Separazione e divorzio su domanda congiunta (art. 473-bis.51 c.p.c.): ricorso, udienza e note scritte

In breve. La domanda congiunta di separazione o di divorzio si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte. Il ricorso è sottoscritto anche dai coniugi e contiene le condizioni per i figli e per i rapporti economici. Dopo il parere del pubblico ministero, il collegio decide con sentenza che omologa o prende atto degli accordi.

Quando si usa il ricorso congiunto

Il ricorso su domanda congiunta vale per tutti i procedimenti dell’art. 473-bis.47 c.p.c.: separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile, regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio e modifica delle relative condizioni (art. 473-bis.51 c.p.c.).

Per il divorzio congiunto dopo la separazione serve che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione, o da sei mesi nella separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si è trasformato in consensuale (art. 3, primo comma, n. 2, lett. b, l. 898/1970). Per le separazioni raggiunte con negoziazione assistita o davanti all’ufficiale dello stato civile il termine decorre dalla data certificata nell’accordo o da quella dell’atto.

Tribunale competente

È competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte (art. 473-bis.51 c.p.c.): la scelta è più ampia che nel ricorso giudiziale, dove in presenza di figli minori conta la loro residenza abituale (art. 473-bis.47 e art. 473-bis.11).

Che cosa deve contenere il ricorso

  1. Ufficio giudiziario, dati anagrafici, residenza e codice fiscale dei coniugi e dei figli comuni minorenni, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave (art. 473-bis.12, comma 1, c.p.c.).
  2. Procuratore: nome, cognome, codice fiscale e indicazione della procura.
  3. Oggetto della domanda e chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, con le conclusioni.
  4. Altri procedimenti aventi a oggetto le stesse domande o domande connesse, con copia dei provvedimenti già adottati (art. 473-bis.12, comma 2).
  5. Disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e oneri a carico delle parti (art. 473-bis.51).
  6. Condizioni per i figli: affidamento, tempi di permanenza presso ciascun genitore, contributo al mantenimento, spese straordinarie.
  7. Condizioni economiche fra i coniugi ed eventuale regolamentazione, in tutto o in parte, dei rapporti patrimoniali.
  8. Sottoscrizione dei coniugi oltre che del difensore: il ricorso è sottoscritto anche dalle parti.

Udienza o note scritte

Dopo il deposito il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice relatore e trasmette gli atti al pubblico ministero, che dà il parere entro tre giorni prima dell’udienza. All’udienza il giudice sente le parti, prende atto della volontà di non riconciliarsi e rimette la causa in decisione (art. 473-bis.51 c.p.c.).

L’udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte, ma la richiesta va fatta nel ricorso, con la dichiarazione di non volersi riconciliare e il deposito dei documenti dell’art. 473-bis.12, comma 3: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, documentazione sui diritti reali su immobili e mobili registrati e sulle quote sociali, estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni. Anche senza note scritte il giudice può chiedere chiarimenti e invitare a depositare quella documentazione.

Il controllo sugli accordi per i figli

Il collegio decide con sentenza che omologa o prende atto degli accordi. Nella domanda congiunta di modifica delle condizioni, invece, il relatore, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio; le parti compaiono solo se lo chiedono congiuntamente o se servono chiarimenti (art. 473-bis.51). Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando le modificazioni da adottare e, se la soluzione resta inidonea, rigetta allo stato la domanda (art. 473-bis.51 c.p.c.).

Il metro è l’art. 337-ter c.c.: il giudice prende atto degli accordi fra i genitori se non contrari all’interesse dei figli; in mancanza di accordi diversi ciascun genitore contribuisce in misura proporzionale al proprio reddito, e l’assegno si adegua agli indici ISTAT se le parti non indicano un altro parametro. L’ascolto del minore, quando si prende atto di un accordo dei genitori, si fa soltanto se necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.).

Divorzio: assegno in unica soluzione e cumulo con la separazione

Su accordo delle parti l’assegno divorzile può essere corrisposto in unica soluzione, se il tribunale la ritiene equa; in tal caso non può più essere proposta alcuna domanda successiva di contenuto economico (art. 5 l. 898/1970). È una clausola da spiegare per iscritto al cliente prima della firma.

L’art. 473-bis.49 c.p.c. consente di proporre negli atti introduttivi della separazione anche la domanda di divorzio, che diventa procedibile solo decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione. Prima di cumulare le due domande in un ricorso congiunto conviene verificare la prassi del tribunale adito.

Le strade fuori dal tribunale

Separazione, divorzio dopo la separazione (art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/1970) e modifica delle condizioni si possono definire anche con negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, con nullaosta o autorizzazione del procuratore della Repubblica (art. 6 d.l. 132/2014), oppure con accordo davanti all’ufficiale dello stato civile, che però è escluso in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti e non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (art. 12 d.l. 132/2014).

Gli errori più frequenti

  • Ricorso firmato solo dal difensore: va sottoscritto anche dalle parti (art. 473-bis.51 c.p.c.).
  • Chiedere le note scritte senza dichiarare la volontà di non riconciliarsi o senza depositare i documenti dell’art. 473-bis.12, comma 3.
  • Tacere altri procedimenti pendenti fra le stesse parti, o non allegarne i provvedimenti.
  • Condizioni per i figli generiche (tempi, spese straordinarie, residenza abituale): il collegio può indicare modificazioni e, se restano inidonee, rigettare allo stato.
  • Divorzio congiunto depositato prima che sia decorso il periodo di separazione dell’art. 3 l. 898/1970.
  • Assegno in unica soluzione concordato senza avvertire il cliente che preclude ogni successiva domanda economica.

Domande frequenti

Quale tribunale è competente per la separazione consensuale?

Il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte (art. 473-bis.51 c.p.c.).

Si può evitare l’udienza nella separazione o nel divorzio congiunto?

Sì, se nel ricorso le parti chiedono di sostituirla con il deposito di note scritte, dichiarano di non volersi riconciliare e depositano i documenti dell’art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. (art. 473-bis.51).

Dopo quanto tempo dalla separazione si può chiedere il divorzio congiunto?

Dodici mesi dall’udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione, sei mesi nella separazione consensuale, anche se il giudizio contenzioso si è trasformato in consensuale (art. 3, primo comma, n. 2, lett. b, l. 898/1970).

Il giudice può respingere gli accordi sui figli?

Se sono in contrasto con l’interesse dei figli, il collegio convoca le parti indicando le modificazioni da adottare; se la soluzione resta inidonea, rigetta allo stato la domanda (art. 473-bis.51 c.p.c.).

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Fonti: Artt. 473-bis.4, 473-bis.12, 473-bis.47, 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.; art. 337-ter c.c.; artt. 3 e 5 l. 898/1970; artt. 6 e 12 d.l. 132/2014, nel testo vigente dopo il d.lgs. 149/2022 e il d.lgs. 164/2024. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.