Diffida e messa in mora (artt. 1219, 1454 e 2943 c.c.): effetti, termine e prova

In breve. Con la messa in mora il creditore intima per iscritto al debitore di adempiere: da quel momento corrono gli interessi sulle somme di denaro e si interrompe la prescrizione. La diffida ad adempiere va oltre: assegna un termine, di regola non inferiore a quindici giorni, e dichiara che, se resta inutile, il contratto s’intenderà risoluto di diritto.

Costituzione in mora e diffida ad adempiere: due atti diversi

La costituzione in mora si fa con intimazione o richiesta fatta per iscritto (art. 1219, primo comma, c.c.). Serve a mettere il debitore in ritardo giuridicamente rilevante: per le obbligazioni di denaro, dal giorno della mora sono dovuti gli interessi legali, anche se prima non erano dovuti e anche se il creditore non prova un danno; resta salvo il maggior danno provato, se la misura degli interessi moratori non è stata convenuta (art. 1224 c.c.).

La diffida ad adempiere è propria dei contratti con prestazioni corrispettive: la parte non inadempiente intima per iscritto all’altra di adempiere in un congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente quel termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto (art. 1454, primo comma, c.c.). Una lettera che chiede solo di pagare costituisce in mora, ma non risolve il contratto.

Quando la messa in mora non serve

L’art. 1219, secondo comma, c.c. esclude la necessità dell’intimazione in tre casi:

  • quando il debito deriva da fatto illecito;
  • quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;
  • quando è scaduto il termine e la prestazione va eseguita al domicilio del creditore, come avviene per i debiti di denaro liquidi, cioè determinati o determinabili con un semplice calcolo (art. 1182, terzo comma, c.c.). Se però il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi sono in mora solo con intimazione scritta e decorsi otto giorni.

Il termine della diffida

Il termine assegnato non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore (art. 1454, secondo comma, c.c.). Decorso il termine senza adempimento, il contratto è risoluto di diritto (terzo comma), senza bisogno di una pronuncia costitutiva.

La risoluzione presuppone comunque che l’inadempimento non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte (art. 1455 c.c.): nella diffida conviene descrivere l’inadempimento in modo che la sua gravità risulti dal testo. Restano ferme le altre vie di risoluzione di diritto, la clausola risolutiva espressa, che opera con la dichiarazione di volersene valere (art. 1456 c.c.), e il termine essenziale (art. 1457 c.c.).

L’interruzione della prescrizione

La prescrizione è interrotta, oltre che dagli atti giudiziali, da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943, quarto comma, c.c.). Dall’atto interruttivo inizia un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945, primo comma): a differenza della domanda giudiziale, dopo la lettera di messa in mora la prescrizione riprende subito a correre, mentre dopo la domanda giudiziale non corre fino al giudicato (art. 2945, secondo comma). Va quindi ripetuta prima che il nuovo termine maturi, se il giudizio non viene promosso.

Con più debitori in solido gli effetti si separano: la costituzione in mora di uno non ha effetto verso gli altri (art. 1308 c.c.), mentre l’atto che interrompe la prescrizione contro uno ha effetto anche verso gli altri (art. 1310 c.c.). Se si vuole la mora di tutti, la diffida va indirizzata a ciascuno.

Forma e prova della ricezione

Mora e diffida richiedono lo scritto. Come atti unilaterali producono effetto quando giungono a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.), e si presumono conosciuti quando arrivano al suo indirizzo, salvo che egli provi di essere stato, senza colpa, nell’impossibilità di averne notizia (art. 1335 c.c.). Per questo conta poter dimostrare la data di arrivo e il contenuto: raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata con le ricevute di accettazione e di consegna, o notifica a mezzo ufficiale giudiziario. Da quella data si contano il termine della diffida e il nuovo periodo di prescrizione.

La struttura della diffida

  1. Mittente: il creditore, o l’avvocato che scrive in suo nome e per suo conto, con indicazione dell’incarico.
  2. Destinatario: il debitore, e ciascun coobbligato in solido, all’indirizzo noto o al domicilio digitale.
  3. Fatti: il contratto o il titolo, la prestazione dovuta, la scadenza, l’inadempimento e la sua importanza.
  4. Intimazione: la richiesta espressa di adempiere, con l’importo o la prestazione precisi.
  5. Termine: la data entro cui adempiere, non inferiore a quindici giorni se si vuole la risoluzione di diritto.
  6. Dichiarazione di risoluzione: che, decorso inutilmente il termine, il contratto s’intenderà risoluto (art. 1454).
  7. Effetti dichiarati: costituzione in mora, interruzione della prescrizione, riserva di agire per il danno.
  8. Luogo, data, sottoscrizione ed elenco degli allegati.

Gli errori più frequenti

  • Scrivere «diffida» senza la dichiarazione che il contratto s’intenderà risoluto: è una messa in mora, non una diffida ad adempiere.
  • Assegnare un termine inferiore a quindici giorni senza patto, natura del contratto o uso che lo giustifichi.
  • Costituire in mora per un’obbligazione di non fare: le disposizioni sulla mora non si applicano, perché ogni violazione è già inadempimento (art. 1222 c.c.).
  • Non conservare la prova del contenuto e della data di ricezione.
  • Diffidare un solo condebitore in solido contando sulla mora degli altri.
  • Fare affidamento su una lettera di anni prima: il nuovo periodo di prescrizione è già in corso dalla sua data.

Domande frequenti

Quanto deve essere lungo il termine della diffida ad adempiere?

Non meno di quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore (art. 1454, secondo comma, c.c.).

Una lettera di messa in mora interrompe la prescrizione?

Sì: la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943, quarto comma, c.c.), e dall’interruzione comincia un nuovo periodo (art. 2945, primo comma).

Per un debito di denaro serve sempre la messa in mora?

Non quando il debito è liquido, il termine è scaduto e il pagamento va fatto al domicilio del creditore (artt. 1219, secondo comma, n. 3, e 1182, terzo comma, c.c.). Nelle transazioni commerciali gli interessi moratori decorrono, senza costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (art. 4, comma 1, d.lgs. 231/2002). La lettera resta utile per la prova e per la prescrizione.

Da quando produce effetto la diffida?

Da quando giunge all’indirizzo del destinatario, dove si presume conosciuta salvo prova contraria dell’impossibilità incolpevole di averne notizia (artt. 1334 e 1335 c.c.).

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Fonti: Artt. 1182, 1219, 1222, 1224, 1308, 1310, 1334, 1335, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 2943 e 2945 c.c.; art. 4, comma 1, d.lgs. 231/2002, nel testo vigente. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.