Impugnazione del licenziamento (art. 6 l. 604/1966): termini di 60 e 180 giorni e rito

In breve. Il licenziamento si impugna in due tempi. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, o dei motivi se non contestuali, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale; poi, entro i 180 giorni successivi, con il deposito del ricorso al giudice del lavoro o la comunicazione della richiesta di conciliazione o arbitrato. Se manca uno dei due passaggi, l’impugnazione è perduta, salvo il caso del lavoratore incapace di intendere o di volere (termine unico di 240 giorni).

Il primo termine: 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale

Il licenziamento va impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, oppure dalla comunicazione scritta dei motivi, se non contestuale (art. 6, comma 1, l. 604/1966). Basta qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare, anche attraverso l’intervento del sindacato.

Prima di impugnare va letta la lettera: il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto e con la specificazione dei motivi; il licenziamento intimato senza queste forme è inefficace (art. 2 l. 604/1966). L’onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo spetta al datore di lavoro (art. 5).

Il secondo termine: 180 giorni per il ricorso o la conciliazione

L’impugnazione è inefficace se entro i successivi centottanta giorni non segue il deposito del ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro oppure la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato (art. 6, comma 2, l. 604/1966). Se la conciliazione o l’arbitrato sono rifiutati o non si raggiunge l’accordo per svolgerli, il ricorso va depositato entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Per effetto delle pronunce della Corte costituzionale annotate sull’art. 6, il termine di centottanta giorni è rispettato anche con il deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa (artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c.); e se il lavoratore, al ricevimento del licenziamento o mentre corre il termine di sessanta giorni, è incapace di intendere o di volere, non opera l’onere della previa impugnazione e il licenziamento può essere impugnato entro il termine complessivo di duecentoquaranta giorni dalla ricezione, con il ricorso, anche cautelare, o con la richiesta di conciliazione o di arbitrato.

Il rito: ricorso al giudice del lavoro

Il rito speciale per i licenziamenti introdotto dalla l. 92/2012 (art. 1, commi 47 e seguenti) è stato abrogato dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023. L’impugnazione giudiziale si propone oggi con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c., nel rito del lavoro.

Se è chiesta la reintegrazione nel posto di lavoro, la causa ha carattere prioritario sul ruolo del giudice, anche quando si discute della qualificazione del rapporto (art. 441-bis c.p.c.). Tenuto conto di quanto esposto nel ricorso, il giudice può ridurre i termini fino alla metà, ma fra notifica e udienza devono restare almeno venti giorni, e il termine di costituzione del convenuto è ridotto della metà. La fase istruttoria e quella decisoria sulla reintegrazione vanno concentrate; appello e cassazione seguono le stesse esigenze di celerità.

Il licenziamento del socio di cooperativa segue il rito del lavoro e il giudice decide anche sul rapporto associativo (art. 441-ter). La nullità del licenziamento discriminatorio si può far valere con il ricorso dell’art. 414 o, se ne ricorrono i presupposti, con i riti speciali; scelta una strada, non si può agire poi con un rito diverso per la stessa domanda (art. 441-quater).

Quale tutela chiedere

  • Licenziamento nullo, discriminatorio o intimato in forma orale: reintegrazione e risarcimento, qualunque sia il numero dei dipendenti (art. 18, comma 1, l. 300/1970; art. 2 d.lgs. 23/2015).
  • Operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 23/2015 (comprese le conversioni successive di contratti a termine o di apprendistato): si applicano le tutele di quel decreto (art. 1 d.lgs. 23/2015).
  • Assunti prima: art. 18 l. 300/1970 se il datore di lavoro supera i limiti dimensionali dell’ottavo comma; altrimenti art. 8 l. 604/1966. Se però il datore ha raggiunto quei limiti con assunzioni successive al d.lgs. 23/2015, si applica quel decreto anche agli assunti prima (art. 1, comma 3, d.lgs. 23/2015).
  • Licenziamento disciplinare: verificare la contestazione preventiva dell’addebito, l’audizione a difesa e i cinque giorni dalla contestazione scritta (art. 7 l. 300/1970).

Le misure delle indennità sono state modificate più volte dalla Corte costituzionale: vanno sempre ricalcolate sul testo vigente annotato, non su tabelle già pronte.

Revoca e offerta di conciliazione

Se il datore di lavoro revoca il licenziamento entro quindici giorni dalla comunicazione dell’impugnazione, il rapporto si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto alla retribuzione del periodo precedente, e non si applicano le sanzioni (art. 18 l. 300/1970; art. 5 d.lgs. 23/2015).

Per gli assunti con il d.lgs. 23/2015, il datore di lavoro può offrire, entro i termini dell’impugnazione stragiudiziale e in una delle sedi protette indicate dalla legge, un importo determinato in mensilità mediante assegno circolare. L’accettazione dell’assegno estingue il rapporto e vale rinuncia all’impugnazione, anche se già proposta (art. 6 d.lgs. 23/2015): è un punto da spiegare al cliente prima dell’incontro.

La struttura del ricorso

  1. Intestazione al tribunale in funzione di giudice del lavoro competente (art. 413 c.p.c.).
  2. Parti: lavoratore ricorrente e datore di lavoro, con codice fiscale e PEC del convenuto (art. 414, n. 2).
  3. Tempestività: data di ricezione della lettera, data dell’impugnazione stragiudiziale, data del deposito o della richiesta di conciliazione, con il calcolo dei 60 e dei 180 giorni.
  4. Fatti: il rapporto, il requisito dimensionale, la data di assunzione, la lettera di licenziamento e i motivi indicati.
  5. Motivi: vizi di forma e di procedura, insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, eventuale nullità.
  6. Mezzi di prova e documenti, indicati specificamente (art. 414, n. 5).
  7. Conclusioni: la tutela chiesta in via principale e quelle in subordine, con interessi, rivalutazione e spese.
  8. Luogo, data, sottoscrizione, procura e indice dei documenti.

Gli errori che fanno perdere l’impugnazione

  • Fermarsi alla lettera di impugnazione: senza ricorso o richiesta di conciliazione nei 180 giorni l’impugnazione è inefficace (art. 6, comma 2, l. 604/1966).
  • Contare i 60 giorni dal giorno sbagliato: decorrono dalla ricezione della comunicazione scritta, o dei motivi se non contestuali.
  • Dopo il rifiuto della conciliazione, dimenticare il nuovo termine di sessanta giorni per depositare il ricorso.
  • Chiedere la tutela di un regime che non si applica: data di assunzione e numero dei dipendenti decidono quale norma vale.
  • Non provare la data di ricezione dell’impugnazione stragiudiziale: conservare ricevuta di ritorno o ricevute PEC.

Domande frequenti

Entro quanto tempo si impugna un licenziamento?

Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, o dei motivi se non contestuali, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale; poi entro i 180 giorni successivi va depositato il ricorso o comunicata la richiesta di conciliazione o arbitrato (art. 6 l. 604/1966).

Se la conciliazione fallisce, quanto tempo resta per il ricorso?

Se la conciliazione o l’arbitrato sono rifiutati o non si raggiunge l’accordo per svolgerli, il ricorso va depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo (art. 6, comma 2, l. 604/1966).

Esiste ancora il rito Fornero?

No. Le norme della l. 92/2012 sul rito dei licenziamenti sono state abrogate dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023. Si usa il ricorso dell’art. 414 c.p.c., con la priorità dell’art. 441-bis quando si chiede la reintegrazione.

Un licenziamento senza motivi scritti è valido?

No: la comunicazione deve essere scritta e specificare i motivi; in mancanza il licenziamento è inefficace (art. 2 l. 604/1966). Se manca la forma scritta si applica la tutela reintegratoria (art. 18, comma 1, l. 300/1970; art. 2 d.lgs. 23/2015); se mancano solo i motivi spetta un’indennità (art. 18, comma 6, l. 300/1970; art. 4 d.lgs. 23/2015), salvo che si accerti anche il difetto di giustificazione. Va comunque impugnato nei termini dell’art. 6.

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Fonti: Artt. 2, 5 e 6 l. 604/1966; artt. 7 e 18 l. 300/1970; artt. 1, 2, 5 e 6 d.lgs. 23/2015; artt. 410, 414 e 441-bis, 441-ter, 441-quater c.p.c., nel testo vigente. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.