Memorie integrative dell’art. 171-ter c.p.c.: prima, seconda e terza memoria
In breve. Le memorie integrative si depositano, a pena di decadenza, almeno 40, 20 e 10 giorni prima dell’udienza di comparizione. La prima serve a precisare o modificare domande ed eccezioni e a rispondere alla riconvenzionale; la seconda a replicare e chiedere le prove; la terza solo alla prova contraria. Dopo la seconda le prove dirette sono precluse.
A che cosa servono e a quali cause si applicano
Con la riforma del d.lgs. 149/2022 il contraddittorio scritto si chiude prima dell’udienza di comparizione e trattazione dell’art. 183: le parti, «a pena di decadenza», possono depositare tre memorie integrative (art. 171-ter c.p.c.). All’udienza il giudice arriva con il tema della causa e le richieste di prova già definiti.
Il testo qui descritto si applica ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla l. 197/2022). Le modifiche del correttivo si applicano, ove non diversamente previsto, ai procedimenti introdotti dopo la stessa data (art. 7, comma 1, d.lgs. 164/2024). Per le cause più vecchie vale la disciplina anteriore.
Le memorie non ci sono se il giudice, con il decreto delle verifiche preliminari, dispone la prosecuzione nel rito semplificato: in quel caso fissa l’udienza dell’art. 281-duodecies e un termine perentorio per integrare gli atti introduttivi con memorie e documenti (art. 171-bis, quarto comma).
Come si contano i termini
I termini sono a ritroso: si parte dall’udienza e si torna indietro di 40, 20 e 10 giorni. L’udienza di riferimento è quella fissata nella citazione oppure quella fissata dal giudice con il decreto delle verifiche preliminari, che può differirla fino a 45 giorni (art. 171-bis, terzo comma e ultimo comma). Il calendario va quindi rifatto appena arriva il decreto.
I termini dell’art. 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto con cui il giudice conferma o differisce l’udienza (art. 171-bis, ultimo comma). Se invece il giudice deve prima adottare i provvedimenti del secondo comma (integrazione del contraddittorio, nullità della citazione o della riconvenzionale, chiamata del terzo, rinnovazione della notifica e gli altri lì elencati), fissa una nuova udienza e ripete le verifiche almeno 55 giorni prima di essa.
L’art. 155 c.p.c. esclude dal computo il giorno iniziale, conta i festivi, proroga al primo giorno non festivo la scadenza che cade in un festivo e applica la stessa proroga al sabato per gli atti fuori udienza. Le regole sono scritte per i termini che corrono in avanti: la norma non dice come trattare un termine a ritroso che scade di sabato o di festivo, e una proroga in avanti lo accorcerebbe. La scelta prudente è depositare entro l’ultimo giorno lavorativo precedente.
Un esempio. Udienza di comparizione martedì 16 marzo 2027: il giorno dell’udienza non si conta, la prima memoria scade giovedì 4 febbraio, la seconda mercoledì 24 febbraio, la terza cadrebbe sabato 6 marzo, e conviene depositarla entro venerdì 5 marzo.
Se l’attore è autorizzato a chiamare un terzo, i termini dell’art. 171-ter decorrono nuovamente rispetto all’udienza fissata per la citazione del terzo, ma restano ferme le preclusioni già maturate (art. 269, ultimo comma). Il terzo chiamato deposita le sue memorie con riferimento all’udienza per la quale è citato (art. 271).
La prima memoria (40 giorni prima)
- Attore: è l’atto in cui risponde alla riconvenzionale con le domande e le eccezioni che ne sono conseguenza (la cosiddetta reconventio reconventionis) e alle eccezioni del convenuto con le controeccezioni. Può anche riordinare le domande della citazione alla luce della comparsa.
- Attore, chiamata del terzo: se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto nella comparsa, l’attore deve chiedere in questa memoria, a pena di decadenza, l’autorizzazione a chiamare il terzo (artt. 171-ter, n. 1, e 269, terzo comma). Il terzo si chiama se la causa gli è comune o se da lui si pretende garanzia (art. 106). La richiesta va motivata proprio sul collegamento con la difesa avversaria.
- Convenuto: precisa o modifica le domande, le eccezioni e le conclusioni della comparsa e propone quelle che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni del terzo. Non può introdurre qui una riconvenzionale o un’eccezione non rilevabile d’ufficio che andava nella comparsa (art. 167, secondo comma).
- Entrambi: è il luogo naturale per trattare le questioni rilevabili d’ufficio indicate nel decreto delle verifiche preliminari, così che l’altra parte possa replicare nella seconda e nella terza memoria.
L’art. 171-ter, n. 1, consente a entrambe le parti di precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, e di proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto o del terzo. La norma non traccia il confine fra domanda modificata e domanda nuova: prima di cambiare petitum o causa petendi va verificato l’orientamento giurisprudenziale aggiornato.
La seconda memoria (20 giorni prima): l’ultima porta per le prove
- Prova per testimoni: indicazione specifica delle persone da sentire e dei fatti, in articoli separati, su cui ciascuna va interrogata (art. 244).
- Interrogatorio formale: per articoli separati e specifici (art. 230); il giudice non può fare domande su fatti diversi dai capitoli, salvo accordo delle parti, ma può chiedere chiarimenti sulle risposte.
- Ordine di esibizione all’altra parte o a un terzo (art. 210): si chiede con istanza, indicando il documento e perché serve.
- Documenti: elenco numerato, in continuità con quelli già prodotti.
Con la seconda memoria le parti replicano alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, propongono le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove formulate nella prima memoria e, soprattutto, indicano i mezzi di prova ed effettuano le produzioni documentali (art. 171-ter, n. 2).
È la preclusione istruttoria: le prove dirette non indicate qui non si possono più chiedere. Le prove già indicate negli atti introduttivi conviene richiamarle e, se serve, completarle.
La terza memoria (10 giorni prima): solo replica e prova contraria
L’art. 171-ter, n. 3, ammette soltanto due cose: replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria. Non è il momento per domande, eccezioni o prove dirette dimenticate.
La prova contraria si collega ai capitoli e ai documenti avversari della seconda memoria: per ciascun capitolo si indicano i testimoni a prova contraria e i documenti che lo smentiscono.
Se l’altra parte ha prodotto con la seconda memoria una scrittura privata attribuita al proprio assistito, attenzione all’art. 215, n. 2: la scrittura si ha per riconosciuta se non è disconosciuta, o non si dichiara di non conoscerla, nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. La terza memoria è di regola quella prima risposta.
Quadro delle preclusioni
- Comparsa di risposta: ultimo momento per riconvenzionale, eccezioni non rilevabili d’ufficio e chiamata del terzo da parte del convenuto (artt. 167 e 269, secondo comma).
- Prima memoria: ultimo momento per precisare o modificare domande ed eccezioni, per la reconventio reconventionis e per la richiesta dell’attore di chiamare un terzo.
- Seconda memoria: ultimo momento per le prove dirette e le produzioni documentali.
- Terza memoria: ultimo momento per la prova contraria.
- Prove disposte d’ufficio: se il giudice ne dispone con l’ordinanza dell’art. 183, ciascuna parte può dedurre le prove che si rendono necessarie in relazione a esse, entro un termine perentorio assegnato nella stessa ordinanza, e poi depositare memoria di replica (art. 183, quinto comma).
- Rimessione in termini: solo se la parte dimostra di essere incorsa nella decadenza per causa a essa non imputabile (art. 153, secondo comma).
Le questioni rilevabili d’ufficio indicate dal giudice
Con il decreto delle verifiche preliminari il giudice, quando conferma o differisce l’udienza, indica le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda (art. 171-bis, terzo comma).
Il decreto va letto prima di scrivere la prima memoria: ogni questione indicata merita un paragrafo con la posizione della parte e, se serve, i documenti. Ignorarla lascia al solo avversario l’argomento.
Resta comunque la garanzia dell’art. 101, secondo comma: se il giudice intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, riserva la decisione e assegna alle parti, a pena di nullità, un termine da 20 a 40 giorni dalla comunicazione per memorie di osservazioni.
Che cosa succede alla prima udienza
- Le parti devono comparire personalmente; la mancata comparizione senza giustificato motivo è comportamento valutabile ai sensi dell’art. 116, secondo comma (art. 183, primo comma). Per la rappresentanza quando è disposta la comparizione personale, l’art. 185 richiede un procuratore generale o speciale a conoscenza dei fatti, con procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata (anche dal difensore) che attribuisca il potere di conciliare o transigere.
- Se autorizza l’attore a chiamare un terzo, il giudice fissa una nuova udienza a norma dell’art. 269, terzo comma (art. 183, secondo comma); la citazione è notificata al terzo a cura dell’attore entro il termine perentorio fissato e depositata entro il termine dell’art. 165 (art. 269, terzo e quarto comma).
- Il giudice interroga liberamente le parti, chiedendo i chiarimenti necessari sulla base dei fatti allegati, e tenta la conciliazione (art. 183, terzo comma). Dalle risposte e dal contegno delle parti può desumere argomenti di prova (art. 116, secondo comma): la parte va preparata.
- Altrimenti provvede sulle richieste istruttorie e con ordinanza predispone il calendario delle udienze successive, compresa quella di rimessione della causa in decisione; l’udienza per l’assunzione delle prove ammesse è fissata entro 90 giorni; l’ordinanza emessa fuori udienza va pronunciata entro 30 giorni (art. 183, quarto comma).
- Se ritiene la causa matura per la decisione senza assunzione di prove, il giudice può provvedere a norma dell’art. 187.
Struttura tipo della prima memoria
- Intestazione: tribunale, numero di ruolo, giudice istruttore, parti, data dell’udienza di riferimento e indicazione «memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.».
- Questioni indicate nel decreto dell’art. 171-bis, una per una.
- Precisazioni e modifiche delle domande e delle eccezioni, con il richiamo al punto dell’atto introduttivo che si precisa.
- Domande ed eccezioni conseguenti alla riconvenzionale o alle eccezioni avversarie (per l’attore) o alle difese del terzo (per il convenuto).
- Istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo (solo attore), con la difesa del convenuto da cui nasce l’esigenza.
- Conclusioni aggiornate, riportate per intero.
Struttura tipo della seconda memoria
- Intestazione con l’indicazione «memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.».
- Repliche alle domande e alle eccezioni nuove o modificate della prima memoria avversaria, ed eccezioni conseguenti.
- Prova per testimoni: capitoli numerati e separati, ciascuno preceduto da «Vero che», con i nomi dei testimoni per ciascun capitolo.
- Interrogatorio formale, ordine di esibizione, consulenza tecnica e ogni altra istanza istruttoria.
- Produzioni documentali con elenco numerato.
- Conclusioni istruttorie e richiamo delle conclusioni di merito.
Struttura tipo della terza memoria
- Intestazione con l’indicazione «memoria ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c.».
- Repliche alle eccezioni nuove della seconda memoria avversaria.
- Prova contraria: per ogni capitolo avversario, i testimoni a prova contraria e i documenti che lo contrastano.
- Disconoscimento delle scritture private prodotte dall’altra parte, se ne ricorrono i presupposti (art. 215).
- Osservazioni sull’ammissibilità e rilevanza delle prove avversarie, da riprendere in udienza.
Gli errori più frequenti
- Contare i termini dall’udienza della citazione quando il decreto dell’art. 171-bis l’ha differita, o non rifare il calendario dopo un decreto che fissa una nuova udienza.
- Depositare l’ultimo giorno pensando che il sabato o il festivo spostino in avanti la scadenza: in un termine a ritroso conviene anticipare.
- Usare la prima memoria del convenuto per una riconvenzionale nuova, o quella dell’attore per domande nuove che non nascono dalle difese avversarie.
- Chiedere la chiamata del terzo nella seconda memoria o in udienza: per l’attore la richiesta va nella prima memoria, a pena di decadenza.
- Rinviare le prove alla terza memoria: lì è ammessa solo la prova contraria.
- Capitoli di prova generici o cumulativi, senza i testimoni indicati per ciascuno (art. 244).
- Non prendere posizione sulle questioni indicate nel decreto delle verifiche preliminari.
- Non disconoscere nella prima risposta utile la scrittura privata prodotta contro il proprio assistito (art. 215).
Domande frequenti
Come si calcolano i termini delle memorie dell’art. 171-ter?
A ritroso dall’udienza di comparizione fissata nella citazione o dal giudice con il decreto delle verifiche preliminari: almeno 40, 20 e 10 giorni prima (art. 171-ter e art. 171-bis, ultimo comma, c.p.c.). Se la scadenza cade di sabato o in un festivo, conviene depositare il giorno lavorativo precedente.
Nella prima memoria l’attore può rispondere alla domanda riconvenzionale con una domanda nuova?
Sì, se è conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto o del terzo: l’art. 171-ter, n. 1, c.p.c. consente di proporre le domande e le eccezioni che ne sono conseguenza.
Quando l’attore può chiamare in causa un terzo?
Quando l’esigenza nasce dalle difese del convenuto nella comparsa: deve chiedere l’autorizzazione al giudice, a pena di decadenza, nella prima memoria. Se il giudice autorizza, fissa una nuova udienza e i termini delle memorie ricominciano, ferme le preclusioni già maturate (artt. 171-ter, n. 1, 183 e 269 c.p.c.).
Le prove si possono chiedere nella terza memoria?
Solo la prova contraria. I mezzi di prova e i documenti vanno indicati e prodotti, a pena di decadenza, entro la seconda memoria (art. 171-ter, nn. 2 e 3, c.p.c.).
Che cosa succede alla prima udienza dopo le memorie?
Le parti compaiono personalmente, il giudice le interroga liberamente e tenta la conciliazione; poi provvede sulle richieste istruttorie e fissa il calendario del processo, con l’udienza per le prove entro 90 giorni (art. 183 c.p.c.).
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