Ricorso nel rito unitario di famiglia (artt. 473-bis.12 e 473-bis.47 c.p.c.): separazione e divorzio giudiziali

In breve. La separazione e il divorzio contenziosi si introducono con ricorso al tribunale, che in presenza di figli minori è quello della loro residenza abituale. Il ricorso indica fatti, prove e altri procedimenti pendenti e porta con sé dichiarazioni dei redditi ed estratti conto degli ultimi tre anni e, se ci sono figli minori, il piano genitoriale. All’udienza il giudice tenta la conciliazione e, se non riesce, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti.

Tribunale competente

Per separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile, responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio e modifica delle condizioni, con figli minori è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale; se c’è stato un trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno, quello dell’ultima residenza abituale prima del trasferimento (artt. 473-bis.47 e 473-bis.11 c.p.c.).

Senza figli minori è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del convenuto; se il convenuto è irreperibile o risiede all’estero, quello di residenza o domicilio dell’attore e, se anche l’attore risiede all’estero, qualunque tribunale della Repubblica (art. 473-bis.47).

Che cosa deve contenere il ricorso

  1. Ufficio giudiziario e dati delle parti: nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza o domicilio e codice fiscale, anche dei figli comuni minorenni, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave (art. 473-bis.12, comma 1, c.p.c.).
  2. Procuratore con codice fiscale e indicazione della procura.
  3. Oggetto della domanda: separazione con eventuale addebito, affidamento, assegnazione della casa familiare, contributi economici.
  4. Fatti e diritto in esposizione chiara e sintetica, con le conclusioni. Per la separazione, i fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole; l’addebito va chiesto espressamente (art. 151 c.c.).
  5. Mezzi di prova e documenti indicati in modo specifico.
  6. Altri procedimenti sulle stesse domande o su domande connesse, con copia dei provvedimenti anche provvisori già adottati (art. 473-bis.12, comma 2).
  7. Luogo, data, sottoscrizione, procura e indice dei documenti.

I documenti da allegare

Nei giudizi di separazione e divorzio al ricorso e alla comparsa di risposta è sempre allegata la documentazione dell’art. 473-bis.12, comma 3 (art. 473-bis.48 c.p.c.): dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, documentazione sui diritti reali su immobili e mobili registrati e sulle quote sociali, estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni.

Con figli minori va allegato anche il piano genitoriale, che indica impegni e attività quotidiane dei figli: scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali e vacanze (art. 473-bis.12, comma 4). Informazioni o produzioni inesatte o incomplete sulle proprie condizioni economiche sono valutabili ai fini della prova e delle spese (art. 473-bis.18).

Termini dal deposito all’udienza

  • 3 giorni: entro tre giorni dal deposito il presidente designa il relatore e fissa l’udienza di prima comparizione (art. 473-bis.14 c.p.c.).
  • 90 giorni: non possono passarne di più fra il deposito del ricorso e l’udienza (120 se la notifica va fatta all’estero).
  • 60 giorni liberi: termine minimo fra la notifica di ricorso e decreto, a cura dell’attore, e l’udienza (90 per la notifica all’estero).
  • 30 giorni prima dell’udienza: termine minimo per la costituzione del convenuto, con le decadenze degli artt. 38 e 167.
  • 20, 10 e 5 giorni prima dell’udienza: memoria dell’attore, memoria del convenuto, ultima memoria dell’attore per la sola prova contraria (art. 473-bis.17).

Se ci sono ragioni di urgenza il giudice può abbreviare fino alla metà questi termini (art. 473-bis.14). Le decadenze operano solo per le domande su diritti disponibili: sull’affidamento e sul mantenimento dei figli minori si possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova (art. 473-bis.19).

Provvedimenti indifferibili e provvedimenti temporanei

In caso di pregiudizio imminente e irreparabile, o se la convocazione delle parti potrebbe pregiudicarne l’attuazione, il presidente o il giudice delegato adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande, delle parti, e fissa entro quindici giorni, davanti a sé, l’udienza di conferma, modifica o revoca, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica; l’ordinanza che conferma, modifica o revoca è reclamabile solo insieme a quella dell’art. 473-bis.22 (art. 473-bis.15 c.p.c.). L’istanza va motivata nel ricorso, con i documenti che provano l’urgenza.

All’udienza le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi; il giudice le sente e ne tenta la conciliazione (art. 473-bis.21). Se la conciliazione non riesce, adotta con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l’ipoteca giudiziale; per i contributi economici fissa la decorrenza, anche retroattiva fino alla data della domanda (art. 473-bis.22).

Reclamo e altre regole da conoscere

  • Reclamo alla corte d’appello contro i provvedimenti temporanei e urgenti e contro quelli in corso di causa che sospendono o limitano sostanzialmente la responsabilità genitoriale o modificano affidamento e collocazione dei minori, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore (art. 473-bis.24).
  • Violenza domestica o di genere allegata: termini abbreviabili fino alla metà; le parti non sono tenute a comparire personalmente e, se compaiono, il giudice non tenta la conciliazione e non le invita alla mediazione; il decreto non contiene l’invito al mediatore se c’è condanna, anche non definitiva, misura cautelare o procedimento penale oltre l’art. 415-bis c.p.p. (artt. 473-bis.40 e 473-bis.42).
  • Cumulo: nel ricorso di separazione si può proporre anche la domanda di divorzio, procedibile solo decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione (art. 473-bis.49).
  • Sentenza sullo stato: se la domanda di separazione o di divorzio può essere decisa mentre il processo continua per le altre domande, la causa va in decisione su quella; contro la sentenza sullo stato è ammesso solo appello immediato (art. 473-bis.22).

Gli errori più frequenti

  • Depositare senza dichiarazioni dei redditi ed estratti conto del triennio, o senza piano genitoriale quando ci sono figli minori.
  • Sbagliare il tribunale: con figli minori conta la loro residenza abituale, non quella dei coniugi.
  • Non indicare gli altri procedimenti pendenti fra le parti (per esempio davanti al tribunale per i minorenni) e i relativi provvedimenti.
  • Chiedere l’addebito senza allegare i comportamenti contrari ai doveri del matrimonio e le prove.
  • Chiedere provvedimenti urgenti senza documentare il pregiudizio imminente e irreparabile.
  • Lasciar scadere i dieci giorni per il reclamo contro l’ordinanza dei provvedimenti temporanei.

Domande frequenti

Quali documenti vanno allegati al ricorso per separazione giudiziale?

Sempre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione su immobili, mobili registrati e quote sociali e gli estratti conto degli ultimi tre anni (artt. 473-bis.48 e 473-bis.12, comma 3, c.p.c.); con figli minori anche il piano genitoriale (art. 473-bis.12, comma 4).

Entro quando deve tenersi la prima udienza?

Fra il deposito del ricorso e l’udienza non devono passare più di novanta giorni, e fra la notifica e l’udienza almeno sessanta giorni liberi; i termini salgono a centoventi e novanta giorni per la notifica all’estero (art. 473-bis.14 c.p.c.).

Come si impugnano i provvedimenti temporanei e urgenti?

Con reclamo alla corte d’appello entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore (art. 473-bis.24 c.p.c.).

Si possono fare nuove domande sui figli dopo il ricorso?

Sì: le decadenze operano solo per i diritti disponibili, e nuove domande e nuovi mezzi di prova sull’affidamento e sul mantenimento dei figli minori sono sempre ammessi (art. 473-bis.19 c.p.c.).

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