Istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare (art. 299 c.p.p.)

In breve. La misura cautelare va revocata quando mancano, anche per fatti sopravvenuti, i gravi indizi o le esigenze cautelari; va sostituita con una meno grave quando le esigenze si sono attenuate o la misura non è più proporzionata. Decide il giudice che procede, con ordinanza entro cinque giorni, sentito il pubblico ministero. Contro il rigetto si propone appello.

Revoca o sostituzione: che cosa si chiede

  • Revoca: le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni dell’art. 273 (gravi indizi di colpevolezza; assenza di cause di giustificazione, di non punibilità o di estinzione), quelle previste per la singola misura o le esigenze cautelari dell’art. 274 (art. 299, comma 1, c.p.p.).
  • Sostituzione: quando le esigenze cautelari risultano attenuate o la misura non appare più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice la sostituisce con una meno grave o ne dispone l’applicazione con modalità meno gravose (art. 299, comma 2), salvo quanto previsto dall’art. 275, comma 3.

Non si chiede l’«annullamento»: l’ordinanza genetica si annulla con il riesame dell’art. 309. L’istanza dell’art. 299 guarda alla situazione attuale e si può riproporre; ma se ripete elementi già valutati incontra il limite del cosiddetto giudicato cautelare, che cade davanti a elementi nuovi.

A chi si presenta e in quanto tempo si decide

  • Decisione: con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta (art. 299, comma 3).
  • Parere del pubblico ministero: il giudice deve sentirlo prima di provvedere; se nei due giorni successivi non si esprime, il giudice procede (comma 3-bis). Dopo la chiusura delle indagini, se la richiesta non è presentata in udienza, il giudice la comunica al pubblico ministero, che formula le sue richieste nei due giorni successivi (comma 4-bis).
  • Interrogatorio: il giudice può assumerlo; se l’istanza si basa su elementi nuovi o diversi da quelli già valutati, deve assumere l’interrogatorio dell’imputato che lo ha chiesto (comma 3-ter). Conviene chiederlo espressamente.
  • D’ufficio: il giudice provvede anche senza istanza quando interroga la persona in custodia cautelare, quando decide sulla proroga delle indagini o sull’incidente probatorio, all’udienza preliminare e nel giudizio (comma 3).

La richiesta si presenta al giudice che procede; prima dell’esercizio dell’azione penale, al giudice per le indagini preliminari (art. 279). La può proporre l’indagato, al quale si estendono i diritti e le garanzie dell’imputato (art. 61), oltre al pubblico ministero (art. 299, comma 3).

Delitti con violenza alla persona: notifica a pena di inammissibilità

Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione delle misure degli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 va notificata contestualmente, a cura del richiedente e a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, salvo che questa non abbia dichiarato o eletto domicilio. Non serve se la richiesta è proposta in sede di interrogatorio di garanzia (art. 299, comma 3); dopo la chiusura delle indagini l’obbligo di notifica vale senza quell’eccezione (comma 4-bis).

Il difensore e la persona offesa possono presentare memorie nei due giorni successivi alla notifica; decorso il termine il giudice procede (comma 3). All’istanza va quindi allegata la prova della notifica.

Gli argomenti: esigenze cautelari (art. 274)

  • Pericolo per la prova: deve essere concreto e attuale e fondato su circostanze di fatto; non può essere desunto dal rifiuto di rendere dichiarazioni né dalla mancata ammissione degli addebiti (art. 274, comma 1, lett. a). Chiuse le indagini o assunte le prove temute, l’esigenza si indebolisce.
  • Pericolo di fuga: concreto e attuale, e solo se si ritiene irrogabile una pena superiore a due anni; non può essere desunto esclusivamente dalla gravità del titolo di reato (lett. b).
  • Pericolo di reiterazione: concreto e attuale, desunto da modalità del fatto e personalità; per i delitti della stessa specie la custodia cautelare richiede delitti con reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, a cinque per il carcere; anche qui non basta la gravità del titolo (lett. c).

I gravi indizi (art. 273) e le esigenze (art. 274) vanno trattati in motivi separati: sono presupposti distinti e l’istanza può puntare anche su uno solo. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in sede di revoca o sostituzione pesa il tempo trascorso dall’applicazione della misura, se accompagnato da altri elementi (lavoro, distanza dalla persona offesa, condotta tenuta durante la misura).

Gli argomenti: adeguatezza e proporzionalità (art. 275)

  • Ogni misura deve essere idonea al grado delle esigenze del caso concreto e proporzionata al fatto e alla sanzione prevedibile (art. 275, commi 1 e 2).
  • Niente carcere né arresti domiciliari se si prevede la sospensione condizionale; niente carcere se la pena prevedibile non supera tre anni, salve le eccezioni elencate nell’art. 275, comma 2-bis, da controllare sul reato contestato.
  • Il carcere è l’ultima scelta: solo se ogni altra misura, anche cumulata, è inadeguata (comma 3), e il giudice deve dire perché non bastano gli arresti domiciliari con il controllo elettronico dell’art. 275-bis (comma 3-bis). Per i delitti indicati nel comma 3 (fra gli altri artt. 270, 270-bis e 416-bis c.p. e i delitti dell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.) operano presunzioni che l’istanza deve superare con elementi specifici. Il comma 3.1 prevede un’analoga presunzione, per gli arresti domiciliari o il carcere, per alcuni delitti aggravati di violenza domestica e di genere: va controllato sul reato contestato.
  • Carcere escluso, salvo esigenze di eccezionale rilevanza, per la donna incinta, la madre di prole fino a sei anni convivente (o il padre, nei casi di legge) e per chi ha superato i settanta anni; escluso per le malattie particolarmente gravi incompatibili con la detenzione (art. 275, commi 4 e 4-bis).

Se l’istanza riguarda la salute

Quando non può decidere allo stato degli atti, il giudice dispone accertamenti sulle condizioni di salute o personali dell’imputato, da eseguire entro quindici giorni. Se la richiesta di revoca o sostituzione del carcere si basa sulle condizioni dell’art. 275, comma 4-bis, e il giudice non la accoglie sugli atti, nomina subito un perito, che riferisce entro cinque giorni (due in caso di urgenza); nel frattempo il termine di cinque giorni per decidere è sospeso (art. 299, comma 4-ter). All’istanza vanno allegate le certificazioni mediche.

Contro il rigetto: l’appello, non il riesame

L’ordinanza che rigetta l’istanza si impugna con l’appello dell’art. 310 al tribunale del luogo in cui ha sede la corte d’appello o la sua sezione distaccata, entro dieci giorni (art. 310, comma 2, che richiama l’art. 309, commi 1, 3 e 7), con i motivi contestuali. Il riesame è riservato all’ordinanza che dispone la misura coercitiva (art. 309, comma 1). Per l’atto si rinvia alla guida sull’appello cautelare.

L’aggravamento è cosa diversa: lo chiede il pubblico ministero quando le esigenze sono aggravate (art. 299, comma 4). La parte del comma che rimette al collegio la decisione sul passaggio al carcere si applica dal 28 febbraio 2027 (l. 114/2024, come modificata dal d.l. 100/2026).

La struttura dell’istanza

  1. Intestazione al giudice che procede (giudice per le indagini preliminari, giudice dell’udienza preliminare, tribunale o corte), con il numero del procedimento.
  2. Istante: indagato o imputato, con il difensore; la misura in atto, l’ordinanza che l’ha disposta e la data di esecuzione.
  3. Fatti nuovi o non valutati: che cosa è cambiato dall’applicazione della misura, con i documenti (contratto di lavoro, dichiarazione di disponibilità dell’alloggio, certificati medici, esito delle indagini).
  4. Motivi separati: gravi indizi (art. 273), esigenze cautelari (art. 274), adeguatezza e proporzionalità (art. 275).
  5. Richieste: in via principale la revoca (art. 299, comma 1); in subordine la sostituzione con misura meno grave, indicando quale e con quali prescrizioni, o modalità meno gravose (comma 2); l’interrogatorio, se l’istanza si fonda su elementi nuovi (comma 3-ter).
  6. Prova della notifica alla persona offesa, nei delitti con violenza alla persona (commi 3 e 4-bis).
  7. Luogo, data, sottoscrizione e indice degli allegati.

Gli errori da evitare

  • Riproporre gli stessi argomenti già respinti, senza elementi nuovi o non valutati.
  • Omettere la notifica alla persona offesa nei delitti con violenza alla persona: l’istanza è inammissibile (art. 299, commi 3 e 4-bis).
  • Trattare insieme gravi indizi ed esigenze, o contestare il pericolo solo in astratto invece che sui fatti.
  • Chiedere gli arresti domiciliari senza indicare un luogo di esecuzione disponibile e idoneo.
  • Impugnare il rigetto con il riesame invece che con l’appello dell’art. 310, o chiedere l’annullamento al giudice dell’art. 299.

Domande frequenti

Entro quanto tempo il giudice decide sull’istanza di revoca?

Con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta, dopo aver sentito il pubblico ministero, che ha due giorni per esprimere il parere (art. 299, commi 3 e 3-bis, c.p.p.). Il termine è sospeso durante gli accertamenti sulla salute del comma 4-ter.

Che differenza c’è fra revoca e sostituzione della misura?

La revoca fa cessare la misura perché mancano i gravi indizi o le esigenze cautelari; la sostituzione la rende meno grave perché le esigenze si sono attenuate o la misura non è più proporzionata (art. 299, commi 1 e 2, c.p.p.).

Quando l’istanza va notificata alla persona offesa?

Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, se riguarda le misure degli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 e non è proposta in sede di interrogatorio di garanzia: a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa o alla persona offesa (art. 299, commi 3 e 4-bis, c.p.p.).

Come si impugna il rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione?

Con l’appello dell’art. 310 c.p.p. al tribunale del luogo in cui ha sede la corte d’appello, entro dieci giorni e con i motivi nello stesso atto. Non con il riesame, che riguarda l’ordinanza che dispone la misura coercitiva.

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Fonti: Artt. 61, 273, 274, 275, 275-bis, 279, 299, 309 e 310 c.p.p., nel testo vigente dopo la l. 114/2024 e la l. 181/2025. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.