Ricorso per amministrazione di sostegno (artt. 404-413 c.c.): chi lo propone e che cosa deve chiedere
In breve. L’amministrazione di sostegno protegge la persona che, per infermità o menomazione fisica o psichica, non può provvedere in tutto o in parte ai propri interessi, lasciandole la capacità per ogni atto non affidato all’amministratore. Si chiede con ricorso al giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario, che lo sente personalmente e provvede entro 60 giorni con decreto immediatamente esecutivo.
Quando si chiede l’amministrazione di sostegno
Può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.).
A differenza dell’interdizione, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore, e può sempre compiere gli atti necessari alla vita quotidiana (art. 409 c.c.). Per questo il ricorso deve dire con precisione quali atti affidare all’amministratore e quali lasciare al beneficiario.
Chi può proporre il ricorso e davanti a quale giudice
- Il beneficiario stesso, anche se minore, interdetto o inabilitato (art. 406, comma 1, c.c.).
- Il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o il curatore e il pubblico ministero (artt. 406 e 417 c.c.).
- I responsabili dei servizi sanitari e sociali che hanno in cura la persona: se conoscono fatti che rendono opportuno il procedimento devono proporre il ricorso o informarne il pubblico ministero (art. 406, comma 3).
È competente il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.). Se la persona è interdetta o inabilitata, il ricorso si presenta insieme all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione, davanti al giudice competente per questa (art. 406, comma 2). Per un minore non emancipato il decreto si può emettere solo nell’ultimo anno della minore età e diventa esecutivo dal compimento dei diciotto anni (art. 405, comma 2).
Che cosa deve contenere il ricorso
L’art. 407 c.c. richiede le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si chiede la nomina e, se conosciuti, il nome e il domicilio del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme sul procedimento di interdizione e inabilitazione (art. 473-bis.58 c.p.c.).
Conviene costruire la domanda sul contenuto che il decreto di nomina deve avere (art. 405, comma 5, c.c.): durata dell’incarico, anche a tempo indeterminato; oggetto dell’incarico e atti che l’amministratore compie in nome e per conto del beneficiario; atti che il beneficiario compie solo con la sua assistenza; limiti, anche periodici, delle spese; periodicità delle relazioni al giudice.
La scelta dell’amministratore
La scelta avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario. L’interessato può designare il proprio amministratore in previsione di una futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata; il giudice se ne discosta solo in mancanza o per gravi motivi, con decreto motivato. Altrimenti preferisce, se possibile, il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, i genitori, i figli, i fratelli, i parenti entro il quarto grado o la persona designata dal genitore superstite (art. 408, comma 1, c.c.).
Non possono essere nominati gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (art. 408, comma 3).
Come si svolge il procedimento
- Il giudice tutelare sente personalmente il beneficiario, recandosi se occorre dove si trova, e tiene conto, compatibilmente con le esigenze di protezione, dei suoi bisogni e delle sue richieste (art. 407, comma 2, c.c.).
- Assume le informazioni necessarie, sente i soggetti indicati dall’art. 406 c.c. e può disporre anche d’ufficio accertamenti medici e ogni altro mezzo istruttorio; se qualcuno non compare provvede comunque (art. 407, comma 3).
- Nel procedimento interviene sempre il pubblico ministero (art. 407, ultimo comma).
- Se c’è urgenza adotta, anche d’ufficio, provvedimenti urgenti per la cura della persona e per il suo patrimonio e può nominare un amministratore provvisorio, indicando gli atti che può compiere (art. 405, comma 4).
- Provvede entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso con decreto motivato immediatamente esecutivo (art. 405, comma 1), annotato nell’apposito registro; il decreto di apertura e quello di chiusura sono annotati anche a margine dell’atto di nascita (art. 405, ultimi commi).
Dopo la nomina: poteri, controlli, revoca
- L’amministratore deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, informarlo degli atti da compiere e informare il giudice in caso di dissenso; contro scelte dannose o negligenti il beneficiario, il pubblico ministero e gli altri legittimati possono ricorrere al giudice tutelare (art. 410 c.c.).
- Per gli atti più rilevanti (acquisti e vendite di beni, riscossione di capitali, ipoteche, eredità, transazioni, cause) si applicano, in quanto compatibili, le autorizzazioni del giudice tutelare previste per il tutore (artt. 374 e 411 c.c.).
- Gli atti compiuti dall’amministratore oltre i poteri, o dal beneficiario in violazione del decreto, sono annullabili; l’azione si prescrive in cinque anni dalla cessazione dell’amministrazione (art. 412 c.c.).
- Il giudice può modificare o integrare il decreto in ogni tempo, anche d’ufficio (art. 407, comma 4) ed estendere al beneficiario, con decreto motivato, determinate limitazioni previste per l’interdetto o l’inabilitato (art. 411, ultimo comma).
- Cessazione dell’amministrazione o sostituzione dell’amministratore si chiedono con istanza motivata al giudice tutelare (art. 413 c.c.). L’amministratore che non sia coniuge, convivente, ascendente o discendente non è tenuto a continuare oltre dieci anni (art. 410, comma 2).
Il reclamo contro i decreti del giudice tutelare
Contro i decreti del giudice tutelare si propone reclamo al tribunale (art. 473-bis.58 c.p.c.), che decide in camera di consiglio in composizione monocratica se il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, collegiale negli altri casi. Il termine è perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se dato nei confronti di una sola parte, o dalla notificazione, se dato nei confronti di più parti (art. 739 c.p.c.). Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione (art. 473-bis.58).
La struttura del ricorso
- Intestazione al giudice tutelare presso il tribunale del luogo di residenza o domicilio del beneficiario.
- Ricorrente, con il titolo che lo legittima (art. 406 c.c.) e l’eventuale difensore.
- Beneficiario: generalità, dimora abituale e, se si trova altrove (struttura, ospedale), il luogo in cui il giudice può sentirlo.
- Familiari e conviventi indicati dall’art. 407 c.c., con nome e domicilio.
- Fatti: l’infermità o la menomazione, documentata, e in che modo impedisce di provvedere ai propri interessi; la situazione patrimoniale, i redditi, le spese ricorrenti, le pratiche in corso.
- Richieste: gli atti da affidare in rappresentanza esclusiva, quelli da compiere con assistenza, i limiti di spesa, la durata, l’amministratore proposto e l’eventuale designazione del beneficiario; se serve, i provvedimenti urgenti o la nomina provvisoria.
- Prove: certificazione medica, documenti patrimoniali, persone da sentire.
- Luogo, data, sottoscrizione e indice dei documenti.
Gli errori più frequenti
- Chiedere un’amministrazione «piena» su tutto, come un’interdizione mascherata: il beneficiario conserva la capacità per tutto ciò che il decreto non riserva all’amministratore (art. 409 c.c.).
- Non indicare gli atti precisi da affidare, distinguendo rappresentanza e assistenza: il decreto deve elencarli (art. 405, comma 5).
- Proporre come amministratore l’operatore della struttura che ha in cura la persona: non può essere nominato (art. 408, comma 3).
- Tacere la volontà del beneficiario o una sua designazione anticipata: il giudice deve tenerne conto (artt. 407 e 408 c.c.).
- Lasciar scadere i dieci giorni per il reclamo, che decorrono dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto (art. 739 c.p.c.).
Domande frequenti
Chi può chiedere la nomina di un amministratore di sostegno?
Il beneficiario stesso, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o il curatore e il pubblico ministero; i responsabili dei servizi sanitari e sociali che hanno in cura la persona devono proporre il ricorso o informare il pubblico ministero (artt. 406 e 417 c.c.).
Quanto tempo ha il giudice tutelare per decidere?
Provvede entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, con decreto motivato immediatamente esecutivo; nel frattempo può adottare provvedimenti urgenti e nominare un amministratore provvisorio (art. 405 c.c.).
Il beneficiario perde la capacità di agire?
No. Conserva la capacità per tutti gli atti che il decreto non affida in via esclusiva all’amministratore o non sottopone alla sua assistenza, e può sempre compiere gli atti della vita quotidiana (art. 409 c.c.).
Si può scegliere in anticipo il proprio amministratore di sostegno?
Sì, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, in previsione di una futura incapacità; il giudice può designare una persona diversa solo in mancanza della designazione o per gravi motivi (art. 408 c.c.).
Come si impugna il decreto del giudice tutelare?
Con reclamo al tribunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto (artt. 473-bis.58 e 739 c.p.c.); contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione.
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Fonti: Artt. 374, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 e 417 c.c.; artt. 473-bis, 473-bis.58 e 739 c.p.c., nel testo vigente dopo il d.lgs. 149/2022. Questa guida è informativa e non sostituisce la valutazione dell'avvocato sul caso concreto.