Comparsa di costituzione e risposta (artt. 166-167 c.p.c.): termine e decadenze

In breve. Con la comparsa di risposta il convenuto si costituisce nel processo ordinario: va depositata almeno 70 giorni prima dell’udienza fissata nella citazione. Deve prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti dell’attore e contenere, a pena di decadenza, domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili d’ufficio, eccezione di incompetenza e dichiarazione di chiamata del terzo.

Il termine per costituirsi e che cosa si deposita

Il convenuto si costituisce a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno 70 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione (art. 166 c.p.c.). Le verifiche preliminari del giudice arrivano solo dopo la scadenza di questo termine (art. 171-bis).

Con la comparsa si depositano la copia della citazione notificata, la procura e i documenti offerti in comunicazione (art. 166).

Il testo qui descritto è quello del d.lgs. 149/2022, che si applica ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023; le modifiche del correttivo d.lgs. 164/2024 si applicano, salvo diversa previsione, ai procedimenti introdotti dopo la stessa data (art. 7, comma 1, d.lgs. 164/2024). Per le cause più vecchie va controllata la disciplina transitoria.

Che cosa deve contenere

L’art. 167, primo comma, c.p.c. chiede al convenuto di:

  • proporre tutte le sue difese;
  • prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda;
  • indicare le proprie generalità e il codice fiscale;
  • indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;
  • formulare le conclusioni.

Che cosa va proposto a pena di decadenza

  • Domanda riconvenzionale (art. 167, secondo comma). Se ne è omesso o assolutamente incerto l’oggetto o il titolo, il giudice rileva la nullità e assegna un termine perentorio per integrarla, ma restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti prima dell’integrazione. Il giudice della causa principale conosce delle riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come eccezione, se non eccedono la sua competenza per materia o valore (art. 36). Chi propone una riconvenzionale deve farne espressa dichiarazione e pagare il contributo unificato dovuto (art. 14, comma 3, d.P.R. 115/2002).
  • Eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio (art. 167, secondo comma).
  • Eccezione di incompetenza per materia, valore e territorio, nella comparsa tempestivamente depositata (art. 38, primo comma). L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non indica il giudice ritenuto competente. Il giudice rileva d’ufficio l’incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi dell’art. 28 con il decreto delle verifiche preliminari (art. 38, terzo comma).
  • Chiamata del terzo (art. 167, terzo comma; art. 269, secondo comma): il convenuto ne fa dichiarazione nella comparsa e contestualmente chiede al giudice lo spostamento della prima udienza, per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’art. 163-bis. Il giudice fissa la nuova udienza con decreto nel termine dell’art. 171-bis; la citazione al terzo è notificata a cura del convenuto e va depositata entro il termine dell’art. 165 (art. 269, quarto comma). Il terzo si chiama se la causa gli è comune o se da lui si pretende garanzia (art. 106).

Prendere posizione sui fatti: la non contestazione

Il giudice pone a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte, i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (art. 115, primo comma, c.p.c.). Una contestazione generica o di stile («si contesta quanto ex adverso dedotto») rischia di lasciare provati i fatti dell’attore.

Conviene quindi riprendere i fatti della citazione uno per uno e dire per ciascuno se è ammesso, contestato o ricostruito diversamente, indicando la prova o il documento che sostiene la versione del convenuto.

Costituzione tardiva e contumacia

  • Se l’attore si è costituito nel suo termine, il convenuto può costituirsi anche dopo il termine dell’art. 166, ma restano ferme le decadenze dell’art. 167 (art. 171, secondo comma). Lo stesso vale per l’incompetenza, che si eccepisce solo nella comparsa tempestiva (art. 38).
  • Chi non si costituisce entro il termine dell’art. 166 è dichiarato contumace dal giudice istruttore con il decreto dell’art. 171-bis, salva la disposizione dell’art. 291 (art. 171, terzo comma). Se il giudice rileva un vizio di nullità della notificazione, ordina all’attore di rinnovarla e la rinnovazione impedisce ogni decadenza (art. 291, primo comma).
  • Il contumace può costituirsi fino a quando il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, depositando comparsa, procura e documenti; può disconoscere le scritture prodotte contro di lui nella prima udienza o nel termine assegnato (art. 293).
  • Per compiere attività ormai precluse deve chiedere la rimessione in termini, dimostrando che la nullità della citazione o della notificazione gli ha impedito di conoscere il processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile (art. 294).
  • Se nessuna parte si costituisce nei termini si applica l’art. 307, primo e secondo comma (art. 171, primo comma).

Dopo la comparsa: verifiche preliminari e memorie integrative

Scaduto il termine dell’art. 166, entro i 15 giorni successivi il giudice verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio (art. 171-bis). Se occorre, pronuncia i provvedimenti indicati dalla norma, fra cui quelli sulla riconvenzionale nulla (art. 167, secondo comma) e sulla chiamata del terzo (art. 269, secondo comma), e fissa una nuova udienza; altrimenti conferma o differisce l’udienza fino a 45 giorni e indica le questioni rilevabili d’ufficio da trattare nelle memorie. Se ricorrono per tutte le domande i presupposti dell’art. 281-decies, primo comma, dispone la prosecuzione nel rito semplificato.

I termini delle memorie si computano rispetto all’udienza fissata nella citazione o a quella fissata dal giudice con il decreto (art. 171-bis, ultimo comma). Dal lato del convenuto, a pena di decadenza (art. 171-ter):

  • 40 giorni prima dell’udienza: precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte, e proporre domande ed eccezioni che sono conseguenza di quelle del terzo chiamato. Non è il luogo per una riconvenzionale nuova: quella andava nella comparsa.
  • 20 giorni prima: replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dell’attore, proporre le eccezioni che ne sono conseguenza, indicare i mezzi di prova e produrre documenti.
  • 10 giorni prima: replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

La struttura dell’atto

  1. Intestazione: tribunale, numero di ruolo se già assegnato, giudice designato, parti; generalità e codice fiscale del convenuto (art. 167).
  2. Costituzione e procura al difensore.
  3. Eccezioni preliminari: incompetenza con l’indicazione del giudice competente (art. 38), altre eccezioni processuali.
  4. Presa di posizione sui fatti, punto per punto rispetto alla citazione.
  5. Eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio e difese in diritto.
  6. Domanda riconvenzionale, con oggetto e titolo chiari e dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato.
  7. Chiamata del terzo, con la richiesta di spostamento della prima udienza (art. 269).
  8. Prove e documenti: mezzi di prova indicati e documenti numerati.
  9. Conclusioni, principali e subordinate, sulla domanda dell’attore e sulla riconvenzionale.
  10. Sottoscrizione del difensore che indica il proprio codice fiscale (art. 125).

Gli errori più frequenti

  • Contare i 70 giorni in modo approssimativo: il termine dell’art. 166 si calcola a ritroso dall’udienza di comparizione fissata nella citazione, ed è il presupposto di tutte le decadenze dell’art. 167.
  • Rinviare la riconvenzionale o un’eccezione di merito alla prima memoria dell’art. 171-ter: a quel punto sono decadute.
  • Eccepire l’incompetenza per territorio senza indicare il giudice competente: l’eccezione si ha per non proposta (art. 38).
  • Dichiarare la chiamata del terzo senza chiedere lo spostamento della prima udienza, o non notificare e depositare la citazione al terzo nei termini.
  • Contestare in blocco i fatti della citazione: senza una contestazione specifica i fatti possono essere posti a fondamento della decisione (art. 115).
  • Dimenticare dichiarazione di valore e contributo unificato per la riconvenzionale o la chiamata del terzo (art. 14, comma 3, d.P.R. 115/2002).

Domande frequenti

Entro quando si deposita la comparsa di risposta?

Almeno 70 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, insieme alla copia della citazione notificata, alla procura e ai documenti (art. 166 c.p.c.).

Che cosa succede se il convenuto si costituisce in ritardo?

Può costituirsi anche dopo, ma restano ferme le decadenze dell’art. 167: non può più proporre domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili d’ufficio né chiamare il terzo (art. 171, secondo comma, c.p.c.); l’incompetenza va eccepita nella comparsa tempestiva (art. 38).

La domanda riconvenzionale si può proporre con la prima memoria integrativa?

No. Va proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta (art. 167, secondo comma, c.p.c.); la memoria dell’art. 171-ter, n. 1, serve a precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte.

Come si chiama in causa un terzo?

Dichiarandolo nella comparsa di risposta e chiedendo contestualmente lo spostamento della prima udienza. Il giudice fissa la nuova udienza con decreto e il convenuto notifica la citazione al terzo nel rispetto dei termini dell’art. 163-bis (artt. 167, terzo comma, e 269 c.p.c.).

Fino a quando può costituirsi il contumace?

Fino a quando il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione (art. 293 c.p.c.). Per le attività già precluse occorre la rimessione in termini, provando che la nullità della citazione o della notifica gli ha impedito di conoscere il processo o un impedimento a lui non imputabile (art. 294).

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Fonti: Artt. 36, 38, 106, 115, 125, 166, 167, 171, 171-bis, 171-ter, 269, 291, 293 e 294 c.p.c., nel testo vigente dopo il d.lgs. 149/2022 e il d.lgs. 164/2024; art. 14 d.P.R. 115/2002. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.