Patteggiamento (art. 444 c.p.p.): limiti, esclusioni, termini ed effetti

In breve. Con il patteggiamento imputato e pubblico ministero chiedono al giudice una pena concordata, diminuita fino a un terzo: pecuniaria, sostitutiva o detentiva non superiore a cinque anni. La richiesta va presentata entro termini che cambiano con il rito. Sotto i due anni la sentenza non comporta spese né, di regola, pene accessorie; in ogni caso non ha efficacia nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi.

Che pena si può chiedere

L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere l’applicazione, nella specie e nella misura indicate, di una pena sostitutiva, di una pena pecuniaria diminuita fino a un terzo, oppure di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria (art. 444, comma 1, c.p.p.).

Nello stesso accordo le parti possono chiedere di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dall’art. 444, comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di limitarla a beni specifici o a un importo determinato. Se concordano una pena sostitutiva, valgono i limiti dell’art. 53 l. 689/1981: semilibertà o detenzione domiciliare entro quattro anni, lavoro di pubblica utilità entro tre anni, pena pecuniaria sostitutiva entro un anno.

La richiesta può essere subordinata alla sospensione condizionale della pena: se il giudice ritiene di non poterla concedere, rigetta la richiesta (art. 444, comma 3).

Quando il patteggiamento non è ammesso

  • Sopra i due anni di pena sono esclusi i procedimenti per i delitti dell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., per i delitti degli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies c.p. nei limiti indicati dall’art. 444, comma 1-bis, e quelli contro i delinquenti abituali, professionali e per tendenza e i recidivi ai sensi dell’art. 99, quarto comma, c.p.
  • Per i delitti degli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis c.p. la richiesta è ammissibile solo con la restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato (art. 444, comma 1-ter).
  • Per i delitti elencati dall’art. 444, comma 1-quater (fra gli altri artt. 572, 609-bis, 612-bis e 612-ter c.p.), la richiesta presentata fuori udienza va notificata a pena di inammissibilità al difensore della persona offesa o, se manca, alla persona offesa che ha dichiarato o eletto domicilio.

Fino a quando si può chiedere

  • Indagini preliminari: con richiesta congiunta o con il consenso scritto dell’altra parte il giudice fissa con decreto l’udienza per la decisione (art. 447 c.p.p.).
  • Udienza preliminare: fino alla presentazione delle conclusioni (art. 446, comma 1, che richiama gli artt. 421, comma 3, e 422, comma 3).
  • Giudizio direttissimo: fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
  • Giudizio immediato: entro il termine e con le forme dell’art. 458, comma 1, cioè quindici giorni, oppure all’udienza dell’art. 458, comma 2-bis, se è stato respinto l’abbreviato condizionato.
  • Citazione diretta: nell’udienza predibattimentale, a pena di decadenza prima che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere (art. 554-ter, comma 2).
  • Decreto penale: con l’atto di opposizione (art. 461, comma 3); nel giudizio che segue all’opposizione non si può più chiedere (art. 464, comma 3).

Forma della richiesta e consenso

In udienza richiesta e consenso si formulano oralmente, negli altri casi per iscritto (art. 446, comma 2). La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore (art. 446, comma 3).

Il consenso può essere dato entro gli stessi termini anche se prima era stato negato; il pubblico ministero che dissente deve enunciarne le ragioni (art. 446, commi 4 e 6). Dopo il dissenso o il rigetto del giudice per le indagini preliminari, l’imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; dopo la chiusura del dibattimento o nel giudizio di impugnazione il giudice può applicare la pena se ritiene ingiustificati il dissenso o il rigetto (art. 448, comma 1).

Che cosa controlla il giudice

Se non deve prosciogliere a norma dell’art. 129 c.p.p., il giudice decide sulla base degli atti e verifica la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze, le determinazioni sulla confisca e la congruità della pena (art. 444, comma 2). Se è concordata una pena sostitutiva e non si può decidere subito, sospende il processo e fissa un’udienza entro sessanta giorni, con avviso all’ufficio di esecuzione penale esterna (art. 448, comma 1-bis).

Sulla domanda della parte civile il giudice non decide, ma condanna l’imputato alle spese da questa sostenute, salvo giusti motivi di compensazione (art. 444, comma 2).

Gli effetti della sentenza dopo la riforma

  • Con pena detentiva fino a due anni la sentenza non comporta la condanna alle spese del procedimento né pene accessorie e misure di sicurezza, salva la confisca nei casi dell’art. 240 c.p.; per i delitti dell’art. 445, comma 1-ter (fra gli altri artt. 314, 317, 318, 319 e 346-bis c.p.), il giudice può comunque applicare le pene accessorie dell’art. 317-bis c.p. (art. 445, commi 1 e 1-ter).
  • La sentenza, anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non è utilizzabile come prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso quello di responsabilità contabile (art. 445, comma 1-bis).
  • Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le norme extrapenali che equiparano il patteggiamento alla condanna; per il resto, salve diverse disposizioni, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
  • Con pena detentiva fino a due anni il reato si estingue se nei cinque anni (delitto) o nei due anni (contravvenzione) l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole (art. 445, comma 2).

Le impugnazioni

La sentenza è inappellabile, salvo l’appello del pubblico ministero che aveva dissentito (art. 448, comma 2). Il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis).

Domande frequenti

Qual è la pena massima che si può patteggiare?

Cinque anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, calcolati tenendo conto delle circostanze e dopo la diminuzione fino a un terzo (art. 444, comma 1, c.p.p.).

Fino a quando si può chiedere il patteggiamento?

Dipende dal rito: fino alle conclusioni dell’udienza preliminare, fino all’apertura del dibattimento nel direttissimo, entro quindici giorni dal decreto di giudizio immediato, prima della sentenza di non luogo a procedere nell’udienza predibattimentale, con l’opposizione al decreto penale (artt. 446, 458, 461 e 554-ter c.p.p.).

La sentenza di patteggiamento vale nel giudizio civile o disciplinare?

No. Non ha efficacia e non può essere usata come prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio contabile (art. 445, comma 1-bis, c.p.p.).

Si può impugnare la sentenza di patteggiamento?

Non con l’appello, salvo il pubblico ministero che aveva dissentito. Il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: volontà dell’imputato, correlazione fra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, legalità della pena o della misura di sicurezza.

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Fonti: Artt. 444, 445, 446, 447, 448, 461, 464 e 554-ter c.p.p.; art. 53 l. 689/1981, nel testo vigente dopo il d.lgs. 150/2022. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.