Richiesta di riesame delle misure cautelari (artt. 309 e 324 c.p.p.): termini e motivi
In breve. Contro l’ordinanza che dispone una misura coercitiva si chiede il riesame entro 10 giorni dall’esecuzione o notifica (art. 309 c.p.p.); contro il sequestro, entro 10 giorni dall’esecuzione o dalla conoscenza (art. 324). I motivi sono facoltativi e possono aggiungersi in udienza. Il tribunale decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti, altrimenti la misura perde efficacia.
Contro cosa: misure personali (309) e reali (324)
Il riesame dell’art. 309 c.p.p. si propone, anche nel merito, contro l’ordinanza che dispone una misura coercitiva (dal divieto di espatrio alla custodia in carcere), salvo che sia stata emessa a seguito di appello del pubblico ministero (art. 309, comma 1). Decide in composizione collegiale il tribunale del luogo in cui ha sede la corte d’appello (o la sezione distaccata) nel cui distretto si trova il giudice che ha emesso l’ordinanza (comma 7).
Il riesame dell’art. 324 riguarda le misure reali: il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice (art. 322), il decreto di sequestro probatorio (art. 257) e il decreto del pubblico ministero che convalida il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria (art. 355, comma 3). Decide il tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento (art. 324, comma 5). La richiesta non sospende l’esecuzione del sequestro (artt. 257, comma 2, e 322, comma 2).
Riesame o appello cautelare (artt. 310 e 322-bis)
L’appello dell’art. 310 riguarda le altre ordinanze in materia di misure cautelari personali, «fuori dei casi» del riesame: per esempio il rigetto di una richiesta di revoca o di sostituzione. Lo propongono anche il pubblico ministero, oltre all’imputato e al difensore, e i motivi vanno enunciati contestualmente (art. 310, comma 1). Il termine è lo stesso del riesame (comma 2, che richiama l’art. 309, commi 1, 2 e 3), ma il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti e la legge non collega a quel termine la perdita di efficacia della misura.
Per le misure reali l’appello è quello dell’art. 322-bis: contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo diverse dal decreto di sequestro e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero. Scegliere il mezzo sbagliato espone all’inammissibilità: prima di scrivere va individuato con esattezza il provvedimento che si impugna.
I termini: dieci giorni, e da quando decorrono
- Imputato, misura personale: 10 giorni dall’esecuzione o notificazione dell’ordinanza (art. 309, comma 1). Per il latitante decorrono dalla notifica con le forme dell’art. 165; se poi la misura è eseguita, dall’esecuzione, quando l’imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento (comma 2).
- Difensore, misura personale: 10 giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza (art. 309, comma 3).
- Colloquio differito: non si computano i giorni per i quali è stato dilazionato il colloquio con il difensore a norma dell’art. 104, comma 3 (art. 309, comma 3-bis); la dilazione oggi è prevista nelle indagini per i delitti dell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, e non supera cinque giorni.
- Sequestro: 10 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del sequestro (art. 324, comma 1); per la convalida del pubblico ministero, dalla notifica del decreto o dalla diversa data di conoscenza (art. 355, comma 3).
La richiesta si presenta nella cancelleria del tribunale del riesame, non in quella del giudice che ha emesso la misura, con le forme dell’art. 582: deposito telematico o, per le parti private, anche personalmente o a mezzo di incaricato (art. 309, comma 4; art. 324, commi 1 e 2).
Chi propone la richiesta
- Misure personali: l’imputato o la persona sottoposta alle indagini, personalmente, e il suo difensore (art. 309, commi 1 e 3).
- Sequestri: l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione, oltre agli enti e alle associazioni dell’art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento del codice penale (artt. 257, 322 e 355, comma 3).
- Domicilio: l’imputato non detenuto che chiede il riesame di un sequestro, se non ha già dichiarato o eletto domicilio, indica dove ricevere l’avviso dell’udienza; altrimenti l’avviso è consegnato al difensore. Il terzo che omette di dichiarare il domicilio riceve l’avviso mediante deposito in cancelleria (art. 324, comma 2).
I motivi: facoltativi, e nuovi motivi in udienza
Con la richiesta possono essere enunciati i motivi, ma non è obbligatorio; chi l’ha proposta può enunciare nuovi motivi davanti al tribunale, facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione (art. 309, comma 6; art. 324, comma 4). Con la richiesta l’imputato può chiedere di comparire personalmente (art. 309, commi 6 e 8-bis).
Il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole anche per motivi diversi da quelli enunciati, e può confermare per ragioni diverse da quelle della motivazione impugnata (art. 309, comma 9). Per questo conviene scrivere comunque motivi completi: definiscono il confronto e mettono il collegio davanti ai punti deboli dell’ordinanza.
Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia (art. 309, comma 8): è il momento per leggere ciò che il pubblico ministero ha trasmesso e preparare i motivi nuovi.
Trasmissione degli atti, udienza e decisione: i termini a pena di inefficacia
- Trasmissione degli atti (misure personali): l’autorità procedente trasmette al tribunale, entro il giorno successivo e comunque non oltre il quinto giorno, gli atti presentati con la richiesta della misura, gli elementi sopravvenuti a favore dell’indagato e le dichiarazioni rese nell’interrogatorio preventivo dell’art. 291, comma 1-quater (art. 309, comma 5). Per i sequestri la trasmissione avviene entro il giorno successivo (art. 324, comma 3).
- Udienza: camera di consiglio nelle forme dell’art. 127; l’avviso è comunicato al pubblico ministero e notificato all’imputato e al difensore almeno tre giorni prima (art. 309, comma 8; art. 324, comma 6).
- Decisione: entro 10 giorni dalla ricezione degli atti il tribunale annulla, riforma o conferma (art. 309, comma 9; art. 324, commi 5 e 7).
- Deposito dell’ordinanza: entro 30 giorni dalla decisione; fino a 45 se la motivazione è particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni (art. 309, comma 10).
- Perdita di efficacia: se la trasmissione degli atti, la decisione o il deposito non avvengono nei termini, l’ordinanza che dispone la misura perde efficacia e non può essere rinnovata, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate (art. 309, comma 10). La regola vale anche per i sequestri, per il richiamo dell’art. 324, comma 7.
Differimento dell’udienza: su richiesta presentata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notifica dell’avviso, il tribunale, se vi sono giustificati motivi, differisce l’udienza da cinque a dieci giorni; i termini per la decisione e per il deposito si prorogano nella stessa misura (art. 309, comma 9-bis, richiamato anche dall’art. 324, comma 7). Serve quando gli atti trasmessi sono voluminosi e la difesa ha bisogno di tempo; il prezzo è lo spostamento della decisione.
Cosa contestare nella misura personale
- Gravi indizi di colpevolezza (art. 273, comma 1): nella loro valutazione si applicano gli artt. 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 (comma 1-bis). Nessuna misura se il fatto risulta coperto da una causa di giustificazione o di non punibilità, o se il reato o la pena che si ritiene irrogabile sono estinti (comma 2). Dopo il decreto che dispone il giudizio i gravi indizi restano valutabili dal tribunale (Corte cost. n. 71/1996).
- Esigenze cautelari (art. 274): il pericolo per la prova deve essere concreto e attuale e fondato su circostanze di fatto indicate a pena di nullità, e non può derivare dal rifiuto di rendere dichiarazioni o dalla mancata ammissione degli addebiti (lett. a); il pericolo di fuga e quello di reiterazione devono essere concreti e attuali e non possono desumersi esclusivamente dalla gravità del titolo di reato (lett. b e c), con i limiti di pena previsti per la reiterazione di delitti della stessa specie.
- Adeguatezza e proporzionalità (art. 275): ogni misura deve essere idonea alle esigenze del caso concreto e proporzionata al fatto e alla sanzione irrogabile (commi 1 e 2); niente carcere o domiciliari se si ritiene concedibile la sospensione condizionale, e di regola niente carcere se la pena prevedibile non supera tre anni, salve le eccezioni elencate dalla norma (comma 2-bis); il carcere solo se ogni altra misura, anche cumulata, è inadeguata (comma 3), con l’indicazione delle ragioni per cui non bastano i domiciliari con braccialetto elettronico (comma 3-bis).
- Motivazione autonoma (art. 292): l’ordinanza deve contenere, a pena di nullità, l’autonoma valutazione delle esigenze e degli indizi, dei motivi per cui sono irrilevanti gli elementi della difesa e, per il carcere, delle ragioni per cui le altre misure non bastano (comma 2, lett. c e c-bis); deve valutare gli elementi a favore e, se c’è stato interrogatorio preventivo, quanto dichiarato dall’indagato (comma 2-ter). Il tribunale annulla se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione (art. 309, comma 9).
- Interrogatorio preventivo: fuori dei casi di esclusione dell’art. 291, comma 1-quater (pericolo per la prova o di fuga, e alcuni delitti per il pericolo di reiterazione), il giudice deve interrogare l’indagato prima di disporre la misura; l’ordinanza non preceduta dall’interrogatorio dovuto è nulla (art. 292, comma 3-bis).
- Termini di durata e retrodatazione: la retrodatazione dei termini dell’art. 297, comma 3, è deducibile nel riesame senza che tutti gli elementi debbano risultare dall’ordinanza impugnata (Corte cost. n. 293/2013).
Cosa contestare nel sequestro
Per il sequestro preventivo si verifica il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato aggravi o protragga le conseguenze del reato o agevoli altri reati, oppure che si tratti di cose di cui è consentita la confisca (art. 321, commi 1 e 2); per il sequestro d’urgenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, il rispetto dei termini di convalida, la cui violazione fa perdere efficacia al sequestro (art. 321, commi 3-bis e 3-ter).
La revoca può essere parziale e non è possibile per le cose indicate nell’art. 240, comma 2, c.p. (art. 324, comma 7). Se è contestata la proprietà, il tribunale rimette la controversia al giudice civile mantenendo il sequestro (art. 324, comma 8).
Dopo il riesame: il ricorso per cassazione
- Misure personali: contro l’ordinanza del riesame (e dell’appello cautelare) ricorrono il pubblico ministero, l’imputato e il difensore entro dieci giorni dalla comunicazione o notifica dell’avviso di deposito (art. 311, comma 1). I motivi vanno enunciati contestualmente, con facoltà di motivi nuovi prima della discussione; la Corte decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti (commi 4 e 5).
- Ricorso diretto: nei termini del riesame si può ricorrere subito in cassazione, per sola violazione di legge, contro l’ordinanza che dispone una misura coercitiva; il ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame (art. 311, comma 2).
- Annullamento con rinvio: se la Cassazione annulla con rinvio, su ricorso dell’imputato, l’ordinanza che ha disposto o confermato la misura, il giudice del rinvio decide entro dieci giorni e deposita entro trenta, a pena di perdita di efficacia della misura (art. 311, comma 5-bis).
- Sequestri: contro le ordinanze del riesame e dell’appello reale il ricorso è ammesso solo per violazione di legge; anche qui è possibile il ricorso diretto contro il decreto del giudice, che rende inammissibile il riesame, e il ricorso non sospende l’esecuzione (art. 325).
La struttura dell’atto
- Intestazione al tribunale del riesame competente: distrettuale per le misure personali, del capoluogo di provincia per i sequestri.
- Richiedente: indagato o imputato, difensore, terzo titolare o avente diritto alla restituzione, con il titolo che lo legittima.
- Provvedimento impugnato: giudice, data, numero del procedimento, misura disposta, data di esecuzione o di notifica dell’avviso di deposito e tempestività della richiesta.
- Richiesta di comparire personalmente, se l’imputato vuole essere presente (art. 309, comma 6).
- Motivi, ciascuno con il passo dell’ordinanza criticato: gravi indizi, esigenze cautelari, adeguatezza e proporzionalità, autonoma valutazione e nullità; per il sequestro, presupposti, pertinenza della cosa e proporzione del vincolo.
- Riserva di motivi nuovi da enunciare in udienza dopo l’esame degli atti trasmessi.
- Conclusioni: annullamento dell’ordinanza; in subordine sostituzione con misura meno afflittiva o con modalità meno gravose; per il sequestro, revoca anche parziale e restituzione.
- Luogo, data, sottoscrizione e indice degli allegati.
Gli errori più frequenti
- Contare i 10 giorni del difensore dall’esecuzione della misura invece che dalla notifica dell’avviso di deposito, o viceversa per l’imputato (art. 309, commi 1 e 3).
- Depositare la richiesta nella cancelleria del giudice che ha emesso la misura invece che in quella del tribunale del riesame (art. 309, comma 4; art. 324, comma 1).
- Proporre il riesame contro un provvedimento che va appellato, come il rigetto della revoca (art. 310), o l’appello contro l’ordinanza genetica.
- Ricorrere subito in cassazione senza calcolare che il ricorso diretto rende inammissibile il riesame e ammette la sola violazione di legge (art. 311, comma 2).
- Lasciare passare i due giorni per chiedere il differimento dell’udienza, o farlo chiedere dal solo difensore quando la legge vuole la richiesta personale dell’imputato (art. 309, comma 9-bis).
- Non controllare le date di trasmissione degli atti, di decisione e di deposito: il loro superamento fa perdere efficacia alla misura (art. 309, comma 10).
- Contestare la misura con argomenti generici sulla gravità del fatto invece di mostrare dove l’ordinanza ricopia la richiesta del pubblico ministero senza autonoma valutazione (art. 292, comma 2, lett. c).
- Citare sentenze non verificate: ogni massima va riportata con i suoi estremi e attribuita alla Corte.
Domande frequenti
Entro quanto tempo si chiede il riesame di una misura cautelare?
Entro 10 giorni. Per l’imputato decorrono dall’esecuzione o notificazione dell’ordinanza, per il difensore dalla notificazione dell’avviso di deposito (art. 309, commi 1 e 3, c.p.p.). Per il sequestro, dall’esecuzione o dalla diversa data in cui l’interessato ne ha avuto conoscenza (art. 324, comma 1).
I motivi del riesame sono obbligatori?
No. Possono essere enunciati con la richiesta, e chi l’ha proposta può aggiungerne di nuovi in udienza, facendone dare atto a verbale prima della discussione (art. 309, comma 6, e art. 324, comma 4, c.p.p.). Nell’appello cautelare dell’art. 310, invece, i motivi vanno enunciati con l’atto.
Cosa succede se il tribunale del riesame non decide in tempo?
Se la trasmissione degli atti, la decisione entro 10 giorni dalla ricezione o il deposito dell’ordinanza non avvengono nei termini, la misura perde efficacia e non può essere rinnovata, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate (art. 309, commi 9 e 10, c.p.p.; per i sequestri art. 324, comma 7).
Si può chiedere il rinvio dell’udienza di riesame?
Sì, con richiesta presentata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notifica dell’avviso: se vi sono giustificati motivi il tribunale differisce l’udienza da cinque a dieci giorni, e i termini di decisione e deposito si prorogano nella stessa misura (art. 309, comma 9-bis, c.p.p.).
Contro l’ordinanza del riesame cosa si può fare?
Ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notifica dell’avviso di deposito, per le misure personali (art. 311, comma 1, c.p.p.). Per i sequestri il ricorso è ammesso solo per violazione di legge (art. 325, comma 1).
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Fonti: Artt. 104, 127, 257, 273, 274, 275, 291, 292, 309, 310, 311, 321, 322, 322-bis, 324, 325, 355 e 582 c.p.p., nel testo vigente; Corte cost. n. 71/1996 e n. 293/2013 sull’art. 309. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.