Appello cautelare penale (art. 310 c.p.p.) e appello in materia di sequestri (art. 322-bis c.p.p.)
In breve. L’appello dell’art. 310 c.p.p. si propone contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali che non dispongono una misura coercitiva: tipicamente il rigetto della revoca o della sostituzione. Lo propongono pubblico ministero, imputato e difensore entro 10 giorni, con i motivi nello stesso atto. Il tribunale decide entro 20 giorni dalla ricezione degli atti.
Che cosa si appella: le ordinanze «fuori dei casi» del riesame
- Rigetto dell’istanza di revoca o di sostituzione della misura (art. 299, commi 1, 2 e 3): è il caso più frequente per la difesa.
- Ordinanza che rigetta la richiesta di misura del pubblico ministero: la impugna il pubblico ministero.
- Ordinanza che revoca o sostituisce la misura con una meno grave, appellabile dal pubblico ministero.
- Ordinanza che dispone una misura interdittiva: il riesame del comma 1 dell’art. 309 riguarda le sole misure coercitive, e il testo colloca quindi questa ordinanza nell’area dell’appello.
L’art. 310, comma 1, c.p.p. ammette l’appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali «fuori dei casi previsti dall’articolo 309 comma 1». Il riesame è riservato all’ordinanza che dispone una misura coercitiva: tutto il resto del contenzioso cautelare personale passa per l’appello. Per la richiesta di riesame si rinvia alla guida dedicata agli artt. 309 e 324.
Il criterio è quindi per esclusione: prima si verifica se il provvedimento rientra nel riesame, e solo se non vi rientra si appella. Scambiare i due mezzi è la prima causa di inammissibilità.
L’istanza dell’art. 299 come presupposto
Per la difesa l’appello è quasi sempre il seguito di un’istanza di revoca o sostituzione. La revoca si chiede quando mancano, anche per fatti sopravvenuti, i gravi indizi dell’art. 273 o le esigenze cautelari dell’art. 274 (art. 299, comma 1); la sostituzione, quando le esigenze sono attenuate o la misura non è più proporzionata al fatto o alla sanzione irrogabile (comma 2). Il giudice provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta, dopo aver sentito il pubblico ministero, che ha due giorni per esprimere il parere (commi 3 e 3-bis).
Se l’istanza si fonda su elementi nuovi o diversi da quelli già valutati, il giudice deve assumere l’interrogatorio dell’imputato che lo ha chiesto (art. 299, comma 3-ter). Dopo la chiusura delle indagini, se la richiesta non è presentata in udienza, il giudice ne dà comunicazione al pubblico ministero, che formula le sue richieste nei due giorni successivi (comma 4-bis).
Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione delle misure degli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 va notificata contestualmente, a cura del richiedente e a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa che abbia dichiarato o eletto domicilio, salvo che la richiesta sia proposta in sede di interrogatorio di garanzia (art. 299, commi 3 e 4-bis). Un’istanza inammissibile per questa ragione rende debole anche l’appello che ne segue.
Chi scrive l’istanza pensando già all’appello la costruisce bene: indica con precisione i fatti nuovi, li documenta, chiede l’interrogatorio quando serve. Il tribunale d’appello giudica sull’ordinanza appellata e sugli atti su cui si fonda (art. 310, comma 2): ciò che non è entrato nel fascicolo del primo giudice difficilmente pesa dopo.
Chi può appellare
- Misure personali: il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore (art. 310, comma 1). A differenza del riesame, l’appello è uno strumento anche dell’accusa.
- Sequestro preventivo: il pubblico ministero, l’imputato e il difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla restituzione e gli enti e le associazioni dell’art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale (art. 322-bis, comma 1).
Termine, decorrenza e deposito
- Imputato: 10 giorni dall’esecuzione o notificazione del provvedimento (art. 309, comma 1); per il latitante, dalla notificazione eseguita a norma dell’art. 165 o, se sopravviene l’esecuzione, da questa quando prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento (comma 2).
- Difensore: 10 giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza (art. 309, comma 3).
- Pubblico ministero: i commi richiamati sono scritti per imputato e difensore; il testo non fissa una decorrenza propria per l’accusa, e il dato va verificato nel caso concreto.
- Dove si deposita: nella cancelleria del tribunale del luogo in cui ha sede la corte d’appello o la sezione distaccata nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza, con le forme dell’art. 582 (art. 309, commi 4 e 7): deposito telematico o, per le parti private, anche personalmente o a mezzo di incaricato.
L’art. 310, comma 2, richiama l’art. 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Ne derivano il termine e il luogo di presentazione dell’appello.
Motivi contestuali, a pena di inammissibilità
È la differenza più netta con il riesame. Nell’appello i motivi vanno enunciati contestualmente all’atto (art. 310, comma 1); l’art. 310 non richiama il comma 6 dell’art. 309, che nel riesame consente motivi facoltativi e motivi nuovi in udienza. Un atto senza motivi, o con la riserva di scriverli dopo, espone all’inammissibilità, che il tribunale dichiara con ordinanza anche senza formalità (art. 127, comma 9).
Conviene rispettare le forme generali dell’impugnazione: provvedimento impugnato, data e giudice che lo ha emesso, punti a cui si riferisce l’atto, richieste e motivi con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ciascuna richiesta (art. 581, comma 1). Il motivo deve confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza appellata, non ripetere l’istanza respinta.
Il procedimento: camera di consiglio e decisione entro venti giorni
- Trasmissione degli atti: dell’appello è dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente, che entro il giorno successivo trasmette l’ordinanza appellata e gli atti su cui si fonda (art. 310, comma 2).
- Udienza: camera di consiglio nelle forme dell’art. 127. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima (art. 127, comma 1) e fino a cinque giorni prima si possono depositare memorie in cancelleria (comma 2); pubblico ministero e difensori sono sentiti se compaiono (comma 3). Le regole dei commi 1, 3 e 4 sono a pena di nullità (comma 5).
- Esame degli atti: fino al giorno dell’udienza gli atti restano in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia (art. 310, comma 2). Le memorie sono la sede per replicare a ciò che emerge dagli atti trasmessi, non per aggiungere motivi che l’atto non conteneva.
- Decisione: entro venti giorni dalla ricezione degli atti, con ordinanza depositata entro trenta giorni dalla decisione; il giudice può indicare un termine più lungo, fino al quarantacinquesimo giorno, se la motivazione è particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni (art. 310, comma 2).
- Nessuna perdita di efficacia: l’art. 310 non richiama il comma 10 dell’art. 309. Il superamento dei termini dell’appello non è collegato dalla legge alla caducazione della misura, come invece accade nel riesame.
- Comunicazioni alla persona offesa: nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona e per i delitti dell’art. 362, comma 1-ter, i provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che dispongono misure personali sono comunicati subito ai servizi socioassistenziali, alla persona offesa e al suo difensore (art. 310, comma 2-bis).
Il tribunale può valutare i gravi indizi di colpevolezza anche dopo il decreto che dispone il giudizio: la Corte costituzionale (sentenza n. 71 del 1996) ha dichiarato illegittimo l’art. 310 nella parte in cui non lo prevedeva.
Appello del pubblico ministero: la misura si esegue solo quando è definitiva
Quando il tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare, l’esecuzione della decisione è sospesa fino a che non sia divenuta definitiva (art. 310, comma 3). La difesa ha quindi il tempo del ricorso per cassazione prima che la misura sia eseguita.
Contro quella ordinanza non c’è riesame: l’art. 309, comma 1, esclude espressamente la richiesta di riesame dell’ordinanza «emessa a seguito di appello del pubblico ministero». Il rimedio è il ricorso per cassazione dell’art. 311.
La sospensione incide anche sul giudizio di rinvio: se la Cassazione annulla con rinvio l’ordinanza che ha disposto o confermato la misura e il giudice del rinvio non decide o non deposita nei termini, la misura perde efficacia salvo che l’esecuzione sia sospesa ai sensi dell’art. 310, comma 3 (art. 311, comma 5-bis).
Il ricorso per cassazione contro la decisione d’appello
- Chi: il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura, il pubblico ministero presso il tribunale, l’imputato e il difensore (art. 311, comma 1).
- Termine: dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento (art. 311, comma 1).
- Deposito: nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, con le forme dell’art. 582 (art. 311, comma 3).
- Motivi: enunciati contestualmente al ricorso, con facoltà di motivi nuovi davanti alla Corte prima della discussione (art. 311, comma 4).
- Decisione: entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, nelle forme dell’art. 127 (art. 311, comma 5).
L’appello in materia di sequestro preventivo (art. 322-bis)
L’appello reale si propone contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo «fuori dei casi previsti dall’articolo 322», cioè diverse dal decreto di sequestro emesso dal giudice, che si impugna con il riesame, e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero (art. 322-bis, comma 1). Rientra, per esempio, la decisione del giudice sulla richiesta di revoca presentata dall’interessato, che il pubblico ministero gli trasmette quando ritiene di respingerla anche in parte (art. 321, comma 3).
Decide in composizione collegiale il tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento (art. 322-bis, comma 1-bis). L’appello non sospende l’esecuzione del provvedimento e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 310 (comma 2): motivi contestuali, camera di consiglio, decisione entro venti giorni. Il termine di dieci giorni discende dal rinvio dell’art. 310 all’art. 309, commi 1, 2 e 3; la decorrenza, scritta per le misure personali, va calcolata con prudenza, dalla data più antica fra notifica e conoscenza del provvedimento.
Contro l’ordinanza emessa sull’appello reale il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 325, comma 1), con le regole dell’art. 311, commi 3, 4 e 5, e non sospende l’esecuzione (art. 325, commi 3 e 4).
La struttura dell’atto
- Intestazione al tribunale competente: distrettuale per le misure personali (art. 309, comma 7, richiamato dall’art. 310), del capoluogo di provincia per il sequestro preventivo (art. 322-bis, comma 1-bis).
- Appellante e titolo che lo legittima: imputato, difensore, pubblico ministero; per il sequestro, anche il terzo a cui le cose sono state sequestrate o che ha diritto alla restituzione.
- Provvedimento appellato: giudice, data, numero del procedimento, contenuto del dispositivo, data di notifica o di esecuzione e tempestività dell’atto.
- Antefatto cautelare: misura in corso, istanza dell’art. 299 presentata, elementi nuovi allegati, parere del pubblico ministero, eventuale interrogatorio.
- Motivi, numerati, ciascuno con il passo dell’ordinanza criticato e la ragione di diritto o di fatto: venir meno dei gravi indizi o delle esigenze, attenuazione delle esigenze, sproporzione rispetto al fatto o alla pena irrogabile, omessa valutazione degli elementi nuovi.
- Conclusioni: riforma dell’ordinanza con revoca della misura; in subordine sostituzione con misura meno grave o applicazione con modalità meno gravose (art. 299, commi 1 e 2); per il sequestro, revoca anche parziale e restituzione.
- Luogo, data, sottoscrizione e indice degli allegati, con i documenti già prodotti al primo giudice.
Gli errori più frequenti
- Proporre appello contro l’ordinanza che dispone una misura coercitiva, che va al riesame, o il riesame contro il rigetto della revoca, che va appellato (artt. 309, comma 1, e 310, comma 1).
- Depositare l’atto con la sola riserva dei motivi, come nel riesame: nell’appello i motivi vanno enunciati contestualmente (art. 310, comma 1).
- Contare i 10 giorni del difensore dalla comunicazione all’imputato invece che dalla notificazione dell’avviso di deposito (art. 309, comma 3, richiamato dall’art. 310).
- Depositare nella cancelleria del giudice che ha emesso l’ordinanza invece che in quella del tribunale competente (art. 309, commi 4 e 7).
- Omettere, nei procedimenti per delitti con violenza alla persona, la notifica contestuale dell’istanza di revoca alla persona offesa o al suo difensore (art. 299, commi 3 e 4-bis): l’istanza è inammissibile e l’appello nasce compromesso.
- Contare sulla perdita di efficacia per il ritardo del tribunale: nell’appello la legge non la prevede (art. 310, comma 2).
- Riproporre l’istanza respinta senza confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza appellata.
- Citare sentenze non verificate: ogni massima va riportata con i suoi estremi e attribuita alla Corte.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra riesame e appello cautelare?
Il riesame si propone contro l’ordinanza che dispone una misura coercitiva (art. 309, comma 1, c.p.p.); l’appello contro tutte le altre ordinanze in materia di misure cautelari personali, per esempio il rigetto della revoca (art. 310, comma 1). Nell’appello i motivi vanno enunciati con l’atto, il tribunale decide entro venti giorni e il ritardo non fa perdere efficacia alla misura.
Entro quanto tempo si propone l’appello cautelare?
Entro 10 giorni: per l’imputato dall’esecuzione o notificazione del provvedimento, per il difensore dalla notificazione dell’avviso di deposito (art. 310, comma 2, che richiama l’art. 309, commi 1, 2 e 3, c.p.p.).
Il pubblico ministero può appellare il rigetto della richiesta di misura?
Sì: l’art. 310, comma 1, c.p.p. riconosce l’appello anche al pubblico ministero. Se il tribunale lo accoglie e dispone la misura, l’esecuzione è sospesa finché la decisione non diventa definitiva (comma 3), e contro di essa non si chiede il riesame ma si ricorre in cassazione (artt. 309, comma 1, e 311).
Cosa succede se il tribunale non decide entro venti giorni?
L’art. 310, comma 2, c.p.p. fissa il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti, ma non richiama la regola dell’art. 309, comma 10, sulla perdita di efficacia: a differenza del riesame, il ritardo non fa cadere la misura per legge.
Come si impugna il rigetto della revoca di un sequestro preventivo?
Con l’appello dell’art. 322-bis c.p.p., davanti al tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. L’appello non sospende l’esecuzione e segue, in quanto compatibili, le regole dell’art. 310; contro la decisione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 325).
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Fonti: Artt. 127, 299, 309, 310, 311, 321, 322, 322-bis, 325, 581 e 582 c.p.p., nel testo vigente; Corte cost. n. 71/1996 sugli artt. 309 e 310. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.