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Calcolo dei termini del processo tributario

Inserisci la data di notificazione dell’atto o della sentenza e scegli il termine: il calcolatore dà la scadenza e mostra ogni passaggio, con la proroga di sabato e festivi e la sospensione feriale di agosto. Il calcolo avviene nel tuo browser e non salva nulla.

Scegli una data fra il 01/01/2015 e il 31/12/2099.

Le regole applicate

Il giorno iniziale non si conta. I termini a mesi seguono il calendario comune. La scadenza che cade in giorno festivo o di sabato passa al primo giorno seguente non festivo. I giorni dal 1° al 31 agosto non si contano.

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Domande frequenti

Entro quanto si propone il ricorso tributario?

A pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato; la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo (art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992).

Entro quando si appella la sentenza tributaria?

Entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza fatta su istanza di parte (art. 51, comma 1, d.lgs. 546/1992). Se nessuna parte notifica la sentenza si applica il termine lungo dell’art. 327, primo comma, c.p.c., sei mesi dalla pubblicazione (art. 38, comma 3).

La sospensione feriale vale per il ricorso tributario?

Il calcolatore applica la sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742; la casella permette di escluderla.

Che cosa cambia dal 2027?

Il d.lgs. 546/1992 resta in vigore fino al 31 dicembre 2026; dal 1° gennaio 2027 si applica il testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), che riprende gli stessi termini.

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Termini: artt. 21, 38 e 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 327 c.p.c. Computo: art. 155 c.p.c. Sospensione feriale: art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742. Dal 1° gennaio 2027: d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175. Festività: art. 2 legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modifiche, compresa la legge 8 ottobre 2025, n. 151 (4 ottobre dal 2026); non è compreso il santo patrono. Il calcolo è indicativo e non sostituisce la verifica dell'avvocato sul caso concreto.