Giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.): termini, abbreviato condizionato e riduzione di pena
In breve. Con il giudizio abbreviato l’imputato chiede che il processo sia deciso allo stato degli atti, senza dibattimento. In caso di condanna la pena è diminuita di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni, e di un ulteriore sesto se la sentenza non è impugnata. Non è ammesso per i delitti puniti con l’ergastolo.
Che cos’è e quando è escluso
L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti (art. 438, comma 1, c.p.p.). Il giudice decide utilizzando gli atti del fascicolo del pubblico ministero, la documentazione delle indagini depositata e le prove assunte in udienza (art. 442, comma 1-bis): la scelta del rito è quindi anche la rinuncia al dibattimento.
Il rito non è ammesso per i delitti puniti con l’ergastolo (art. 438, comma 1-bis). Se la richiesta è stata dichiarata inammissibile per questa ragione e all’esito del dibattimento il fatto accertato rientra fra quelli per cui l’abbreviato era ammissibile, il giudice applica comunque la riduzione di pena (art. 438, comma 6-ter).
Fino a quando si può chiedere
- Udienza preliminare: oralmente o per iscritto, fino a che non sono formulate le conclusioni degli artt. 421 e 422 (art. 438, comma 2).
- Giudizio immediato: a pena di decadenza, entro quindici giorni depositando la richiesta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari con la prova della notifica al pubblico ministero (art. 458, comma 1); il termine decorre dall’ultima notificazione, all’imputato o al difensore, del decreto o dell’avviso della data fissata (Corte cost. n. 120/2002).
- Giudizio direttissimo: prima che sia dichiarato aperto il dibattimento (art. 452, comma 2).
- Citazione diretta a giudizio: nell’udienza predibattimentale, a pena di decadenza prima della sentenza di non luogo a procedere (art. 554-ter, comma 2).
- Decreto penale: con l’atto di opposizione (art. 461, comma 3); nel giudizio che segue all’opposizione l’abbreviato non si può più chiedere (art. 464, comma 3).
Forma della richiesta e indagini difensive
La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore (art. 438, comma 3). Il difensore senza procura speciale non può chiedere il rito.
Il giudice dispone il giudizio abbreviato con ordinanza. Se la richiesta segue immediatamente il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo il termine, non superiore a sessanta giorni, eventualmente chiesto dal pubblico ministero per indagini suppletive limitate ai temi introdotti dalla difesa; in tal caso l’imputato può revocare la richiesta (art. 438, comma 4).
L’abbreviato condizionato
L’imputato può subordinare la richiesta a un’integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice la ammette se, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili, l’integrazione è necessaria e il rito realizza comunque un’economia processuale rispetto all’istruzione dibattimentale; il pubblico ministero può chiedere la prova contraria (art. 438, comma 5). La richiesta va quindi motivata su entrambi i punti, prova per prova.
Con la richiesta condizionata si possono proporre, in subordine al rigetto, l’abbreviato «secco» o il patteggiamento (art. 438, comma 5-bis). Se il giudice rigetta, la richiesta si può riproporre fino alle conclusioni dell’udienza preliminare (comma 6) e, ancora, prima dell’apertura del dibattimento: se il giudice del dibattimento ritiene ingiustificato il rigetto, ammette il rito (comma 6-ter; Corte cost. n. 169/2003). Nel giudizio immediato, respinto il condizionato, alla stessa udienza si possono chiedere l’abbreviato secco, il patteggiamento o la messa alla prova (art. 458, comma 2-bis).
Che cosa si perde con la richiesta
La richiesta proposta nell’udienza preliminare sana le nullità non assolute, rende non rilevabili le inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, e preclude ogni questione sulla competenza per territorio (art. 438, comma 6-bis). La stessa regola vale nell’immediato, nel direttissimo e nel giudizio che segue l’opposizione al decreto penale (artt. 458, 452 e 464); nell’immediato l’incompetenza per territorio si può eccepire con la stessa richiesta (art. 458, comma 1).
Le eccezioni processuali vanno dunque valutate prima di scegliere il rito: dopo la richiesta, quelle relative non sono più spendibili.
Come si svolge
- Si svolge in camera di consiglio; in pubblica udienza se lo chiedono tutti gli imputati (art. 441, comma 3).
- Se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, il giudice assume anche d’ufficio gli elementi necessari (art. 441, comma 5); le prove dichiarative sono documentate nelle forme dell’art. 510 (comma 6).
- Parte civile: costituirsi dopo aver conosciuto l’ordinanza che dispone il rito equivale ad accettarlo; se non lo accetta, non si applica la sospensione del giudizio civile dell’art. 75, comma 3 (art. 441, commi 2 e 4).
- Nuove contestazioni: se il pubblico ministero modifica l’imputazione a norma dell’art. 423, comma 1 (fatto diverso, reato connesso, circostanza aggravante) nell’abbreviato condizionato o con integrazione d’ufficio, l’imputato può chiedere di proseguire nelle forme ordinarie, con un termine fino a dieci giorni per decidere; in quel caso la richiesta di abbreviato non può essere riproposta (art. 441-bis).
La riduzione di pena
In caso di condanna la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti (art. 442, comma 2). La riduzione si applica alla fine, sulla pena già determinata con il calcolo delle circostanze.
Se né l’imputato né il difensore hanno impugnato la sentenza di condanna, la pena è ridotta di un ulteriore sesto dal giudice dell’esecuzione (art. 442, comma 2-bis). La Corte costituzionale (sentenza n. 208/2024) ha aggiunto che quel giudice può concedere anche la sospensione condizionale e la non menzione, quando la pena determinata in cognizione superava i limiti di legge. Secondo la giurisprudenza di legittimità proporre l’appello e poi rinunciarvi non equivale a non impugnare: la scelta va fatta prima di depositare l’atto.
I limiti all’appello
- L’imputato non può appellare la sentenza di proscioglimento (art. 443, comma 1), salvo l’assoluzione per difetto di imputabilità da vizio totale di mente (Corte cost. n. 274/2009).
- Il pubblico ministero non può appellare la condanna, salvo che la sentenza modifichi il titolo del reato (art. 443, comma 3).
- L’appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme dell’art. 599 (art. 443, comma 4).
Gli errori da evitare
- Chiedere il rito senza la procura speciale autenticata, quando non firma l’imputato (art. 438, comma 3).
- Lasciar passare i quindici giorni dell’immediato o dimenticare la prova della notifica al pubblico ministero (art. 458, comma 1).
- Chiedere l’abbreviato nel giudizio che segue all’opposizione al decreto penale invece che con l’opposizione (art. 464, comma 3).
- Chiedere un abbreviato condizionato a prove generiche o non necessarie, senza la richiesta subordinata del comma 5-bis.
- Scegliere il rito senza aver valutato le nullità relative e l’incompetenza per territorio: la richiesta le sana o le preclude, anche se già eccepite (art. 438, comma 6-bis).
- Consigliare di appellare per poi rinunciare: il sesto dell’art. 442, comma 2-bis, presuppone che l’impugnazione non sia proposta.
Domande frequenti
Di quanto si riduce la pena con il giudizio abbreviato?
Di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni (art. 442, comma 2, c.p.p.); di un ulteriore sesto, applicato dal giudice dell’esecuzione, se né l’imputato né il difensore impugnano la condanna (comma 2-bis).
Entro quando si chiede il giudizio abbreviato?
Fino alle conclusioni dell’udienza preliminare; entro quindici giorni nel giudizio immediato; prima dell’apertura del dibattimento nel direttissimo; prima della sentenza di non luogo a procedere nell’udienza predibattimentale; con l’atto di opposizione al decreto penale (artt. 438, 452, 458, 461 e 554-ter c.p.p.).
Che cos’è l’abbreviato condizionato?
È la richiesta subordinata a un’integrazione probatoria necessaria alla decisione. Il giudice la accoglie se l’integrazione è necessaria e il rito resta comunque più economico del dibattimento; in subordine si possono chiedere l’abbreviato semplice o il patteggiamento (art. 438, commi 5 e 5-bis, c.p.p.).
Si può appellare la sentenza emessa con il rito abbreviato?
L’imputato può appellare la condanna ma non il proscioglimento, salvo il caso del vizio totale di mente; il pubblico ministero non può appellare la condanna, salvo che sia modificato il titolo del reato (art. 443 c.p.p.).
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Fonti: Artt. 438, 441, 441-bis, 442, 443, 452, 458, 461, 464 e 554-ter c.p.p., nel testo vigente dopo il d.lgs. 150/2022; Corte cost. n. 120/2002, n. 169/2003, n. 274/2009 e n. 208/2024. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.