Strumenti gratuiti · senza registrazione · aggiornato al 21 ottobre 2026
Inserisci la data di partenza e scegli il termine: il calcolatore dà la scadenza e mostra ogni passaggio, con la proroga di sabato e festivi e la sospensione feriale di agosto. Il calcolo avviene nel tuo browser e non salva nulla.
Scegli una data fra il 01/01/2015 e il 31/12/2099.
Il giorno iniziale non si conta. I termini a mesi seguono il calendario comune. La scadenza che cade in giorno festivo o di sabato passa al primo giorno seguente non festivo. I giorni dal 1° al 31 agosto non si contano, salvo nel procedimento cautelare.
Termini civili · Termini penali · Termini tributari · Contributo unificato
L’azione di annullamento si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni (art. 29 c.p.a.), che decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto; il ricorso va notificato in quel termine all’amministrazione e ad almeno un controinteressato (art. 41, comma 2).
Sì: se il giorno di scadenza è festivo il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, e la proroga si applica anche ai termini che scadono di sabato (art. 52, commi 3 e 5, c.p.a.).
Il ricorso contro gli atti delle procedure di affidamento si propone in trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’art. 90 del codice dei contratti o dalla messa a disposizione degli atti (art. 36, commi 1 e 2, del codice; art. 120, comma 2, c.p.a.). Il ricorso contro il diniego o il silenzio sull’accesso ai documenti si propone in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio (art. 116, comma 1).
Salvo disposizioni speciali, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 92, comma 1, c.p.a.); se la sentenza non è notificata, entro sei mesi dalla pubblicazione (comma 3). Nel rito appalti, nei riti abbreviati dell’art. 119 e nei giudizi camerali (accesso, silenzio, ottemperanza) i termini sono dimezzati: 30 giorni e 3 mesi (artt. 119, commi 2 e 6, e 87, comma 3).
Sì: i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ciascun anno (art. 54, comma 2, c.p.a.); la sospensione non si applica al procedimento cautelare (comma 3).
AGAMENNONE scrive atti civili, penali e amministrativi a partire dal tuo caso e dai documenti del fascicolo, con citazioni di giurisprudenza controllate su oltre 750.000 massime.
Prova con il tuo caso: 5 documenti gratuiti in 14 giorniNessuna carta di credito richiesta.
Computo dei termini: art. 155 c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a., e art. 52 c.p.a. Termini: artt. 29, 41, 92, 116 e 120 c.p.a. Sospensione feriale: art. 54 c.p.a. Festività: art. 2 legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modifiche, compresa la legge 8 ottobre 2025, n. 151 (4 ottobre dal 2026); non è compreso il santo patrono. Il calcolo è indicativo e non sostituisce la verifica dell'avvocato sul caso concreto.