Denuncia (artt. 331-333 c.p.p.): chi può e chi deve presentarla, contenuto

In breve. La denuncia porta a conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria un reato perseguibile d’ufficio. Chiunque può presentarla; devono farlo, per iscritto e senza ritardo, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno notizia del reato per le loro funzioni. Per i reati procedibili a querela la denuncia non basta: serve la querela.

Chi può denunciare e chi deve farlo

Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio può farne denuncia; è la legge a stabilire i casi in cui la denuncia è obbligatoria (art. 333, comma 1, c.p.p.). Per il privato l’obbligo è eccezionale: l’omessa denuncia del cittadino è punita solo nei casi previsti dalla legge, come i delitti contro la personalità dello Stato per i quali è stabilito l’ergastolo (art. 364 c.p.) o le cose ricevute che si scoprono provenienti da delitto (art. 709 c.p.).

Devono invece denunciare i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, anche se l’autore non è individuato (art. 331, comma 1, c.p.p.). La denuncia è scritta e va presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (comma 2); più obbligati per lo stesso fatto possono firmare un unico atto (comma 3). L’omissione o il ritardo sono puniti dagli artt. 361 e 362 c.p., che non si applicano quando il reato è punibile a querela.

Chi esercita una professione sanitaria ha un obbligo distinto, il referto, da far pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente (art. 334 c.p.p.); l’omissione è punita dall’art. 365 c.p., salvo che il referto esponga a procedimento penale la persona assistita.

Che cosa deve contenere

L’art. 332 c.p.p. indica il contenuto della denuncia:

  • l’esposizione degli elementi essenziali del fatto;
  • il giorno dell’acquisizione della notizia;
  • le fonti di prova già note;
  • quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto serve a identificare la persona a cui il fatto è attribuito, la persona offesa e chi può riferire su circostanze rilevanti.

Come si presenta

Il privato presenta la denuncia oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è scritta, la sottoscrive il denunciante o il procuratore speciale (art. 333, comma 2, c.p.p.). Le denunce anonime non possono essere utilizzate, salvo quanto dispone l’art. 240 c.p.p. (art. 333, comma 3).

La persona offesa che denuncia può dichiarare, già nella denuncia o dopo, di voler essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione (art. 408, comma 2, c.p.p.): è la dichiarazione che le permette di ricevere l’avviso e di fare opposizione. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il furto in abitazione o con strappo l’avviso è notificato in ogni caso (art. 408, comma 3-bis).

Denuncia e querela

La denuncia informa l’autorità di un reato per cui si procede d’ufficio. La querela è la dichiarazione con cui la persona offesa manifesta la volontà che si proceda per un reato procedibile a querela (art. 336 c.p.p.), da proporre, salvo diverse previsioni di legge, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto (art. 124 c.p.). Si presenta alle stesse autorità che ricevono la denuncia (art. 337 c.p.p.).

Se il reato è procedibile a querela, un atto che si limita a riferire i fatti non basta: senza la volontà di procedere, espressa nel termine, l’azione penale non può essere esercitata. Quando la procedibilità è dubbia conviene redigere un unico atto che sia denuncia e querela, con la richiesta espressa di punizione.

Dopo la riforma Cartabia: quali reati sono ancora procedibili d’ufficio

Il d.lgs. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha reso procedibili a querela diversi reati prima perseguibili d’ufficio, fra cui la lesione personale non aggravata (art. 582 c.p.), il sequestro di persona nell’ipotesi del primo comma (art. 605), la violenza privata (art. 610), la violazione di domicilio (art. 614), il furto aggravato dalle circostanze dell’art. 625 (art. 624, terzo comma), la turbativa violenta del possesso (art. 634) e il danneggiamento nei casi del primo comma (art. 635). Per i reati commessi prima di quella data il termine per querelare è decorso dal 30 dicembre 2022, se la persona offesa aveva già notizia del fatto (art. 85, comma 1, d.lgs. 150/2022).

Gli stessi articoli prevedono però casi in cui si procede ancora d’ufficio: in genere quando la persona offesa è incapace per età o per infermità o quando ricorrono determinate aggravanti, indicate norma per norma (per esempio, nel furto, le circostanze dell’art. 625, numeri 7, salvo che il fatto riguardi cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis). Alcuni di questi testi sono stati modificati anche dopo il 2022: la procedibilità va sempre verificata sull’articolo vigente, prima di scegliere fra denuncia e querela.

La struttura della denuncia

  1. Destinatario: Procura della Repubblica presso il tribunale competente, o ufficiale di polizia giudiziaria.
  2. Denunciante: generalità e recapiti; il difensore e la procura speciale, se la denuncia è presentata a mezzo di procuratore.
  3. Fatti: in ordine cronologico, con date, luoghi e persone, e il giorno in cui se ne è avuta notizia.
  4. Autore e persona offesa: quanto serve a identificarli, se noti.
  5. Fonti di prova: documenti allegati, testimoni con le circostanze su cui possono riferire.
  6. Richiesta di avviso dell’eventuale archiviazione (art. 408, comma 2, c.p.p.) e, se il reato è procedibile a querela, la volontà espressa che si proceda.
  7. Luogo, data, sottoscrizione ed elenco degli allegati.

Gli errori più frequenti

  • Presentare una semplice denuncia per un reato procedibile a querela e lasciar scadere i tre mesi.
  • Giudicare la procedibilità sul testo precedente alla riforma del 2022.
  • Omettere il giorno in cui si è avuta notizia del fatto o le fonti di prova già note (art. 332 c.p.p.).
  • Dimenticare la richiesta di essere avvisati dell’archiviazione.
  • Attribuire il fatto a una persona senza elementi: chi incolpa di un reato taluno che sa innocente commette calunnia (art. 368 c.p.). I fatti vanno esposti per quello che risulta, distinguendo ciò che si sa da ciò che si suppone.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra denuncia e querela?

La denuncia porta a conoscenza dell’autorità un reato perseguibile d’ufficio e può presentarla chiunque (art. 333 c.p.p.). La querela è la dichiarazione con cui la persona offesa manifesta la volontà che si proceda per un reato procedibile a querela (art. 336 c.p.p.), entro tre mesi dalla notizia del fatto salvo diverse previsioni (art. 124 c.p.).

Chi è obbligato a fare denuncia?

I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio (art. 331 c.p.p.). Il privato è obbligato solo nei casi previsti dalla legge (art. 333, comma 1), come quello dell’art. 364 c.p.

Si può presentare una denuncia anonima?

Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto dispone l’art. 240 c.p.p. (art. 333, comma 3, c.p.p.).

Chi denuncia viene avvisato se il pubblico ministero chiede l’archiviazione?

La persona offesa è avvisata se, nella notizia di reato o dopo, ha dichiarato di volerlo essere (art. 408, comma 2, c.p.p.); per i delitti commessi con violenza alla persona e per il furto in abitazione o con strappo l’avviso è dovuto in ogni caso (comma 3-bis).

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Fonti: Artt. 50, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337 e 408 c.p.p.; artt. 120, 124, 361, 362, 364, 365 e 368 c.p.; art. 85 d.lgs. 150/2022, nel testo vigente. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.