Opposizione al decreto penale di condanna (artt. 459-464 c.p.p.): termine e riti alternativi
In breve. Il decreto penale applica una pena pecuniaria senza processo, su richiesta del pubblico ministero. Entro 15 giorni dalla notifica l’imputato può pagare la pena ridotta di un quinto, rinunciando all’opposizione, oppure opporsi indicando a pena di inammissibilità estremi, data e giudice del decreto, e chiedere giudizio immediato, abbreviato, patteggiamento, oblazione o messa alla prova.
Quando si emette il decreto penale
Il pubblico ministero può chiedere al giudice per le indagini preliminari il decreto penale quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva. La richiesta è motivata, indica la misura della pena e va presentata entro un anno dall’iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato (art. 459, comma 1, c.p.p.). Il pubblico ministero può chiedere una pena diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale (comma 2).
Per i reati a querela serve una querela validamente presentata. La parte dell’art. 459, comma 1, che consentiva al querelante di opporsi al decreto è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (sent. n. 23 del 2015): la sua contrarietà non impedisce il decreto.
Se la pena pecuniaria sostituisce una pena detentiva, il giudice moltiplica i giorni di pena detentiva per un valore giornaliero compreso tra 5 e 250 euro, calcolato sulle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e della sua famiglia; si applica l’art. 133-ter c.p. (art. 459, comma 1-bis). Il procedimento per decreto non è ammesso quando occorre applicare una misura di sicurezza personale (comma 5).
Cosa contiene il decreto e cosa comporta
- Fatto, norme violate e motivazione concisa, comprese le ragioni dell’eventuale pena sotto il minimo edittale (art. 460, comma 1, lett. b-c).
- Dispositivo, con l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria per il pagamento entro 15 giorni (lett. d e h-ter).
- Avvisi: che l’opposizione si propone entro 15 giorni dalla notifica e con essa si possono chiedere giudizio immediato, abbreviato o patteggiamento (lett. e); che senza opposizione il decreto diventa esecutivo (lett. f); la facoltà di nominare un difensore (lett. g) e di accedere alla giustizia riparativa (lett. h-bis). La Corte costituzionale (sent. n. 201 del 2016) ha aggiunto l’avviso della facoltà di chiedere con l’opposizione la messa alla prova.
- Con il decreto il giudice può ordinare la confisca obbligatoria o la restituzione delle cose sequestrate e concedere la sospensione condizionale (art. 460, comma 2).
- Il decreto non comporta spese del procedimento né pene accessorie e, anche se esecutivo, non fa stato nel giudizio civile o amministrativo (art. 460, comma 5).
- Il reato si estingue se il condannato ha pagato la pena e nei cinque anni (delitto) o due anni (contravvenzione) non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole; si estingue ogni effetto penale e la condanna non impedisce una successiva sospensione condizionale (art. 460, comma 5).
- Se la notifica non è possibile per irreperibilità dell’imputato, il giudice revoca il decreto e restituisce gli atti al pubblico ministero (art. 460, comma 4); la Corte costituzionale (sent. n. 504 del 2000) ha esteso la revoca al caso in cui non si riesce a notificare nel domicilio dichiarato.
Le tre strade nei 15 giorni dalla notifica
- Pagare in misura ridotta di un quinto: entro 15 giorni dalla notifica, con rinuncia all’opposizione (art. 460, commi 1, lett. h-ter, e 5). Evita il giudizio e apre la strada all’estinzione del reato.
- Chiedere il lavoro di pubblica utilità al posto della pena pecuniaria sostitutiva di una detentiva: entro 15 giorni, personalmente o con procuratore speciale, anche senza opposizione; si può chiedere un termine di 60 giorni per depositare la disponibilità dell’ente e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna (art. 459, comma 1-ter). Se la richiesta è respinta e non è stata proposta, insieme o dopo, una tempestiva opposizione, il decreto è dichiarato esecutivo.
- Proporre opposizione: è l’unico modo per arrivare a un giudizio sul fatto (art. 461).
Termine, legittimazione e deposito
L’opposizione si propone entro 15 giorni dalla notificazione del decreto. Possono proporla l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato (art. 461, comma 1). Conviene annotare subito la data della notifica dalla relata.
L’atto si presenta con le forme dell’art. 582 nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto, oppure nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente (art. 461, comma 1). Per l’art. 582 l’atto si deposita con modalità telematiche; le parti private possono anche presentarlo personalmente o tramite incaricato.
È inammissibile l’opposizione tardiva, quella proposta da persona non legittimata e quella che non indica gli estremi del decreto, la data e il giudice (art. 461, commi 2 e 4). Contro l’ordinanza di inammissibilità si propone ricorso per cassazione (comma 6).
Chi non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del decreto è restituito nel termine, a sua richiesta, salvo rinuncia volontaria; la richiesta va presentata entro 30 giorni da quando ne ha avuto effettiva conoscenza (artt. 462 e 175, commi 2 e 2-bis). Vale anche la restituzione per caso fortuito, forza maggiore o malfunzionamento dei sistemi informatici (artt. 175, comma 1, e 175-bis).
Cosa si può chiedere con l’opposizione
- Giudizio immediato: il giudice emette il decreto di giudizio immediato (art. 464, comma 1). È anche l’esito se l’opponente non formula alcuna richiesta.
- Giudizio abbreviato: il giudice fissa l’udienza con avviso di almeno cinque giorni a pubblico ministero, imputato, difensore e persona offesa; si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443, oltre all’art. 438, comma 6-bis (art. 464, comma 1). Si può chiedere l’abbreviato condizionato a un’integrazione probatoria.
- Applicazione della pena (art. 444): il giudice fissa un termine entro cui il pubblico ministero deve dare il consenso; la richiesta e il decreto vanno notificati al pubblico ministero a cura dell’opponente. Senza consenso nel termine si procede con giudizio immediato (art. 464, comma 1).
- Oblazione: la domanda presentata insieme all’opposizione è decisa prima di ogni altro provvedimento (art. 464, comma 2), nei limiti degli artt. 162 e 162-bis c.p.; per le contravvenzioni punite con pena alternativa va depositata la metà del massimo dell’ammenda.
- Messa alla prova: nel procedimento per decreto la richiesta si presenta con l’atto di opposizione, con il programma di trattamento elaborato con l’ufficio di esecuzione penale esterna o la richiesta di elaborarlo (art. 464-bis, commi 2 e 4), nei casi dell’art. 168-bis c.p.
Per abbreviato, patteggiamento e messa alla prova la volontà dell’imputato si esprime personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con sottoscrizione autenticata da notaio, altra persona autorizzata o dal difensore (artt. 438, comma 3, 446, comma 3, e 464-bis, comma 3).
Dopo l’opposizione: il giudizio e i suoi rischi
Il giudice revoca in ogni caso il decreto penale (art. 464, comma 3). Nel giudizio che segue l’opposizione l’imputato non può più chiedere l’abbreviato o il patteggiamento, né presentare domanda di oblazione (art. 464, comma 3; per il tribunale monocratico art. 557, comma 2): le richieste di rito vanno fatte nell’atto di opposizione.
Non vale il divieto di reformatio in peius: il giudice può applicare una pena anche diversa e più grave di quella del decreto e revocare i benefici già concessi, come la sospensione condizionale (art. 464, comma 4). Prima di opporsi va pesato il rischio concreto.
Se più imputati sono condannati per lo stesso reato e solo alcuni si oppongono, l’esecuzione resta sospesa anche per gli altri fino alla decisione irrevocabile (art. 463, comma 1). L’opposizione del solo imputato o della sola persona civilmente obbligata giova anche all’altra (comma 2). Se l’opponente è prosciolto perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato o è scriminato, il decreto è revocato anche per i coimputati che non si sono opposti (art. 464, comma 5).
Se l’opposizione manca o è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto ne ordina l’esecuzione (art. 461, comma 5).
La struttura dell’atto
- Intestazione al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto, presso il tribunale competente.
- Opponente: imputato o persona civilmente obbligata, con il difensore; nomina del difensore di fiducia se non già fatta (art. 461, comma 2).
- Decreto opposto: numero, data e giudice che lo ha emesso, a pena di inammissibilità (art. 461, comma 2), con il numero del procedimento.
- Tempestività: data della notifica e scadenza del termine di 15 giorni.
- Dichiarazione di opposizione e richiesta del rito: giudizio immediato, abbreviato (anche condizionato), applicazione della pena con la pena proposta, oblazione o messa alla prova.
- Ragioni in breve: la legge non chiede motivi a pena di inammissibilità, ma indicarle orienta il giudizio e la scelta del rito.
- Allegati: procura speciale autenticata per le richieste di rito, programma o richiesta all’ufficio di esecuzione penale esterna per la messa alla prova, ricevuta del deposito per l’oblazione.
- Luogo, data e sottoscrizione.
Gli errori più frequenti
- Contare i 15 giorni da una data diversa dalla notifica o lasciarli scadere mentre si valuta il pagamento: termine perso, decreto esecutivo (art. 461, commi 4 e 5).
- Omettere gli estremi del decreto, la data o il giudice: inammissibilità (art. 461, comma 2).
- Pagare la pena ridotta di un quinto e poi volersi opporre: il pagamento comporta rinuncia all’opposizione (art. 460, comma 5).
- Opporsi senza chiedere i riti alternativi, contando di farlo dopo: nel giudizio conseguente non è più possibile (art. 464, comma 3).
- Chiedere abbreviato, patteggiamento o messa alla prova senza procura speciale con firma autenticata (artt. 438, comma 3, 446, comma 3, 464-bis, comma 3).
- Chiedere il patteggiamento e non notificare al pubblico ministero richiesta e decreto, come impone l’art. 464, comma 1.
- Non spiegare al cliente che la pena può aumentare e i benefici possono essere revocati (art. 464, comma 4).
- Chiedere solo il lavoro di pubblica utilità senza una tempestiva opposizione: se la richiesta è respinta, il decreto diventa esecutivo (art. 459, comma 1-ter).
Domande frequenti
Entro quanto tempo si fa opposizione al decreto penale di condanna?
Entro 15 giorni dalla notificazione del decreto (art. 461, comma 1, c.p.p.). L’opposizione tardiva è inammissibile e il decreto viene eseguito (art. 461, commi 4 e 5). Chi non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del decreto può chiedere la restituzione nel termine entro 30 giorni da quando l’ha avuta (art. 175, commi 2 e 2-bis).
Cosa deve contenere l’opposizione a pena di inammissibilità?
Gli estremi del decreto di condanna, la data e il giudice che lo ha emesso (art. 461, comma 2, c.p.p.). È inammissibile anche se proposta fuori termine o da persona non legittimata (comma 4).
Con l’opposizione la pena può aumentare?
Sì. Nel giudizio conseguente all’opposizione il giudice può applicare una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto e revocare i benefici concessi (art. 464, comma 4, c.p.p.). Il decreto è comunque revocato (comma 3).
Conviene pagare la pena ridotta di un quinto?
È una scelta del cliente: il pagamento entro 15 giorni dalla notifica riduce la pena di un quinto ma comporta la rinuncia all’opposizione (art. 460, comma 5, c.p.p.). Il decreto non fa stato nel giudizio civile o amministrativo e il reato si estingue se, pagata la pena, il condannato non commette un reato della stessa indole nei cinque anni (delitto) o due anni (contravvenzione).
Si può chiedere la messa alla prova dopo un decreto penale?
Sì, ma la richiesta va presentata con l’atto di opposizione (art. 464-bis, comma 2, c.p.p.), personalmente o con procuratore speciale e firma autenticata, allegando il programma di trattamento o la richiesta di elaborarlo all’ufficio di esecuzione penale esterna (commi 3 e 4).
Fallo scrivere ad AGAMENNONE
Descrivi il caso e allega il fascicolo: AGAMENNONE scrive la bozza della opposizione al decreto penale di condanna con la struttura giusta, i termini controllati e le citazioni verificate su oltre 750.000 massime. La revisione finale resta dell'avvocato.
Prova con il tuo casoProva di 14 giorni: 5 documenti, senza carta di credito.
Strumenti gratuiti: Conta giorni tra due date · tutti gli strumenti
Altri atti: Opposizione alla richiesta di archiviazione · Ricorso per decreto ingiuntivo · Opposizione a decreto ingiuntivo · Atto di precetto · Querela · Atto di citazione
Fonti: Artt. 459, 460, 461, 462, 463, 464 e 464-bis c.p.p.; artt. 175, 438, 446, 557 e 582 c.p.p.; artt. 162, 162-bis e 168-bis c.p.; nel testo vigente. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.