Memoria difensiva nel processo penale (art. 121 c.p.p.) e memoria dopo l’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.)
In breve. Le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie e richieste scritte in ogni stato e grado del procedimento; sulle richieste il giudice provvede entro quindici giorni (art. 121 c.p.p.). Dopo l’avviso di conclusione delle indagini l’indagato ha venti giorni per memorie, documenti, investigazioni difensive, richieste di atti o di interrogatorio (art. 415-bis c.p.p.).
Chi può presentare memorie e richieste, e quando
L’art. 121, comma 1, c.p.p. è la regola generale: in ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria. Non serve un termine o un’autorizzazione: la memoria si può depositare ogni volta che c’è un giudice chiamato a decidere.
Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque entro quindici giorni, salve specifiche disposizioni di legge (art. 121, comma 2). Il termine riguarda le richieste, non le memorie, che servono a illustrare argomenti e prove; e riguarda il giudice, non il pubblico ministero.
Per questo conviene tenere distinte, anche nella forma, la parte argomentativa e la richiesta: una domanda precisa, formulata come tale, impegna il giudice a pronunciarsi.
L’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.)
Prima della scadenza del termine delle indagini (art. 405, comma 2, anche se prorogato), il pubblico ministero che non deve chiedere l’archiviazione fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore l’avviso della conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis, comma 1). Quando si procede per i reati degli artt. 572 e 612-bis c.p., l’avviso va anche al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa.
L’avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto, delle norme che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l’avvertimento che la documentazione delle indagini è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che indagato e difensore possono prenderne visione ed estrarne copia (comma 2). Se ci sono intercettazioni per cui non si è proceduto ai sensi dell’art. 268, commi 4, 5 e 6, il difensore può, entro venti giorni, depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti di cui chiede copia (comma 2-bis).
Che cosa si può fare nei venti giorni
L’avviso avverte che l’indagato, entro il termine di venti giorni, ha facoltà di (art. 415-bis, comma 3):
- presentare memorie;
- produrre documenti;
- depositare la documentazione delle investigazioni del difensore;
- chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine;
- presentarsi per rilasciare dichiarazioni oppure chiedere di essere sottoposto a interrogatorio: in questo caso il pubblico ministero deve procedervi.
Termine, proroga e nuove indagini
Il testo dell’art. 415-bis non prevede una proroga dei venti giorni concessi all’indagato. Non ne indica nemmeno in modo espresso il giorno di decorrenza: per prudenza conviene calcolarlo dalla notifica dell’avviso e depositare prima della scadenza.
La proroga prevista riguarda un altro termine. Se, a seguito delle richieste dell’indagato, il pubblico ministero dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta; il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, una sola volta e per non più di sessanta giorni (comma 4).
Le dichiarazioni dell’indagato, il suo interrogatorio e i nuovi atti di indagine sono utilizzabili se compiuti entro quel termine, anche se nel frattempo è scaduto il termine delle indagini (comma 5).
Se l’avviso manca: la nullità
- Richiesta di rinvio a giudizio: è nulla se non è preceduta dall’avviso dell’art. 415-bis e, quando l’indagato ha chiesto l’interrogatorio entro i venti giorni, dall’invito a presentarsi per renderlo ai sensi dell’art. 375, comma 3 (art. 416, comma 1).
- Decreto di citazione diretta a giudizio: è nullo, alle stesse condizioni, se non è preceduto dall’avviso o dall’invito a presentarsi per l’interrogatorio chiesto nel termine (art. 552, comma 2).
Ne segue che la richiesta di interrogatorio va fatta dentro i venti giorni e in forma che ne provi la data: è da quella richiesta tempestiva che dipende la nullità in caso di mancato invito.
La memoria in udienza preliminare e nei procedimenti in camera di consiglio
Udienza preliminare. L’avviso dell’udienza è notificato al difensore dell’imputato con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti trasmessi e di presentare memorie e produrre documenti (art. 419, comma 2). Nella discussione le parti concludono utilizzando gli atti del fascicolo e gli atti e documenti ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione (art. 421, comma 3): la memoria va quindi depositata per tempo.
L’obiettivo della memoria in questa sede è la sentenza di non luogo a procedere (art. 425): fatto che non sussiste, imputato che non lo ha commesso, fatto che non costituisce reato o non previsto dalla legge come reato, causa di estinzione, persona non punibile, oppure elementi che non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna (comma 3). Se l’imputazione non enuncia il fatto in forma chiara e precisa (art. 417, comma 1, lett. b), il giudice invita il pubblico ministero a riformularla e, se non provvede, dichiara la nullità della richiesta (art. 421, comma 1).
Camera di consiglio. Nei procedimenti dell’art. 127 le memorie possono essere presentate in cancelleria fino a cinque giorni prima dell’udienza (comma 2).
Le investigazioni difensive da allegare
Il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati e i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili; il difensore o il sostituto possono chiedere una dichiarazione scritta o assumere informazioni da documentare con le modalità dell’art. 391-ter (art. 391-bis, commi 1 e 2).
Prima di sentire la persona vanno dati gli avvertimenti dell’art. 391-bis, comma 3 (qualità e scopo, forma della documentazione, obbligo di dichiarare se indagata o imputata, facoltà di non rispondere, divieto di rivelare le domande di polizia giudiziaria e pubblico ministero, responsabilità per false dichiarazioni). Le dichiarazioni raccolte violando queste regole non possono essere utilizzate (comma 6). Se la persona non risponde, il difensore può chiedere al pubblico ministero di disporne l’audizione, fissata entro sette giorni, o chiedere l’incidente probatorio (commi 10 e 11).
Gli elementi di prova a favore dell’assistito si presentano direttamente al giudice, nelle indagini e in udienza preliminare, quando deve adottare una decisione con l’intervento della parte privata, e in ogni caso al pubblico ministero (art. 391-octies, commi 1 e 4). Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli artt. 500, 512 e 513 (art. 391-decies, comma 1).
Una memoria efficace
- Intestazione: al pubblico ministero che ha emesso l’avviso (fase del 415-bis) o al giudice che procede, con il numero del procedimento e l’indicazione dell’indagato o imputato e del difensore.
- Premessa e tempestività: data della notifica dell’avviso e deposito entro i venti giorni; nelle altre sedi, l’udienza e il termine che si rispetta.
- Fatti: la ricostruzione della difesa, punto per punto rispetto all’imputazione provvisoria, con il rinvio preciso agli atti del fascicolo (data, pagina, verbale).
- Prova: che cosa manca negli atti d’indagine, che cosa li contraddice, quali documenti e quali investigazioni difensive si allegano e che cosa dimostra ciascuno.
- Diritto: perché il fatto non integra il reato contestato o ne integra uno diverso, con le norme citate nel testo vigente.
- Richieste, separate e numerate: richiesta di archiviazione (art. 408, comma 1: elementi che non consentono una ragionevole previsione di condanna); diversa qualificazione giuridica del fatto; compimento di specifici atti di indagine; interrogatorio; in udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere (art. 425).
- Allegati in indice, numerati, e sottoscrizione del difensore.
Gli errori più frequenti
- Lasciar scadere i venti giorni confidando in una proroga che il testo dell’art. 415-bis non prevede.
- Chiedere l’interrogatorio fuori termine o senza prova della data: la nullità degli artt. 416 e 552 presuppone la richiesta entro i venti giorni.
- Chiedere atti di indagine in modo generico: il pubblico ministero deve sapere quale atto compiere, su chi e per provare che cosa.
- Allegare dichiarazioni raccolte senza gli avvertimenti dell’art. 391-bis, comma 3: non sono utilizzabili.
- Confondere memoria e richiesta: l’obbligo di provvedere entro quindici giorni dell’art. 121, comma 2, vale per le richieste rituali al giudice.
- Rivelare in anticipo la strategia del dibattimento senza un vantaggio concreto nella fase in corso.
- Citare sentenze non verificate: ogni massima va riportata con i suoi estremi e attribuita alla Corte.
Domande frequenti
Entro quando si presenta la memoria dopo l’avviso di conclusione delle indagini?
Entro il termine di venti giorni indicato nell’avviso (art. 415-bis, comma 3, c.p.p.). Il testo non prevede una proroga di questo termine; per prudenza conviene calcolarlo dalla notifica dell’avviso.
Il pubblico ministero è obbligato a interrogare l’indagato che lo chiede?
Sì: se l’indagato chiede di essere sottoposto a interrogatorio, il pubblico ministero deve procedervi (art. 415-bis, comma 3). Se la richiesta è fatta nei venti giorni e manca l’invito a presentarsi, la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto di citazione sono nulli (artt. 416, comma 1, e 552, comma 2).
Che cosa succede se l’avviso dell’art. 415-bis non viene notificato?
La richiesta di rinvio a giudizio che non ne è preceduta è nulla (art. 416, comma 1, c.p.p.); lo stesso vale per il decreto di citazione a giudizio (art. 552, comma 2).
Entro quanto il giudice deve decidere su una richiesta scritta della difesa?
Senza ritardo e comunque entro quindici giorni, salve specifiche disposizioni di legge, se la richiesta è ritualmente formulata (art. 121, comma 2, c.p.p.).
Fino a quando si deposita una memoria nei procedimenti in camera di consiglio?
Fino a cinque giorni prima dell’udienza, in cancelleria (art. 127, comma 2, c.p.p.).
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Fonti: Artt. 121, 127, 391-bis, 391-octies, 391-decies, 408, 415-bis, 416, 417, 419, 421, 425 e 552 c.p.p., nel testo vigente. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.