Memoria difensiva del convenuto nel rito del lavoro (art. 416 c.p.c.): termine, decadenze e riconvenzionale

In breve. Nel rito del lavoro il convenuto si costituisce almeno dieci giorni prima dell’udienza con una memoria difensiva. Lì, a pena di decadenza, propone la riconvenzionale, le eccezioni non rilevabili d’ufficio e i mezzi di prova, deposita i documenti e prende posizione in modo preciso sui fatti. La riconvenzionale richiede, nella stessa memoria, l’istanza di un nuovo decreto di fissazione dell’udienza.

Quando si usa

La memoria dell’art. 416 è l’atto con cui si costituisce il convenuto nelle controversie dell’art. 409 c.p.c.: lavoro subordinato privato, rapporti agrari indicati dalla legge, agenzia e rappresentanza commerciale, collaborazioni coordinate e continuative prevalentemente personali, lavoro alle dipendenze di enti pubblici economici e lavoro pubblico non devoluto ad altro giudice.

La stessa disciplina si applica alle controversie in materia di locazione e comodato di immobili urbani e di affitto di aziende, che seguono fra gli altri gli artt. 414-420 e l’art. 421, primo comma, c.p.c., in quanto applicabili (art. 447-bis).

Il termine

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza depositando la memoria difensiva (art. 416, primo e secondo comma). Il termine si conta a ritroso dall’udienza di discussione fissata con il decreto del giudice.

Il ricorso e il decreto devono essere notificati al convenuto entro dieci giorni dalla pronuncia del decreto, e fra la notifica e l’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni (quaranta se la notifica si fa all’estero) (art. 415). Il tempo utile per preparare la memoria è quello che resta fino al decimo giorno prima dell’udienza.

Che cosa va nella memoria, a pena di decadenza

  • Le eventuali domande riconvenzionali (art. 416, secondo comma).
  • Le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio (art. 416, secondo comma).
  • La presa di posizione precisa, non limitata a una contestazione generica, sui fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, e tutte le difese in fatto e in diritto (art. 416, terzo comma).
  • L’indicazione specifica dei mezzi di prova e, in particolare, dei documenti, che vanno depositati contestualmente (art. 416, terzo comma).

La contestazione specifica non è una formalità: il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove, i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (art. 115, primo comma). Ogni fatto del ricorso va quindi ammesso, negato o precisato, capitolo per capitolo.

La domanda riconvenzionale e l’istanza dell’art. 418

  • Fra la proposizione della riconvenzionale e l’udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni (art. 418, secondo comma).
  • Il decreto è notificato all’attore a cura dell’ufficio, insieme alla memoria, entro dieci giorni dalla pronuncia (terzo comma).
  • Fra la notifica all’attore e l’udienza deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni (quarto comma).
  • Se la notifica va fatta all’estero, i termini salgono a settanta e a trentacinque giorni (quinto comma).

Il convenuto che propone una riconvenzionale deve chiedere nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale, che il giudice pronunci entro cinque giorni un nuovo decreto di fissazione dell’udienza (art. 418, primo comma).

Le prove dopo la memoria

All’udienza il giudice ammette i mezzi di prova già proposti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se rilevanti (art. 420, quinto comma). Se ammette nuovi mezzi di prova, la controparte può dedurre quelli che si rendono necessari, con un termine perentorio di cinque giorni (settimo comma).

Le parti possono modificare domande, eccezioni e conclusioni solo se ricorrono gravi motivi e con l’autorizzazione del giudice (art. 420, primo comma). Il giudice ha ampi poteri istruttori d’ufficio, anche fuori dei limiti del codice civile, salvo il giuramento decisorio (art. 421, secondo comma), ma non rimedia alle decadenze della parte.

La chiamata del terzo

Nel caso di chiamata in causa a norma degli artt. 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che entro cinque giorni siano notificati al terzo il provvedimento, il ricorso e l’atto di costituzione del convenuto; il terzo si costituisce non meno di dieci giorni prima dell’udienza con una memoria a norma dell’art. 416 (art. 420).

L’art. 420 non fissa espressamente il momento in cui il convenuto deve chiedere la chiamata: la prudenza vuole che la richiesta, motivata, stia già nella memoria difensiva, e l’orientamento aggiornato va verificato prima del deposito.

L’udienza di discussione

Il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione e formula una proposta transattiva o conciliativa; la mancata comparizione personale o il rifiuto della proposta senza giustificato motivo sono comportamento valutabile ai fini del giudizio (art. 420, primo comma). Le parti possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale a conoscenza dei fatti, con procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata che attribuisca il potere di conciliare o transigere (secondo comma).

Struttura tipo della memoria

  1. Intestazione: tribunale in funzione di giudice del lavoro, numero di ruolo, giudice, data dell’udienza, parti e indicazione «memoria difensiva ex art. 416 c.p.c.».
  2. Costituzione del convenuto con il difensore, la procura e l’elezione di domicilio.
  3. Eccezioni preliminari e processuali: l’incompetenza si eccepisce soltanto in questa memoria (art. 428); poi la prescrizione e le altre eccezioni non rilevabili d’ufficio.
  4. Presa di posizione sui fatti, punto per punto, con il rinvio ai paragrafi del ricorso.
  5. Difese in diritto.
  6. Domanda riconvenzionale, se c’è, con l’istanza di nuovo decreto dell’art. 418.
  7. Mezzi di prova: capitoli di prova testimoniale con i testimoni, istanze di esibizione o di consulenza, elenco dei documenti depositati con la memoria.
  8. Conclusioni, in via preliminare, principale e subordinata, con le spese.
  9. Luogo, data e sottoscrizione del difensore.

Gli errori più frequenti

  • Costituirsi oltre il decimo giorno prima dell’udienza, o all’udienza stessa: le decadenze dell’art. 416 sono già maturate.
  • Contestare in blocco «tutto quanto ex adverso dedotto»: la contestazione deve essere precisa, e i fatti non contestati specificamente diventano un argomento per l’altra parte (artt. 416, terzo comma, e 115).
  • Indicare le prove in modo generico o riservarsi di articolarle più avanti; depositare i documenti dopo la memoria.
  • Proporre la riconvenzionale senza l’istanza di nuovo decreto: si decade dalla riconvenzionale (art. 418).
  • Contare sui poteri d’ufficio del giudice per rimediare alle prove non indicate.

Domande frequenti

Entro quando si deposita la memoria difensiva nel rito del lavoro?

Almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione fissata con il decreto del giudice (art. 416, primo comma, c.p.c.).

Che cosa deve contenere a pena di decadenza?

Le domande riconvenzionali, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e l’indicazione specifica dei mezzi di prova, con il deposito contestuale dei documenti (art. 416, secondo e terzo comma, c.p.c.).

Che cosa serve per proporre una domanda riconvenzionale?

Nella stessa memoria il convenuto deve chiedere al giudice, a pena di decadenza dalla riconvenzionale, un nuovo decreto di fissazione dell’udienza; fra la riconvenzionale e l’udienza non devono passare più di cinquanta giorni (art. 418 c.p.c.).

Si possono chiedere nuove prove all’udienza?

Solo quelle che la parte non abbia potuto proporre prima, se rilevanti (art. 420, quinto comma, c.p.c.); il giudice può però disporre prove d’ufficio (art. 421).

La memoria dell’art. 416 vale anche nelle cause di locazione?

Sì: le controversie di locazione e comodato di immobili urbani e di affitto di aziende seguono, fra gli altri, gli artt. 414-420 e l’art. 421, primo comma, c.p.c., in quanto applicabili (art. 447-bis).

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Fonti: Artt. 115, 409, 415, 416, 418, 420, 421, 428 e 447-bis c.p.c., nel testo vigente dopo il d.lgs. 149/2022 e il d.lgs. 164/2024. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.