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Scegli il tipo di diritto e la data da cui decorre la prescrizione, aggiungi se ci sono gli atti interruttivi (costituzione in mora, riconoscimento, domanda giudiziale): il calcolatore indica il giorno in cui il diritto si prescrive, con i passaggi e le norme del codice civile. Solo prescrizione civile. Il calcolo avviene nel tuo browser e non salva nulla.
art. 2946 c.c.
Il giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Per gli atti notificati o inviati, indica la data in cui sono giunti al destinatario.
Scegli il tipo di diritto e la data da cui decorre la prescrizione.
La prescrizione rimane sospesa (artt. 2941 e 2942 c.c.):
Se ricorre uno di questi casi, o un'altra causa di sospensione prevista dalla legge, la data indicata non è attendibile.
I termini usati dal calcolatore, con la norma da cui sono presi.
| Diritto | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Prescrizione ordinaria (salvi i casi in cui la legge dispone diversamente) | 10 anni | art. 2946 c.c. |
| Risarcimento del danno da fatto illecito | 5 anni | art. 2947, primo comma, c.c. |
| Risarcimento del danno da circolazione dei veicoli di ogni specie | 2 anni | art. 2947, secondo comma, c.c. |
| Annualità delle rendite perpetue o vitalizie | 5 anni | art. 2948, n. 1, c.c. |
| Capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore | 5 anni | art. 2948, n. 1-bis, c.c. |
| Annualità delle pensioni alimentari | 5 anni | art. 2948, n. 2, c.c. |
| Pigioni delle case, fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni | 5 anni | art. 2948, n. 3, c.c. |
| Interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi | 5 anni | art. 2948, n. 4, c.c. |
| Indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro | 5 anni | art. 2948, n. 5, c.c. |
| Diritti che derivano dai rapporti sociali (società iscritta nel registro delle imprese) | 5 anni | art. 2949, primo comma, c.c. |
| Azione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori | 5 anni | art. 2949, secondo comma, c.c. |
| Diritto del mediatore al pagamento della provvigione | 1 anno | art. 2950 c.c. |
| Diritti derivanti dal contratto di spedizione o di trasporto | 1 anno | art. 2951, primo comma, c.c. |
| Spedizione o trasporto con inizio o termine fuori d’Europa | 18 mesi | art. 2951, secondo comma, c.c. |
| Diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea (art. 1679) | 1 anno | art. 2951, quarto comma, c.c. |
| Pagamento delle rate di premio | 1 anno | art. 2952, primo comma, c.c. |
| Altri diritti dal contratto di assicurazione o di riassicurazione (non vita) | 2 anni | art. 2952, secondo comma, c.c. |
| Diritti dal contratto di assicurazione sulla vita | 10 anni | art. 2952, secondo comma, c.c. |
| Diritto a prescrizione breve con sentenza di condanna passata in giudicato | 10 anni | art. 2953 c.c. |
| Albergatori e osti per alloggio e vitto; chi dà alloggio con o senza pensione (presuntiva) | 6 mesi | art. 2954 c.c. |
| Insegnanti, per le lezioni impartite a mesi, a giorni o a ore (presuntiva) | 1 anno | art. 2955, n. 1, c.c. |
| Prestatori di lavoro, per retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (presuntiva) | 1 anno | art. 2955, n. 2, c.c. |
| Convitti e case di educazione e d’istruzione, per pensione e istruzione (presuntiva) | 1 anno | art. 2955, n. 3, c.c. |
| Ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti (presuntiva) | 1 anno | art. 2955, n. 4, c.c. |
| Commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio (presuntiva) | 1 anno | art. 2955, n. 5, c.c. |
| Farmacisti, per il prezzo dei medicinali (presuntiva) | 1 anno | art. 2955, n. 6, c.c. |
| Prestatori di lavoro, per retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (presuntiva) | 3 anni | art. 2956, n. 1, c.c. |
| Professionisti, per il compenso dell’opera e il rimborso delle spese (presuntiva) | 3 anni | art. 2956, n. 2, c.c. |
| Notai, per gli atti del loro ministero (presuntiva) | 3 anni | art. 2956, n. 3, c.c. |
| Insegnanti, per le lezioni impartite a tempo più lungo di un mese (presuntiva) | 3 anni | art. 2956, n. 4, c.c. |
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Conta giorni · Interessi legali · Interessi di mora
Dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Alcune norme fissano una decorrenza propria: per il danno da fatto illecito il giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947), per i premi di assicurazione le singole scadenze (art. 2952), per le prescrizioni presuntive la scadenza della retribuzione periodica o il compimento della prestazione (art. 2957).
Secondo il calendario comune (art. 2963 c.c.): non si computa il giorno iniziale e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale, che è il giorno corrispondente a quello iniziale; se nel mese di scadenza quel giorno manca, il termine si compie con l’ultimo giorno del mese. Se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Il sabato non è festivo: la proroga del sabato prevista dall’art. 155 c.p.c. riguarda gli atti processuali.
La interrompono la notificazione dell’atto che inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un giudizio, ogni atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943) e il riconoscimento del diritto da parte di chi lo deve (art. 2944). Per effetto dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945, primo comma). Se l’interruzione avviene con la domanda giudiziale, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio; se il processo si estingue, il nuovo periodo comincia dalla data dell’atto interruttivo (art. 2945, secondo e terzo comma).
Sono i termini brevi degli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. (albergatori, insegnanti, commercianti, professionisti, notai e altri). Si fondano su una presunzione di pagamento: l’eccezione è rigettata se chi la oppone ha ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta (art. 2959), e chi la subisce può deferire all’altra parte il giuramento sull’estinzione del debito (art. 2960).
No. La sospensione (artt. 2941 e 2942 c.c.: tra coniugi, tra genitore e figlio, tra tutore e minore, verso i minori senza rappresentante legale e negli altri casi di legge) allunga il termine per il tempo in cui opera e va calcolata sul caso concreto. Il calcolatore non considera neppure le rinunce, i termini speciali fuori dal codice civile e la prescrizione più lunga del reato richiamata dall’art. 2947, terzo comma. Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e gli altri indicati dalla legge (art. 2934).
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Fonti: artt. 2934-2963 c.c. nel testo vigente; art. 155 c.p.c. per il sabato; festività nazionali come nello strumento conta giorni. Il calcolatore non considera sospensioni, rinunce o termini speciali. Il calcolo è indicativo e non sostituisce la verifica dell'avvocato sul caso concreto.