retribuzione periodica o il compimento della prestazione (art. 2957).

Come si calcola la scadenza?

Secondo il calendario comune (art. 2963 c.c.): non si computa il giorno iniziale e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale, che è il giorno corrispondente a quello iniziale; se nel mese di scadenza quel giorno manca, il termine si compie con l’ultimo giorno del mese. Se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Il sabato non è festivo: la proroga del sabato prevista dall’art. 155 c.p.c. riguarda gli atti processuali.

Quali atti interrompono la prescrizione e che effetto hanno?

La interrompono la notificazione dell’atto che inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un giudizio, ogni atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943) e il riconoscimento del diritto da parte di chi lo deve (art. 2944). Per effetto dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945, primo comma). Se l’interruzione avviene con la domanda giudiziale, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio; se il processo si estingue, il nuovo periodo comincia dalla data dell’atto interruttivo (art. 2945, secondo e terzo comma).

Che cosa sono le prescrizioni presuntive?

Sono i termini brevi degli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. (albergatori, insegnanti, commercianti, professionisti, notai e altri). Si fondano su una presunzione di pagamento: l’eccezione è rigettata se chi la oppone ha ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta (art. 2959), e chi la subisce può deferire all’altra parte il giuramento sull’estinzione del debito (art. 2960).

Il calcolatore tiene conto della sospensione?

No. La sospensione (artt. 2941 e 2942 c.c.: tra coniugi, tra genitore e figlio, tra tutore e minore, verso i minori senza rappresentante legale e negli altri casi di legge) allunga il termine per il tempo in cui opera e va calcolata sul caso concreto. Il calcolatore non considera neppure le rinunce, i termini speciali fuori dal codice civile e la prescrizione più lunga del reato richiamata dall’art. 2947, terzo comma. Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e gli altri indicati dalla legge (art. 2934).

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Fonti: artt. 2934-2963 c.c. nel testo vigente; art. 155 c.p.c. per il sabato; festività nazionali come nello strumento conta giorni. Il calcolatore non considera sospensioni, rinunce o termini speciali. Il calcolo è indicativo e non sostituisce la verifica dell'avvocato sul caso concreto.