Ricorso per cassazione penale (artt. 606-628 c.p.p.): motivi, termini e inammissibilità
In breve. Il ricorso per cassazione penale si propone contro le sentenze d’appello o inappellabili solo per i cinque motivi dell’art. 606 c.p.p., negli stessi termini dell’appello (15, 30 o 45 giorni). L’atto va firmato, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Cassazione. Motivi generici, nuovi o manifestamente infondati portano all’inammissibilità.
Contro quali provvedimenti e chi può ricorrere
Il ricorso si propone contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili, oltre che nei casi previsti da particolari disposizioni (art. 606, comma 2, c.p.p.). Sono sempre ricorribili, quando non sono altrimenti impugnabili, le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale (art. 568, comma 2).
L’imputato può ricorrere contro la sentenza di condanna o di proscioglimento e contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere; può ricorrere anche contro le sole disposizioni sulle spese processuali (art. 607). Il procuratore generale presso la corte d’appello ricorre contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento d’appello o inappellabile; se l’appello ha confermato il proscioglimento, solo per i motivi delle lettere a), b) e c) dell’art. 606 (art. 608, commi 1 e 1-bis). Il pubblico ministero che chiede effetti favorevoli all’imputato impugna solo con ricorso per cassazione (art. 568, comma 4-bis).
Serve sempre un interesse concreto (art. 568, comma 4). Il diritto di impugnare spetta solo a chi la legge lo conferisce, e l’impugnazione vale per quello che è, qualunque nome le dia la parte (art. 568, commi 3 e 5).
I cinque motivi dell’art. 606
- Lettera a): il giudice ha esercitato una potestà riservata a organi legislativi o amministrativi, o non consentita ai pubblici poteri.
- Lettera b): inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicarla (violazione di legge sostanziale).
- Lettera c): inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
- Lettera d): mancata assunzione di una prova decisiva chiesta dalla parte, anche nel corso dell’istruzione dibattimentale nei limiti dell’art. 495, comma 2 (diritto alla prova a discarico e a carico).
- Lettera e): mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento o da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi.
La Cassazione non rifà il giudizio sul fatto: conosce il procedimento limitatamente ai motivi proposti, oltre alle questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado e a quelle che non si potevano dedurre in appello (art. 609).
I limiti: quando i motivi non bastano
- Il ricorso è inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli consentiti, se i motivi sono manifestamente infondati o se denuncia violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, salvo il ricorso per saltum e le questioni dell’art. 609, comma 2 (art. 606, comma 3).
- Contro le sentenze d’appello per reati di competenza del giudice di pace si ricorre solo per le lettere a), b) e c) (art. 606, comma 2-bis).
- Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello, imputato e procuratore generale ricorrono solo per le lettere a), b) e c) (art. 428, comma 3-bis).
- Contro la sentenza di patteggiamento si ricorre solo per motivi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis).
- Contro le ordinanze del riesame e dell’appello in materia di sequestro (artt. 322-bis e 324) il ricorso è ammesso solo per violazione di legge (art. 325, comma 1).
Termini e forma dell’atto
Valgono i termini generali dell’art. 585: 15 giorni per i provvedimenti emessi in camera di consiglio e per la motivazione contestuale, 30 giorni se la motivazione è depositata entro il quindicesimo giorno, 45 giorni se il giudice ha indicato un termine più lungo (art. 585, comma 1, in relazione all’art. 544). Il termine decorre dalla lettura, dalla scadenza del termine per il deposito o dalla notifica o comunicazione dell’avviso di deposito, secondo i casi (comma 2). Per il difensore dell’imputato giudicato in assenza i termini sono aumentati di 15 giorni (comma 1-bis). I termini sono a pena di decadenza (comma 5).
L’atto è scritto e indica il provvedimento impugnato, la data e il giudice, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, dei capi o punti impugnati, delle prove di cui si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione, delle richieste e dei motivi, con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (art. 581, comma 1). Si deposita con modalità telematiche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (art. 582, comma 1).
Motivi nuovi si presentano fino a 15 giorni prima dell’udienza e cadono se il ricorso è inammissibile (art. 585, comma 4, e art. 611, comma 1).
La firma del cassazionista
Il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1). L’art. 571, comma 1, che consente all’imputato di impugnare personalmente, fa salvo proprio questo limite: l’imputato non firma da solo il ricorso.
Davanti alla Corte le parti sono rappresentate dai difensori e il loro domicilio è presso di essi. In mancanza di nomina, il difensore è quello dell’ultimo giudizio, purché iscritto all’albo speciale; se l’imputato non ha un difensore di fiducia, il presidente provvede a norma dell’art. 97 (art. 613, commi 2 e 3).
Inammissibilità e procedimento davanti alla Corte
Se il presidente della Corte rileva una causa di inammissibilità, assegna il ricorso a un’apposita sezione, che decide in camera di consiglio; l’avviso alle parti enuncia la causa rilevata con riferimento al contenuto dei motivi (art. 610, comma 1). Per difetto di legittimazione, provvedimento non impugnabile, inosservanza degli artt. 582, 585 e 586 o rinuncia, e per i ricorsi contro il patteggiamento e il concordato in appello (art. 599-bis), la Corte dichiara l’inammissibilità senza formalità di procedura; contro questa decisione è ammesso il ricorso straordinario dell’art. 625-bis (art. 610, comma 5-bis).
Di regola la Corte decide in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, su motivi, richieste del procuratore generale e memorie (art. 611, comma 1). L’avviso dell’udienza arriva almeno 30 giorni prima, 20 nei procedimenti con le forme dell’art. 127 (art. 610, comma 5). Motivi nuovi e memorie fino a 15 giorni prima, repliche fino a 5 (10 e 3 nei procedimenti dell’art. 127).
Per i ricorsi contro sentenze dibattimentali o del giudizio abbreviato il difensore abilitato può chiedere la pubblica udienza; nei casi del comma 1-bis può chiedere la camera di consiglio partecipata. La richiesta è irrevocabile e va depositata entro il termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell’udienza, 15 nei procedimenti dell’art. 127 (art. 611, commi 1-bis e 1-ter). Le modifiche del d.l. 89/2024 agli artt. 610 e 611 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.
Le questioni di speciale importanza o oggetto di contrasto possono essere assegnate o rimesse alle sezioni unite, anche su richiesta dei difensori (artt. 610, comma 2, e 618). Con l’inammissibilità o il rigetto la parte privata è condannata alle spese; con l’inammissibilità anche al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, salvo che non abbia colpa nella causa di inammissibilità (art. 616, letto con Corte cost. n. 186 del 2000).
Il ricorso per saltum
Chi ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può ricorrere direttamente in cassazione (art. 569, comma 1). Non si può farlo per i motivi delle lettere d) ed e) dell’art. 606: in quei casi il ricorso si converte in appello (comma 3). Il ricorso per saltum serve dunque per le sole questioni di diritto e di rito.
Se un’altra parte appella la stessa sentenza e c’è connessione, il ricorso si converte in appello (artt. 569, comma 2, e 580), salvo che entro 15 giorni dalla notifica del ricorso tutti gli appellanti rinuncino all’appello per ricorrere a loro volta. Se la Corte annulla con rinvio, gli atti vanno al giudice competente per l’appello (art. 569, comma 4).
Come decide la Corte: annullamento con o senza rinvio
- Rigetto o inammissibilità quando non annulla (art. 615, comma 2). Errori di diritto nella motivazione e citazioni errate di norme non portano all’annullamento se non hanno inciso sul dispositivo; la Corte li rettifica, come gli errori di denominazione o di computo della pena (art. 619).
- Annullamento senza rinvio nei casi dell’art. 620: fatto non previsto come reato, reato estinto, azione che non doveva essere iniziata o proseguita, difetto di giurisdizione, errore di persona, contrasto di giudicati e, per la lettera l), ogni volta che non servono altri accertamenti di fatto, si può rideterminare la pena sulle statuizioni del merito o il rinvio è superfluo; in quest’ultimo caso la Corte determina la pena o dà i provvedimenti necessari (art. 621).
- Annullamento con rinvio negli altri casi: la sentenza della corte d’appello o del tribunale collegiale va a un’altra sezione dello stesso ufficio o, in mancanza, all’ufficio più vicino; quella del tribunale monocratico o del gip allo stesso tribunale, ma a un giudice diverso (art. 623).
- Annullamento ai soli effetti civili: se cade solo la parte sull’azione civile, o è accolto il ricorso della parte civile contro il proscioglimento, il rinvio è al giudice civile competente in grado d’appello (art. 622).
- Annullamento parziale: le parti non annullate e senza connessione essenziale con quella annullata passano in giudicato (art. 624).
- Giudizio di rinvio: il giudice si uniforma alle questioni di diritto decise dalla Corte e non può rilevare nullità o inammissibilità dei gradi precedenti; la nuova sentenza è ricorribile solo per punti non decisi dalla Corte o per violazione di quel vincolo (artt. 627 e 628).
La catena del vizio
- Intestazione alla Corte di cassazione, con deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
- Ricorrente e difensore iscritto all’albo speciale, con la nomina.
- Provvedimento impugnato: giudice, data, numero, dispositivo, data del deposito della motivazione e tempestività del ricorso.
- Per ogni motivo, la catena: il capo o punto della decisione; il passo della motivazione censurato, riportato o indicato con precisione; il vizio, con la lettera dell’art. 606 e la norma violata; per la lettera e), gli atti del processo da cui risulta, indicati specificamente; la decisività, cioè perché senza il vizio la decisione sarebbe stata diversa.
- Prova che la violazione era stata dedotta in appello, o perché non poteva esserlo (art. 606, comma 3, e art. 609, comma 2).
- Richiesta: annullamento senza rinvio, con la lettera dell’art. 620, o con rinvio; in subordine annullamento parziale.
- Richiesta di pubblica udienza o di camera di consiglio partecipata, se serve, ricordando che va presentata nel termine dell’art. 611, comma 1-ter.
- Luogo, data, firma del cassazionista e indice degli atti indicati.
Gli errori che rendono inammissibile il ricorso
- Firma di un difensore non iscritto all’albo speciale, o ricorso firmato dal solo imputato (art. 613, comma 1).
- Chiedere alla Corte una nuova lettura delle prove: il controllo sulla motivazione è limitato a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lettera e).
- Denunciare per la prima volta in Cassazione una violazione di legge che si poteva far valere in appello (art. 606, comma 3).
- Indicare il vizio di motivazione senza specificare gli atti del processo da cui risulta.
- Ricorrere per saltum per vizio di motivazione o mancata assunzione di prova: il ricorso si converte in appello (art. 569, comma 3).
- Usare per il patteggiamento o per il giudice di pace motivi che la legge non ammette (art. 448, comma 2-bis; art. 606, comma 2-bis).
- Sbagliare il termine o dimenticare l’aumento di 15 giorni per l’imputato giudicato in assenza (art. 585, commi 1 e 1-bis).
- Lasciar scadere i 25 giorni liberi per chiedere la pubblica udienza quando la discussione orale serve (art. 611, comma 1-ter).
- Citare sentenze non verificate: ogni massima va riportata con i suoi estremi e attribuita alla Corte.
Domande frequenti
Per quali motivi si può ricorrere in cassazione nel processo penale?
Solo per i cinque motivi dell’art. 606, comma 1, c.p.p.: eccesso di potere giurisdizionale, violazione della legge penale, violazione di norme processuali a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, mancata assunzione di una prova decisiva, vizio di motivazione che risulti dal testo o da atti specificamente indicati.
Entro quanto tempo si propone il ricorso per cassazione penale?
Negli stessi termini dell’appello: 15, 30 o 45 giorni secondo i tempi di deposito della motivazione, 15 giorni per i provvedimenti emessi in camera di consiglio (art. 585, comma 1, c.p.p.). Per il difensore dell’imputato giudicato in assenza i termini aumentano di 15 giorni (comma 1-bis).
L’imputato può firmare da solo il ricorso per cassazione?
No. Il ricorso, le memorie e i motivi nuovi vanno sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, c.p.p., richiamato dall’art. 571, comma 1).
Si può ricorrere in cassazione saltando l’appello?
Sì, chi può appellare la sentenza di primo grado può ricorrere direttamente in cassazione (art. 569, comma 1, c.p.p.), ma non per la mancata assunzione di una prova decisiva o per vizio di motivazione: in quei casi il ricorso si converte in appello (comma 3).
Come si ottiene la discussione in pubblica udienza davanti alla Cassazione?
Per i ricorsi contro sentenze dibattimentali o del giudizio abbreviato, con richiesta irrevocabile del difensore abilitato depositata entro 25 giorni liberi prima dell’udienza, 15 nei procedimenti dell’art. 127 (art. 611, commi 1-bis e 1-ter, c.p.p.). Altrimenti la Corte decide in camera di consiglio sugli scritti.
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