Reclamo cautelare (art. 669-terdecies c.p.c.): termine, giudice e procedimento
In breve. Contro l’ordinanza che concede o nega un provvedimento cautelare si propone reclamo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione o notificazione, se anteriore. Decide il collegio, senza il giudice che ha emesso il provvedimento, con ordinanza non impugnabile che conferma, modifica o revoca. Il reclamo non sospende l’esecuzione.
Contro quali provvedimenti: accoglimento e rigetto
- Sequestri, denuncia di nuova opera e di danno temuto, provvedimenti d’urgenza ex art. 700: le norme sul procedimento cautelare uniforme, reclamo compreso, si applicano ai provvedimenti delle sezioni II, III e V del capo sui procedimenti cautelari e, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali (art. 669-quaterdecies).
- Istruzione preventiva: l’art. 669-quaterdecies estende a questi provvedimenti solo l’art. 669-septies e l’art. 695 definisce non impugnabile l’ordinanza di ammissione. La Corte costituzionale ha però dichiarato illegittimi gli artt. 669-quaterdecies e 695 nella parte in cui non prevedono il reclamo contro il rigetto dell’istanza di audizione di testimoni a futura memoria e di accertamento tecnico o ispezione giudiziale (artt. 692 e 696; sentenza n. 144 del 2008) e contro il rigetto del ricorso per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis; sentenza n. 202 del 2023).
- Sospensione dell’esecuzione: contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione per opposizione all’esecuzione o di terzo è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies (art. 624, secondo comma); la regola vale anche per il provvedimento dell’art. 512, secondo comma, sulla sospensione della distribuzione.
L’art. 669-terdecies c.p.c. ammette il reclamo contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare. La reclamabilità del rigetto è nel testo dopo che la Corte costituzionale (sentenza n. 253 del 1994) aveva dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non ammetteva il reclamo contro l’ordinanza di rigetto della domanda cautelare.
Se il giudice ha provveduto con decreto senza sentire la controparte (art. 669-sexies, secondo comma), all’udienza di comparizione conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza: è contro questa ordinanza che si propone il reclamo.
Il termine: quindici giorni, perentorio
Il reclamo va proposto nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o notificazione, se anteriore. Se l’ordinanza è letta in udienza, il termine corre da quel giorno; se è depositata fuori udienza, conta il primo fra comunicazione di cancelleria e notificazione a cura di parte.
Il termine è perentorio: scaduto, il reclamo è precluso. Resta la strada dell’art. 669-decies (revoca o modifica per mutamenti delle circostanze o fatti anteriori conosciuti dopo) o, per il rigetto, la riproposizione dell’istanza dell’art. 669-septies, che però richiede presupposti diversi.
Il testo del primo comma e la regola sui motivi sopravvenuti sono stati riscritti dal d.l. 35/2005, convertito dalla l. 80/2005: secondo la nota di aggiornamento, le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2006.
Il giudice del reclamo
- Provvedimento del giudice singolo del tribunale: il reclamo si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
- Provvedimento emesso dalla Corte d’appello: il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d’appello più vicina.
- Sospensione ex art. 624: il reclamo va al collegio secondo le stesse regole, perché l’art. 624 rinvia all’art. 669-terdecies.
Il procedimento
- Motivi e circostanze sopravvenuti: le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo devono essere proposti nel procedimento di reclamo, nel rispetto del contraddittorio.
- Istruttoria: il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.
- Niente rimessione: non è consentita la rimessione al primo giudice: provvede il collegio.
- Decisione: il collegio, convocate le parti, pronuncia non oltre venti giorni dal deposito del ricorso un’ordinanza che conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.
- Non impugnabilità: l’ordinanza che decide il reclamo non è impugnabile.
Il procedimento è disciplinato dagli artt. 737 e 738 c.p.c.: il reclamo si propone con ricorso, il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore che riferisce in camera di consiglio, e il giudice può assumere informazioni.
Effetti sull’esecuzione del provvedimento
Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento cautelare. Il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione o subordinarla a congrua cauzione, ma solo quando, per motivi sopravvenuti, il provvedimento arrechi grave danno.
L’istanza va quindi costruita sui fatti successivi al provvedimento e sul danno grave che ne deriva; il richiamo alle sole ragioni già spese davanti al primo giudice non soddisfa il presupposto del testo.
Reclamo, revoca e modifica (art. 669-decies)
- In corso di causa: il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare il provvedimento cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o si allegano fatti anteriori conosciuti dopo il provvedimento, provando il momento della conoscenza; ma non se è stato proposto reclamo.
- Senza giudizio di merito (non iniziato o estinto): la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento si chiedono al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare, esaurita l’eventuale fase del reclamo.
- Merito all’estero, in arbitrato o nel processo penale: revoca e modifica si chiedono al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, salvo quanto dispone l’art. 818, primo comma.
- Rigetto: l’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza quando si verificano mutamenti delle circostanze e vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto (art. 669-septies).
La struttura del ricorso
- Intestazione: tribunale in composizione collegiale (o altra sezione della Corte d’appello, o Corte d’appello più vicina), con l’indicazione che il giudice autore del provvedimento non può far parte del collegio.
- Parti: reclamante e reclamato con i difensori, come nel procedimento di prima istanza.
- Provvedimento reclamato: giudice, numero del procedimento, data della pronuncia in udienza o della comunicazione o notificazione, con il calcolo dei quindici giorni.
- Svolgimento della fase cautelare: domanda, difese, istruttoria e contenuto dell’ordinanza.
- Motivi di reclamo, distinti per punto della decisione: presupposti del diritto cautelando, periculum, errori di fatto o di diritto, vizi del procedimento.
- Circostanze e motivi sopravvenuti, se ci sono: vanno proposti qui, non in un procedimento separato.
- Istanza di sospensione dell’esecuzione o di cauzione, se ricorrono motivi sopravvenuti e grave danno.
- Conclusioni: conferma, modifica o revoca del provvedimento (e, per il rigetto, concessione della misura negata), con le spese.
- Documenti, compresi quelli nuovi, luogo, data e sottoscrizione.
Gli errori più frequenti
- Calcolare i quindici giorni dalla notificazione quando l’ordinanza era stata pronunciata in udienza o comunicata prima.
- Proporre il reclamo al giudice che ha emesso il provvedimento, o non segnalare che non può far parte del collegio.
- Chiedere al collegio di rimettere la causa al primo giudice: il testo lo esclude.
- Tenere da parte le circostanze sopravvenute per un’istanza successiva: vanno dedotte nel reclamo.
- Chiedere la sospensione dell’esecuzione senza motivi sopravvenuti e senza grave danno.
- Proporre contemporaneamente reclamo e istanza di revoca al giudice istruttore: con il reclamo proposto, l’art. 669-decies non consente la revoca o modifica da parte dell’istruttore.
- Ritenere non reclamabile il rigetto di un’istanza di istruzione preventiva ex artt. 692, 696 o 696-bis: le sentenze della Corte costituzionale n. 144/2008 e n. 202/2023 lo hanno reso reclamabile.
Domande frequenti
Entro quanto si propone il reclamo cautelare?
Nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore (art. 669-terdecies, primo comma, c.p.c.).
Si può reclamare anche il rigetto della domanda cautelare?
Sì. Il testo vigente ammette il reclamo contro l’ordinanza con cui il provvedimento è stato concesso o negato; la Corte costituzionale lo aveva già esteso al rigetto con la sentenza n. 253 del 1994. Per l’istruzione preventiva il reclamo contro il rigetto deriva dalle sentenze n. 144/2008 (artt. 692 e 696) e n. 202/2023 (art. 696-bis).
Chi decide il reclamo?
Se il provvedimento è del giudice singolo del tribunale, il collegio, senza il giudice che lo ha emesso; se è della Corte d’appello, un’altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, la Corte d’appello più vicina (art. 669-terdecies c.p.c.).
Il reclamo sospende il provvedimento cautelare?
No. Il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo può sospenderne l’esecuzione o subordinarla a cauzione, con ordinanza non impugnabile, solo se per motivi sopravvenuti il provvedimento arreca grave danno.
L’ordinanza che decide il reclamo si può impugnare?
No: il collegio pronuncia ordinanza non impugnabile con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento. Restano, nei loro presupposti, la revoca o modifica dell’art. 669-decies e la riproposizione dell’istanza respinta dell’art. 669-septies.
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Fonti: Artt. 512, 624, 669-bis, 669-sexies, 669-septies, 669-decies, 669-terdecies, 669-quaterdecies, 695, 737 e 738 c.p.c., nel testo vigente; sentenze della Corte costituzionale n. 253/1994, n. 144/2008 e n. 202/2023. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.