Assegno divorzile e contributo alla carriera dell'altro coniuge
In breve. L'assegno divorzile non serve a mantenere il tenore di vita del matrimonio. Ha una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa: può spettare al coniuge che, per le scelte condivise durante il matrimonio, ha sacrificato le proprie occasioni professionali e ha contribuito alla carriera o al patrimonio dell'altro (Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
La norma: l'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio
L'art. 5, comma 6, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 stabilisce che il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati questi elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo di un coniuge di corrispondere all'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
La stessa norma prevede che la sentenza stabilisca un criterio di adeguamento automatico dell'assegno e che, su accordo delle parti, la corresponsione possa avvenire in unica soluzione, se il tribunale la ritiene equa; in tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
La funzione dell'assegno divorzile dopo le Sezioni Unite del 2018
Con la sentenza n. 18287 del 2018 le Sezioni Unite hanno chiarito che l'assegno divorzile ha una natura composita: assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, in attuazione dei principi di eguaglianza e solidarietà degli artt. 2 e 29 della Costituzione. La funzione equilibratrice non mira a ricostituire il tenore di vita endoconiugale, ma a riconoscere il ruolo e il contributo dato dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Il giudice procede in modo unitario, senza una rigida separazione fra il riconoscimento del diritto e la sua quantificazione: compara le condizioni economico-patrimoniali delle parti, anche con i poteri d'ufficio, e verifica se lo squilibrio dipende dalle scelte comuni di vita familiare.
Il contributo alla carriera dell'altro coniuge
Le pronunce più recenti della Cassazione hanno precisato quando opera la funzione perequativo-compensativa:
- quando lo squilibrio patrimoniale fra gli ex coniugi è causalmente riconducibile alle scelte e ai ruoli condivisi durante il matrimonio, come la cura prevalente della famiglia e dei figli (Cass. civ., sez. I, 26 agosto 2026, n. 24782);
- il giudice valuta la disparità in relazione al contributo dato dal coniuge più debole alle esigenze della famiglia e alla formazione della posizione professionale dell'altro, e al sacrificio delle proprie aspettative lavorative (Cass. civ., sez. I, 27 agosto 2026, n. 24799);
- sono irrilevanti le motivazioni soggettive della scelta di dedicarsi alla famiglia, se la scelta è stata accettata e condivisa dall'altro coniuge (Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2026, n. 13152).
Funzione assistenziale e funzione compensativa vanno valutate distintamente
Le due funzioni non coincidono. La funzione assistenziale presuppone l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge a garantirgli un'esistenza autonoma e dignitosa, purché dipenda da ragioni oggettive e non dalla sua inerzia; quella perequativo-compensativa opera in presenza di uno squilibrio causalmente ricollegato alle scelte familiari (Cass. civ., sez. I, 7 luglio 2026, n. 22874).
Nella comparazione delle condizioni economiche il giudice può considerare non solo i redditi dichiarati, ma anche le effettive capacità lavorative e reddituali che emergono dall'istruttoria (Cass. civ., sez. I, 27 agosto 2026, n. 24798).
L'onere della prova
Chi chiede l'assegno nella sua funzione compensativa deve provare in modo puntuale lo squilibrio economico attuale fra gli ex coniugi, il nesso con le scelte di vita familiare e i sacrifici professionali compiuti (Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 2026, n. 2917). In pratica servono documenti sul percorso lavorativo prima e durante il matrimonio, sulle occasioni rinunciate, sul ruolo svolto nella famiglia e nell'attività dell'altro coniuge.
Domande frequenti
L'assegno divorzile serve a mantenere il tenore di vita del matrimonio?
No. La funzione equilibratrice dell'assegno non mira a ricostituire il tenore di vita endoconiugale, ma a riconoscere il contributo dato dal coniuge più debole alla vita familiare e al patrimonio (Cass. civ., Sez. Un., n. 18287/2018).
Il coniuge che ha rinunciato alla carriera per la famiglia ha diritto all'assegno?
Può averlo, se lo squilibrio economico attuale dipende da quella scelta condivisa e se prova in modo puntuale il sacrificio e il contributo dato (Cass. civ. n. 24782/2026 e n. 2917/2026).
L'assegno divorzile si può pagare in un'unica soluzione?
Sì, su accordo delle parti e se il tribunale la ritiene equa; dopo non si può proporre alcuna altra domanda di contenuto economico (art. 5, comma 6, l. 898/1970).
Perché interessa allo studio
Nelle cause di divorzio la funzione compensativa dell'assegno sposta l'attenzione dal tenore di vita alla storia della coppia: chi ha fatto cosa, quali carriere sono cresciute e quali sono state sacrificate, con quale accordo. La prova va costruita presto e con documenti, perché la giurisprudenza chiede un accertamento puntuale del nesso causale. Per il coniuge obbligato, al contrario, il punto di difesa è dimostrare che lo squilibrio non dipende dalle scelte familiari o che il richiedente ha capacità reddituali effettive.
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