Messa alla prova (art. 168-bis c.p. e art. 464-bis c.p.p.): reati, termini, programma, esito

In breve. La messa alla prova sospende il procedimento per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, e per i delitti dell’art. 550, comma 2, c.p.p. L’imputato la chiede, anche su proposta del pubblico ministero, entro termini che cambiano con il rito, allegando il programma di trattamento. L’esito positivo estingue il reato.

Per quali reati

La messa alla prova si può chiedere nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pecuniaria, e per i delitti indicati dall’art. 550, comma 2, c.p.p. (art. 168-bis, primo comma, c.p.). Quell’elenco, ampliato dal d.lgs. 150/2022, comprende fra gli altri gli artt. 336, 337, 625, 640, secondo comma, 646 e 648 c.p.: va sempre riscontrato sul testo vigente.

La Corte costituzionale ha esteso l’istituto al fatto di lieve entità dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, e ha ammesso una seconda messa alla prova per reati connessi ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. con quelli per i quali era già stata concessa. Restano tre limiti:

  • Non può essere concessa più di una volta (art. 168-bis, quarto comma, c.p.), salvo il caso dei reati connessi appena detto.
  • Non si applica nei casi degli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. (abitualità, professionalità e tendenza a delinquere).
  • Dopo l’esito negativo o la revoca l’istanza non può essere riproposta (art. 464-novies c.p.p.).

Fino a quando si può chiedere

  • Udienza preliminare: fino a quando non sono formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p. (art. 464-bis, comma 2).
  • Giudizio direttissimo: fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
  • Citazione diretta: fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale; l’art. 554-ter, comma 2, la prevede a pena di decadenza prima della sentenza di non luogo a procedere.
  • Giudizio immediato: entro il termine e con le forme dell’art. 458, comma 1, cioè quindici giorni.
  • Decreto penale: con l’atto di opposizione.
  • Indagini preliminari: il giudice trasmette la richiesta al pubblico ministero, che esprime consenso o dissenso entro cinque giorni; il consenso è scritto, sinteticamente motivato e accompagnato dall’imputazione (art. 464-ter).

La proposta del pubblico ministero

Con l’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) il pubblico ministero può proporre la messa alla prova, indicando durata e contenuti essenziali del programma. L’indagato può aderire entro venti giorni con dichiarazione personale o a mezzo di procuratore speciale, depositata nella segreteria del pubblico ministero; questi formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice, che chiede all’ufficio di esecuzione penale esterna il programma, da trasmettere entro novanta giorni (art. 464-ter.1 c.p.p.; art. 141-bis disp. att.).

Se la proposta è fatta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta (art. 464-bis, comma 1).

Forma della richiesta e programma di trattamento

La richiesta si propone oralmente o per iscritto; la volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore (art. 464-bis, commi 2 e 3).

All’istanza si allega il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna oppure, se non è stato possibile elaborarlo, la richiesta di elaborazione (art. 464-bis, comma 4). Il programma in ogni caso prevede:

  1. Le modalità di coinvolgimento dell’imputato, del nucleo familiare e dell’ambiente di vita nel reinserimento sociale, se necessario e possibile.
  2. Le prescrizioni comportamentali e gli impegni per elidere o attenuare le conseguenze del reato: risarcimento, condotte riparatorie, restituzioni, lavoro di pubblica utilità o volontariato.
  3. Le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e i programmi di giustizia riparativa.

Che cosa comporta la prova

La prova comporta condotte volte a eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e, ove possibile, il risarcimento del danno; l’affidamento al servizio sociale; e in ogni caso il lavoro di pubblica utilità, non retribuito, di durata non inferiore a dieci giorni anche non continuativi e non oltre otto ore al giorno, svolto senza pregiudicare lavoro, studio, famiglia e salute (art. 168-bis, secondo e terzo comma, c.p.).

La decisione del giudice e la durata

Se non deve prosciogliere a norma dell’art. 129 c.p.p., il giudice decide con ordinanza, sentite le parti e la persona offesa. Dispone la sospensione quando, in base ai parametri dell’art. 133 c.p., ritiene idoneo il programma e prevede che l’imputato si asterrà da ulteriori reati, valutando anche che il domicilio indicato tuteli la persona offesa; con il consenso dell’imputato può integrare o modificare il programma (art. 464-quater, commi 1, 3 e 4).

La sospensione non può superare due anni per i reati puniti con pena detentiva, sola, congiunta o alternativa, e un anno per quelli puniti con la sola pena pecuniaria; i termini decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova (art. 464-quater, commi 5 e 6). Durante la sospensione la prescrizione è sospesa (art. 168-ter c.p.).

Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione l’imputato e il pubblico ministero; l’istanza respinta può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 464-quater, commi 7 e 9).

Esito e revoca

  • Esito positivo: acquisita la relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato (art. 464-septies, comma 1); restano le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge (art. 168-ter c.p.).
  • Esito negativo: con ordinanza il procedimento riprende il suo corso (art. 464-septies, comma 2).
  • Revoca: per grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni, per rifiuto del lavoro di pubblica utilità, o per un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole commesso durante la prova (art. 168-quater c.p.). Il giudice decide in udienza camerale con avviso almeno dieci giorni prima; l’ordinanza è ricorribile per cassazione per violazione di legge (art. 464-octies c.p.p.).

Domande frequenti

Per quali reati si può chiedere la messa alla prova?

Per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pecuniaria, e per i delitti indicati dall’art. 550, comma 2, c.p.p. (art. 168-bis c.p.).

Entro quando va presentata la richiesta?

Fino alle conclusioni dell’udienza preliminare, fino all’apertura del dibattimento nel direttissimo, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale nella citazione diretta, entro quindici giorni dal decreto di giudizio immediato, con l’opposizione nel procedimento per decreto (art. 464-bis, comma 2, c.p.p.).

Quanto dura la sospensione del procedimento?

Al massimo due anni per i reati puniti con pena detentiva e un anno per quelli puniti con la sola pena pecuniaria, dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova (art. 464-quater, commi 5 e 6, c.p.p.).

Che cosa succede se la prova va bene?

Il giudice dichiara con sentenza estinto il reato (art. 464-septies c.p.p.; art. 168-ter c.p.). Restano applicabili le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.

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Fonti: Artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater c.p.; artt. 464-bis, 464-ter, 464-ter.1, 464-quater, 464-quinquies, 464-septies, 464-octies e 464-novies c.p.p.; art. 141-bis disp. att. c.p.p., nel testo vigente dopo il d.lgs. 150/2022. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.