Manleva: cos'è, clausola di manleva ed esempio
Che cos'è la manleva
Il patto di manleva è l'accordo con cui una parte (il manlevante, o mallevadore) si obbliga a tenere indenne l'altra (il manlevato) dalle conseguenze patrimoniali di pretese di terzi o di eventi determinati: risarcimenti, sanzioni, spese legali. Non è disciplinato dal codice civile: è un contratto atipico, fonte di un autonomo rapporto giuridico sostanziale (Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2013, n. 13613), ammesso dall'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.).
La manleva lavora all'interno del rapporto fra le parti. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi (art. 1372, comma 2, c.c.): il danneggiato continua a rivolgersi al manlevato, e il manlevato si rivale poi sul manlevante.
Manleva, garanzia, accollo, assicurazione ed esonero: le differenze
| Istituto | Che cosa fa | Il terzo danneggiato acquista diritti verso chi paga? |
|---|---|---|
| Manleva | Una parte si impegna a tenere indenne l'altra dalle conseguenze di pretese o eventi, anche futuri e incerti | No: è un rapporto interno (art. 1372, comma 2, c.c.) |
| Accollo (art. 1273 c.c.) | Un terzo assume un debito già esistente del debitore | Sì, se il creditore aderisce alla convenzione |
| Assicurazione (art. 1882 c.c.) | Contratto tipico: l'assicuratore, verso un premio, rivale l'assicurato del danno | No, salvo i casi previsti dalla legge |
| Esonero da responsabilità (art. 1229 c.c.) | Esclude o limita la responsabilità del debitore verso il creditore | Riduce i diritti del creditore; nullo per dolo o colpa grave |
Manleva e art. 1229 c.c.: il limite del dolo e della colpa grave
L'art. 1229 c.c. dichiara nullo il patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. La manleva però, di regola, non toglie nulla al danneggiato: sposta soltanto, fra le parti, chi sopporta il costo finale. Per questo la Cassazione ha ritenuto non nullo il patto con cui, nel leasing, il fornitore assume verso il concedente la responsabilità per i vizi del bene, esonerandolo anche per colpa grave dal corrispondente obbligo verso l'utilizzatore, perché all'utilizzatore resta l'azione verso il fornitore (Cass. civ., sez. III, 2 marzo 1998, n. 2265).
Il criterio pratico: la clausola va letta per quello che fa. Se priva il creditore della tutela per dolo o colpa grave del debitore, ricade nell'art. 1229; se lascia intatta la tutela del danneggiato e ripartisce soltanto il peso economico fra le parti, è manleva.
La manleva nel processo: chiamare in causa il manlevante
Il manlevato convenuto in giudizio dal danneggiato può chiamare nel processo il manlevante, cioè il terzo «dal quale pretende essere garantita» (art. 106 c.p.c.). Il convenuto deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e chiedere contestualmente al giudice lo spostamento della prima udienza, per citare il terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis c.p.c. (art. 269, comma 2, c.p.c.).
La vecchia distinzione fra garanzia «propria» e «impropria», in cui la manleva veniva spesso collocata, ha perso rilievo pratico: per le Sezioni Unite non conta ai fini degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Un., 4 dicembre 2015, n. 24707).
Da quando si prescrive il diritto del manlevato
Il diritto del manlevato a essere tenuto indenne è un diritto di rivalsa, non di regresso fra condebitori solidali: la prescrizione decorre dal momento in cui il manlevato ha subito le conseguenze patrimoniali coperte dal patto, per esempio dal giorno in cui ha pagato (Cass. civ., 1° dicembre 2021, n. 37709).
La clausola di manleva: che cosa deve dire
Una clausola efficace dice con precisione:
- chi tiene indenne chi;
- da che cosa: pretese di terzi, sanzioni, spese legali, e in relazione a quale attività o rapporto;
- i limiti: importo massimo, esclusioni, eventi non coperti;
- come si attiva: comunicazione della pretesa, documenti, termine per il rimborso;
- la difesa: se il manlevante può partecipare alla gestione della lite o della transazione;
- la durata: anche dopo la fine del contratto, per le pretese relative al periodo coperto.
Esempio (da adattare al caso):
La Parte A si obbliga a tenere indenne e manlevata la Parte B da ogni pretesa, domanda o azione, anche giudiziale, avanzata da terzi in relazione a [oggetto], e a rimborsarle quanto da questa pagato a titolo di risarcimento, interessi e spese legali, entro [30] giorni dalla richiesta scritta corredata della prova del pagamento, fino a un importo massimo di [euro …]. La Parte B comunica senza ritardo alla Parte A ogni pretesa ricevuta e le consente di partecipare alla difesa; nessuna transazione è opponibile alla Parte A senza il suo consenso scritto. L'obbligo resta efficace per [durata] dalla cessazione del contratto per le pretese relative a fatti anteriori.
Nei contratti predisposti con condizioni generali va valutato caso per caso se la clausola richieda la specifica approvazione per iscritto (art. 1341, comma 2, c.c.).
Domande frequenti
La manleva deve avere forma scritta?
La legge non prescrive una forma per il patto di manleva; la forma scritta serve però a provarne il contenuto e i limiti, ed è indispensabile quando la clausola sta in condizioni generali che richiedono la specifica approvazione per iscritto.
Il danneggiato può agire direttamente contro il manlevante?
No: la manleva vincola soltanto le parti (art. 1372, comma 2, c.c.). Il danneggiato agisce contro il manlevato, che può chiamare in causa il manlevante (artt. 106 e 269 c.p.c.).
Qual è la differenza fra manleva e assicurazione?
L'assicurazione è un contratto tipico in cui l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno (art. 1882 c.c.). La manleva è un patto atipico fra parti di un altro rapporto, spesso senza un corrispettivo specifico.
Da quando si prescrive il diritto alla manleva?
Da quando il manlevato ha subito la perdita coperta dal patto, per esempio dal pagamento al terzo (Cass. civ. n. 37709/2021).
Una manleva può coprire anche la colpa grave?
Sì, se non priva il danneggiato della sua tutela ma ripartisce soltanto il costo fra le parti (Cass. civ. n. 2265/1998). È nullo invece il patto che esclude o limita la responsabilità del debitore verso il creditore per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.).
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