Opposizione a verbale del codice della strada e a ordinanza-ingiunzione (artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011)

In breve. Contro un verbale del codice della strada si sceglie fra il ricorso al prefetto, entro 60 giorni, e l’opposizione al giudice di pace del luogo della violazione, entro 30 giorni: le due strade si escludono. Contro l’ordinanza-ingiunzione si ricorre entro 30 giorni dalla notifica. Il giudizio segue il rito del lavoro e l’opposizione è accolta se mancano prove sufficienti della responsabilità.

Verbale del codice della strada: prefetto o giudice di pace

Chi non ha pagato in misura ridotta può proporre ricorso al prefetto del luogo della violazione entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, presentandolo all’ufficio o comando dell’organo accertatore, oppure inviandolo con raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata (art. 203 cod. strada).

In alternativa può proporre opposizione al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, con ricorso da depositare entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, 60 se il ricorrente risiede all’estero (art. 204-bis cod. strada; art. 7, commi 2 e 3, d.lgs. 150/2011). Il ricorso al giudice è inammissibile se sullo stesso verbale è già stato presentato ricorso al prefetto.

Il pagamento in misura ridotta (il minimo edittale entro 60 giorni, ridotto del 30 per cento se si paga entro 5 giorni, salve le esclusioni dell’art. 202 cod. strada) chiude entrambe le strade: i due ricorsi sono ammessi solo se il pagamento in misura ridotta non è stato effettuato (artt. 203 e 204-bis cod. strada).

Che cosa si rischia con ciascuna strada

  • Prefetto: se ritiene fondato l’accertamento emette ordinanza-ingiunzione per una somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni violazione, più le spese (art. 204, comma 1, cod. strada). I termini per la trasmissione degli atti e per l’ordinanza sono perentori e si cumulano: se decorrono senza ordinanza, il ricorso si intende accolto (art. 204, comma 1-bis).
  • Giudice di pace: se rigetta l’opposizione determina la sanzione fra il minimo e il massimo edittale e non può escludere le sanzioni accessorie né la decurtazione dei punti (art. 7, commi 11 e 12, d.lgs. 150/2011).
  • Nessun ricorso e nessun pagamento: il verbale diventa titolo esecutivo per metà del massimo edittale, più le spese (art. 203, comma 3, cod. strada).

Ordinanza-ingiunzione: termine e giudice competente

Contro l’ordinanza-ingiunzione, compresa quella del prefetto dopo il ricorso, e contro l’ordinanza di sola confisca si propone opposizione al giudice ordinario (art. 22 l. 689/1981), con ricorso da depositare a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla notificazione, 60 se il ricorrente risiede all’estero (art. 6, comma 6, d.lgs. 150/2011). Il ricorso può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

È competente il giudice del luogo della violazione, di regola il giudice di pace. Va al tribunale se la violazione riguarda lavoro e sicurezza sul lavoro, previdenza, ambiente, flora e fauna, igiene degli alimenti, materia valutaria o antiriciclaggio (art. 6, comma 4), se la sanzione pecuniaria prevista supera nel massimo 15.493 euro, o, per le sanzioni proporzionali senza massimo, se è applicata una somma superiore a 15.493 euro, o se è applicata una sanzione non pecuniaria, salvo che per le violazioni del codice della strada e della disciplina degli assegni (art. 6, comma 5).

Prima dell’ordinanza, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, l’interessato può inviare all’autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito (art. 18 l. 689/1981): è il primo luogo in cui far valere le proprie ragioni.

Come si svolge il giudizio

  • Si segue il rito del lavoro: si deposita un ricorso, non si notifica una citazione (art. 6, comma 1, e art. 7, comma 1, d.lgs. 150/2011).
  • Con il decreto di fissazione dell’udienza il giudice ordina all’amministrazione di depositare, dieci giorni prima, il rapporto e gli atti dell’accertamento e della notifica; ricorso e decreto sono notificati dalla cancelleria.
  • In primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.
  • Se l’opponente o il difensore non si presentano senza legittimo impedimento, il giudice convalida il provvedimento, salvo che l’illegittimità risulti dai documenti allegati o che l’amministrazione non abbia depositato gli atti.
  • L’opposizione è accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente; davanti al giudice di pace non si decide secondo equità, perché l’art. 113, secondo comma, c.p.c. non si applica.
  • L’esecutività del provvedimento si può sospendere su istanza, sentite le parti, se ci sono gravi e circostanziate ragioni; con pericolo imminente di danno grave e irreparabile anche con decreto fuori udienza, da confermare alla prima udienza (art. 5 d.lgs. 150/2011).

I motivi che ricorrono più spesso

  • Notifica tardiva: il verbale non contestato subito va notificato entro 90 giorni dall’accertamento (100 se contestato al conducente e notificato al proprietario, 360 per i residenti all’estero); scaduto il termine, l’obbligo di pagare si estingue verso chi non ha ricevuto la notifica (art. 201, commi 1 e 5, cod. strada; per le altre sanzioni art. 14 l. 689/1981).
  • Motivi della mancata contestazione immediata: il verbale notificato deve indicarli, salvo i casi in cui la legge dichiara non necessaria la contestazione immediata (art. 201, comma 1-bis: per esempio veicolo troppo veloce per essere fermato, semaforo rosso, apparecchi di rilevamento a distanza, accessi alle zone a traffico limitato).
  • Apparecchi di rilevazione della velocità: fanno prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate e le postazioni devono essere preventivamente segnalate e ben visibili (art. 142, commi 6 e 6-bis, cod. strada). Secondo la Cassazione l’approvazione del modello non equivale all’omologazione: lo stato della giurisprudenza e dei decreti ministeriali va controllato prima del deposito.
  • Prescrizione: il diritto a riscuotere le sanzioni della l. 689/1981 si prescrive in cinque anni dal giorno della violazione; l’interruzione segue il codice civile (art. 28).

La struttura del ricorso

  1. Intestazione al giudice di pace (o al tribunale) del luogo della violazione.
  2. Ricorrente, con l’eventuale difensore, e amministrazione resistente: il prefetto per gli accertamenti di organi dello Stato, la regione, la provincia o il comune per i propri agenti (art. 7, comma 5, d.lgs. 150/2011); per l’ordinanza-ingiunzione, l’autorità che l’ha emessa.
  3. Provvedimento opposto: estremi, data della contestazione o della notifica e tempestività del ricorso.
  4. Fatti e motivi, uno per uno, con le norme violate e gli elementi a sostegno.
  5. Istanza di sospensione, se ne ricorrono i presupposti, con le gravi ragioni indicate in concreto.
  6. Prove: documenti, testimoni con i capitoli, richiesta che l’amministrazione depositi gli atti dell’accertamento e, per gli apparecchi, quelli di omologazione e taratura.
  7. Conclusioni: annullamento in tutto o in parte del provvedimento, anche per le sanzioni accessorie (art. 7, comma 4), e spese.
  8. Luogo, data, sottoscrizione, copia del verbale o dell’ordinanza e prova della data di notifica.

Gli errori più frequenti

  • Introdurre la causa con citazione o con il procedimento semplificato di cognizione invece che con ricorso nel rito del lavoro.
  • Confondere i termini (30 giorni per il giudice, 60 per il prefetto) o ricorrere al giudice dopo aver già fatto ricorso al prefetto sullo stesso verbale.
  • Citare i commi 2-7 dell’art. 22 o l’art. 23 l. 689/1981: sono abrogati dal d.lgs. 150/2011.
  • Portare al giudice di pace un’ordinanza-ingiunzione delle materie o sopra le soglie dell’art. 6, commi 4 e 5, che spettano al tribunale.
  • Sbagliare l’amministrazione resistente, o non contestare in modo specifico omologazione e taratura dell’apparecchio.
  • Chiedere al giudice, in caso di rigetto, di escludere sanzioni accessorie o decurtazione dei punti: l’art. 7, comma 12, lo vieta.

Domande frequenti

Entro quanto tempo si fa opposizione a una multa del codice della strada?

Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, 60 se si risiede all’estero, davanti al giudice di pace del luogo della violazione (art. 7, comma 3, d.lgs. 150/2011). Il ricorso al prefetto si propone invece entro 60 giorni (art. 203 cod. strada).

Si può fare ricorso al prefetto e poi al giudice di pace contro lo stesso verbale?

No: le due strade sono alternative e il ricorso al giudice è inammissibile se sullo stesso verbale è già stato presentato ricorso al prefetto (art. 7, comma 3, d.lgs. 150/2011). Contro l’eventuale ordinanza-ingiunzione del prefetto si può poi fare opposizione entro 30 giorni dalla notifica (art. 6 d.lgs. 150/2011).

Contro chi si propone l’opposizione al verbale?

Contro il prefetto se la violazione è stata accertata da organi dello Stato; contro la regione, la provincia o il comune se l’hanno accertata i loro agenti (art. 7, comma 5, d.lgs. 150/2011).

Serve un avvocato per opporsi a una sanzione amministrativa?

Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente (art. 6, comma 9, e art. 7, comma 8, d.lgs. 150/2011).

Che cosa succede se il verbale arriva dopo 90 giorni?

Se la violazione non è stata contestata subito, il verbale va notificato entro 90 giorni dall’accertamento (o dall’identificazione del trasgressore, se avviene dopo); per l’amministrazione conta la data di spedizione, non quella di arrivo (art. 149, terzo comma, c.p.c.); scaduto il termine, l’obbligo di pagare si estingue verso chi non ha ricevuto la notifica in tempo (art. 201, commi 1 e 5, cod. strada).

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Fonti: Artt. 5, 6 e 7 d.lgs. 150/2011; artt. 142, 201, 202, 203, 204 e 204-bis d.lgs. 285/1992; artt. 14, 16, 18, 22 e 28 l. 689/1981, nel testo vigente. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.