Consulenza tecnica preventiva e accertamento tecnico preventivo (artt. 696 e 696-bis c.p.c.)
In breve. L’accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.) serve quando c’è urgenza di far verificare lo stato di luoghi, cose o persone prima della causa. La consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis) si chiede anche senza urgenza per accertare e quantificare un credito: il consulente tenta la conciliazione, e il verbale di accordo, reso esecutivo dal giudice, è titolo esecutivo.
Due strumenti diversi: accertamento urgente e consulenza per conciliare
Con l’accertamento tecnico preventivo chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o condizione di cose chiede che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale; se c’è urgenza, anche sulla persona dell’istante e, con il suo consenso, su quella contro cui l’istanza è proposta (art. 696, primo comma, c.p.c.). L’accertamento può comprendere anche valutazioni sulle cause e sui danni relativi all’oggetto della verifica (secondo comma).
La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite si può chiedere anche fuori dalle condizioni dell’art. 696, cioè senza urgenza, per accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito (art. 696-bis, primo comma). La Corte costituzionale (sent. n. 222/2023) ha esteso la norma ai crediti derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli secondo l’ordinamento.
La differenza decide l’atto: nell’accertamento il cuore è l’urgenza e lo stato dei luoghi da fissare; nella consulenza è il credito da accertare e quantificare in vista di un accordo.
Il procedimento
- Ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito; in caso di eccezionale urgenza, anche al tribunale del luogo in cui la prova va assunta (art. 693, richiamato dall’art. 696, primo comma).
- Decreto: il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza di comparizione e il termine perentorio per notificarlo (art. 694); nell’eccezionale urgenza può provvedere con decreto senza notifica preventiva alle altre parti (art. 697).
- Nomina del consulente: il giudice provvede nelle forme degli artt. 694 e 695, nomina il consulente e fissa la data di inizio delle operazioni (art. 696, terzo comma); per la consulenza dell’art. 696-bis il giudice procede allo stesso modo e si applicano, in quanto compatibili, gli artt. da 191 a 197 (art. 696-bis, primo e sesto comma).
- Sospensione: nel testo vigente, introdotto dal d.l. 19/2026, il conferimento dell’incarico o, se successivo, il giuramento del consulente sospende il procedimento fino al deposito della consulenza (per l’art. 696-bis, anche del verbale di conciliazione) e comunque per non più di sei mesi; la sospensione non impedisce le operazioni. Il procedimento si chiude con il deposito della consulenza o, per l’art. 696-bis, con il decreto che rende esecutivo il verbale, e il giudice poi liquida il compenso del consulente (art. 696, quarto e quinto comma; art. 696-bis, settimo e ottavo comma). La regola vale anche per i procedimenti pendenti in cui la consulenza o il verbale non erano ancora depositati.
Il tentativo di conciliazione e il titolo esecutivo
Nella consulenza dell’art. 696-bis il consulente, prima di depositare la relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se l’accordo riesce si forma un processo verbale, al quale il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo per l’espropriazione, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; il verbale è esente dall’imposta di registro (art. 696-bis, primo, secondo, terzo e quarto comma).
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito (quinto comma). Per le prove preventive in genere, l’assunzione anticipata non pregiudica le questioni di ammissibilità e rilevanza e non ne impedisce la rinnovazione nel merito (art. 698).
Mediazione e responsabilità sanitaria
La mediazione obbligatoria dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 non si applica ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva dell’art. 696-bis (art. 5, comma 6, lettera c). L’esclusione riguarda il procedimento di consulenza: per la successiva domanda di merito nelle materie del comma 1 la norma non prevede un esonero, salvo quanto dispone l’art. 8 l. 24/2017 per la responsabilità sanitaria.
Nelle cause di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria chi vuole agire deve prima proporre il ricorso dell’art. 696-bis al giudice competente: è condizione di procedibilità, in alternativa alla mediazione (art. 8, commi 1 e 2, l. 24/2017). L’improcedibilità va eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza, e il giudice assegna quindici giorni per presentare l’istanza o completare il procedimento.
Se la conciliazione non riesce o il procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diventa procedibile e i suoi effetti sono salvi se entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza dei sei mesi si deposita, davanti al giudice che ha trattato la consulenza, il ricorso dell’art. 281-undecies (rito semplificato). La partecipazione è obbligatoria per tutte le parti, comprese le assicurazioni, che devono fare un’offerta o motivare perché non la fanno; chi non partecipa è condannato alle spese di consulenza e di lite e a una pena pecuniaria, qualunque sia l’esito (art. 8, commi 3 e 4).
Rigetto, reclamo e spese
- Il presidente provvede sull’ammissione con ordinanza non impugnabile (art. 695), ma la Corte costituzionale ha reso reclamabile, con il reclamo dell’art. 669-terdecies, il provvedimento che rigetta l’istanza di accertamento tecnico preventivo e quello che rigetta il ricorso per la consulenza dell’art. 696-bis (Corte cost. n. 144/2008 e n. 202/2023). Il termine del reclamo è di 15 giorni.
- All’istruzione preventiva si applica l’art. 669-septies (art. 669-quaterdecies): l’incompetenza non impedisce di riproporre la domanda, il rigetto solo con circostanze mutate e nuove ragioni, e se il rigetto arriva prima della causa di merito il giudice provvede definitivamente sulle spese, con condanna immediatamente esecutiva.
- Sul trattamento delle spese della consulenza nel successivo giudizio di merito la giurisprudenza di legittimità non usa formule coincidenti: nell’atto va detto quale indirizzo si segue.
La struttura del ricorso
- Intestazione al tribunale (o al giudice di pace) che sarebbe competente per il merito, e parti, compresi gli eventuali assicuratori o terzi interessati all’accertamento.
- Fatti: il rapporto, l’inadempimento o il fatto dannoso, i vizi o i danni, con i documenti.
- Strumento scelto: per l’art. 696, l’urgenza concreta di fissare lo stato dei luoghi o delle cose; per l’art. 696-bis, il credito da accertare e quantificare e la sua fonte.
- Causa di merito che si intende proporre, con l’esposizione sommaria delle domande, utile anche a fondare la competenza.
- Quesiti al consulente, precisi e collegati alle domande future (stato, cause, responsabilità tecniche, danni, costi di ripristino, quantificazione del credito).
- Conclusioni: nomina del consulente, fissazione dell’udienza e del termine per la notifica, autorizzazione al tentativo di conciliazione e, per il solo accertamento dell’art. 696 in caso di eccezionale urgenza, decreto senza previa notifica alle altre parti (art. 697).
- Luogo, data, sottoscrizione, procura e indice dei documenti.
Gli errori più frequenti
- Chiedere l’art. 696 senza urgenza reale, o fondare la consulenza dell’art. 696-bis sull’urgenza, che non è richiesta.
- Usare la consulenza per accertamenti che non portano alla determinazione di un credito.
- Formulare quesiti generici o non collegati alle domande di merito: la relazione servirà poco nella causa.
- Non annotare le date di notifica del ricorso e di deposito della relazione, che servono per la prescrizione e, nella responsabilità sanitaria, per i novanta giorni dell’art. 8, comma 3, l. 24/2017.
- Lasciar scadere il termine perentorio fissato dal giudice per la notifica del ricorso e del decreto (art. 694).
- Dare per assolta la mediazione della causa di merito con la sola consulenza: l’art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010 esclude la mediazione per il procedimento dell’art. 696-bis, non per la domanda di merito che segue.
Domande frequenti
Qual è la differenza fra accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva?
L’accertamento dell’art. 696 c.p.c. richiede l’urgenza di verificare lo stato di luoghi, cose o persone prima del giudizio. La consulenza dell’art. 696-bis si chiede anche senza urgenza per accertare e determinare un credito, e il consulente tenta la conciliazione delle parti.
Il verbale di conciliazione davanti al consulente è titolo esecutivo?
Sì, quando il giudice gli attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo: vale per l’espropriazione, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, ed è esente dall’imposta di registro (art. 696-bis, terzo e quarto comma, c.p.c.).
Prima della consulenza tecnica preventiva serve la mediazione?
No: l’art. 5, comma 6, lettera c), d.lgs. 28/2010 esclude la mediazione obbligatoria per i procedimenti dell’art. 696-bis c.p.c.
Nella responsabilità medica la consulenza preventiva è obbligatoria?
Il ricorso dell’art. 696-bis è condizione di procedibilità della domanda di risarcimento, ma si può esperire in alternativa la mediazione (art. 8, commi 1 e 2, l. 24/2017). Se la conciliazione non riesce, il ricorso ex art. 281-undecies va depositato entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza dei sei mesi (comma 3).
Si può fare reclamo se il giudice rigetta il ricorso?
Sì: dopo le pronunce della Corte costituzionale riportate nelle note all’art. 669-quaterdecies c.p.c., il rigetto dell’istanza di accertamento tecnico preventivo e quello del ricorso ex art. 696-bis sono reclamabili ai sensi dell’art. 669-terdecies.
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Fonti: Artt. 669-quaterdecies, 669-septies, 692, 693, 694, 695, 696, 696-bis e 698 c.p.c.; art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010; art. 8 l. 24/2017, nel testo vigente. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.