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Fattura e scorporo dell'avvocato

Dal compenso calcola tutte le voci della fattura: spese generali del 15%, contributo integrativo alla Cassa forense del 4%, IVA del 22% e, se il cliente è sostituto d'imposta, ritenuta d'acconto del 20%. Oppure parti dal totale del documento o dal netto incassato e risali al compenso. Ogni voce riporta la norma che la prevede. Il calcolo avviene nel browser e non salva nulla.

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Esempio: compenso di 1.000 euro

Avvocato in regime ordinario, cliente sostituto d'imposta, con le spese generali del 15%.

Compenso1.000,00 €
Spese generali 15% (art. 2, c. 2, d.m. 55/2014)150,00 €
Contributo integrativo Cassa forense 4% (art. 11 l. 576/1980)46,00 €
Imponibile IVA1.196,00 €
IVA 22% (art. 16 d.P.R. 633/1972)263,12 €
Totale documento1.459,12 €
− Ritenuta d’acconto 20% (art. 25 d.P.R. 600/1973)230,00 €
Netto da pagare1.229,12 €

Lo stesso compenso in regime forfettario: 1.198,00 € in tutto, cioè compenso, spese generali e contributo integrativo, senza IVA né ritenuta, più 2 euro di imposta di bollo.

Come si calcola, voce per voce

  • Spese generali 15%: rimborso forfettario sul compenso (art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
  • Contributo integrativo 4%: su compenso e spese generali; dovuto alla Cassa anche se il cliente non paga, ripetibile verso il cliente (art. 11 l. 576/1980; art. 31, comma 7, Regolamento unico della previdenza forense).
  • IVA 22%: su compenso, spese generali e contributo integrativo (art. 16 d.P.R. 633/1972; art. 16 d.l. 41/1995).
  • Anticipazioni per conto del cliente: fuori dalla base IVA e dal contributo (art. 15, n. 3, d.P.R. 633/1972).
  • Ritenuta d'acconto 20%: su compenso e spese generali, solo se il cliente è sostituto d'imposta (art. 25 d.P.R. 600/1973, misura dall'art. 21, comma 11, l. 449/1997).
  • Regime forfettario: niente IVA né ritenuta (art. 1, commi 58 e 67, l. 190/2014); bollo di 2 euro oltre 77,47 euro (d.P.R. 642/1972).

Restano fuori dal calcolo: le aliquote ridotte del contributo integrativo previste dal Regolamento della Cassa per particolari categorie di iscritti, le prestazioni a soggetti esteri o in reverse charge, lo split payment verso la pubblica amministrazione.

Domande frequenti

Su quale importo si calcola il contributo integrativo del 4%?

Sui corrispettivi che rientrano nel volume d’affari IVA, cioè su compenso e spese generali (art. 11 l. 576/1980; art. 31, comma 7, Regolamento unico della previdenza forense). La maggiorazione è ripetibile verso il cliente e non si calcola sulle anticipazioni fatte per conto del cliente.

L’IVA si applica anche sul contributo Cassa forense?

Sì. Le maggiorazioni addebitate a titolo di contributo integrativo concorrono a formare la base imponibile IVA (art. 16 d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla l. 85/1995). Dal 1° gennaio 2027 la disciplina IVA passa al testo unico approvato con d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.

Su cosa si calcola la ritenuta d’acconto del 20%?

Sul compenso comprese le spese generali, non sul contributo integrativo né sull’IVA né sulle anticipazioni. La opera solo il cliente sostituto d’imposta (imprese, enti, professionisti), non il privato (art. 25, comma 1, d.P.R. 600/1973; la misura del 20% deriva dall’art. 21, comma 11, l. 449/1997).

Come funziona la fattura dell’avvocato in regime forfettario?

Non si applicano IVA né ritenuta d’acconto (art. 1, commi 58 e 67, l. 190/2014). Il contributo integrativo del 4% resta dovuto. Sui documenti senza IVA di importo superiore a 77,47 euro si applica l’imposta di bollo di 2 euro (art. 13, Tariffa all. A, parte I, d.P.R. 642/1972).

Le spese anticipate per il cliente entrano nella base IVA?

No, se sono anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente e regolarmente documentate, come il contributo unificato o le spese di notifica (art. 15, primo comma, n. 3, d.P.R. 633/1972). Si sommano al totale senza IVA, Cassa né ritenuta.

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Fonti, nel testo vigente al 22 ottobre 2026: art. 2 d.m. 55/2014; art. 11 l. 576/1980 e Regolamento unico della previdenza forense; artt. 13, 15 e 16 d.P.R. 633/1972; art. 16 d.l. 41/1995; art. 25 d.P.R. 600/1973 e art. 21 l. 449/1997; art. 1 l. 190/2014; d.P.R. 642/1972. Il calcolo è indicativo e non sostituisce la verifica del professionista sul caso concreto.